CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 37198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senlide le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 21/4/2021, la Corte di appello di Catania, in accoglimento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto in favore dell'istante la somma di euro 32.898,285 a titolo di indennizzo. Valutando il comportamento del ricorrente, sottoposto alla misura della custodia in carcere e a quella degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, il giudice della riparazione ha ritenuto che il Bentivegna non avesse dato causa all'adozione e al mantenimento delle misure imposte, pervenendo alla decisione di riconoscere la somma indicata sopra, ottenuta moltiplicando l'importo di euro 235,82 per 33 giorni di custodia in carcere ed euro 117,915 per 213 giorni di arresti donniciliari. Non ha riconosciuto i maggiori danni lamentati dal richiedente in relazione alla impossibilità di svolgere attività lavorativa nel periodo d detenzione ed ha compensato le spese di giudizio, assumendo che non ricorrono ragioni per disporre diversamente, data anche la problematicità delle questioni influenti sulla decisione assunta. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Mancato riconoscimento dei pregiudizi di carattere personale e lavorativo legati alla privazione della libertà personale. La difesa si duole dell'importo liquidato, lamentando l'insufficienza della somma riconosciuta al ricorrente a fronte dei molteplici e rilevanti ulteriori pregiudizi personali e lavorativi patiti dal ricorrente in conseguenza della privazione della libertà. La motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito sarebbe del tutto inadeguata. I giudici avrebbero trascurato di considerare la documentazione allegata, idonea a comprovare come il Bentivegna fosse titolare di un impianto di autodemolizione e come lo stesso fosse l'unico abilitato alla guida dei mezzi di soccorso, soprattutto in autostrada. La limitazione di circa 8 mesi della libertà personale, comportò, di fatto, la totale interruzione dell'attività d'impresa, legata alla figura personale del Bentivegna, fino ad allora ritenuto persona stimabile e rispettata per l'onestà e l'impegno lavorativo. II) Mancata liquidazione delle spese processuali nonostante la soccombenza del Ministero. La motivazione espressa sul punto si appalesa del tutto vuota e priva di aderenza alle risultanze processuali. La clausola di stile posta dalla Corte a fondamento della decisione appare certamente censurabile alla luce dei numerosi arresti giurisprudenziali che consentono al giudice di merito di valutare la compensazione solo nel caso in cui l'amministrazione non si costituisca o, pur costituendosi, non si opponga all'accoglimento dell'istanza. 3. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. La giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, ha stabilito che è necessario contemperare il criterio aritmetico - costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. (pari ad euro 516.456,90), e la durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., pari a sei anni, corrispondenti a 2190 giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto. Dato di partenza nella valutazione indennitaria, da considerarsi necessariamente, è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico (individuato, alla luce dei criteri sopra indicati, nella somma di euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere). Siffatto parametro non è vincolante, ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla privazione della libertà personale a dati certi, costituisce il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, può derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della considerazione dei relativi parametri di riferimento. Deve anche aggiungersi come il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione sia sottratto al sindacato della corte di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non soppesare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che il giudice, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, non abbia adottato criteri di valutazione manifestamente arbitrari o immotivati, ovvero abbia liquidato in modo simbolico 3 ts la somma dovuta (cfr. Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424). 3. Tutto ciò premesso, venendo al caso in esame, deve rilevarsi come il giudice della riparazione abbia compiutamente argomentato in ordine ai parametri di riferimento adoperati per addivenire alla liquidazione riconosciuta, puntualizzando che non risultavano provati ulteriori danni derivanti dalla custodia cautelare patita ("la difesa non ha provato alcun profilo di danno e/o di sofferenza patito dal Bentivegna al di là della considerazione che durante il periodo di detenzione l'istante non ha potuto esercitare la propria attività lavorativa"). L'esponente avversa in modo generico l'assunto dei giudici, limitandosi ad affermare che, in seguito alla privazione della libertà subita, il ricorrente aveva patito una serie di ulteriori danni patrimoniali senza evidenziare tuttavia alcun concreto elemento dal quale potersi desumersi lo specifico collegamento con la restrizione patita. E' d'uopo rammentare come la giurisprudenza di questa Corte abbia più volte ribadito che la riparazione per ingiusta detenzione costituisca uno strumento indennitario di carattere non risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli (patrimoniali e non) procurate dalla privazione della libertà del richiedente, correlando la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al "fisiologico" danno da privazione della libertà che ad esso siano collegati (ex multis Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Rv. 259237). Occorre, quindi, ai fini del riconoscimento di ulteriori pregiudizi, che sia dimostrato il collegamento tra il fatto della privazione della libertà e le ulteriori conseguenze negative patite dall'istante. Sotto questo profilo, sulla parte richiedente grava un preciso onere di allegazione di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Rv. 276334 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel liquidare l'indennità, fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione"). Ebbene, il ricorrente, nell'avversare la motivazione espressa dai giudici di merito non evidenzia alcun aspetto trascurato dalla Corte di merito suscettibile di rivelare il collegamento esistente tra i maggiori danni lamentati e la restrizione subita. Si è all'uopo condivsiilmente precisato che "qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione - quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione dell'attività lavorativa, dal prodursi di danni psico-fisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione- se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l'equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita"( cfr. Sez. 4, n. 10016 del 24/2/2022 n.m.) 4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. Qualora il Ministero si costituisca nel giudizio ex art. 314 cod. proc. pen., opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Sez.4, n. 41307 del 2 Ottobre 2019, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv.277357; Sez.3, n.36339 del 27 Giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277663). Va peraltro evidenziato che in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. civ., Sez.6, n.26612 del 26 Novembre 2020, n.18128, Rv.658963); peraltro il giudice è tenuto a dare conto delle ragioni della compensazione parziale o totale delle spese stesse. Tali principi peraltro sono stati affermati dal giudice di legittimità proprio con riferimento al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione laddove si afferma che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste interamente a carico della parte totalmente vittoriosa, ma non può estendersi a valutare l'opportunità di compensazione, facoltà quest'ultima che rientra nei poteri del giudice di merito (Sez.4, n.38163 del 10 Luglio 2013, Terzani, Rv.256832), trattandosi appunto di una valutazione di merito (Sez.3, n.19986 del 5 Aprile 2007, Caponnetto, Rv.236704). Ebbene, sul punto la Corte di merito ha offerto una giustificazione non manifestamente illogica; occorre peraltro evidenziare come il richiedente non sia risultato totalmente vittorioso, essendo stata la sua domanda accolta solo in parte. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favo