CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15028/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Calabrian. 1898/2024 depositata il 09/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 533/2025Numero sezionale 4198/2026Numero di raccolta generale 15028/2026Data pubblicazione 19/05/20261. La [OSCURATO:SOCIETA]., operante nello stabilimento industriale di [OSCURATO:PERSONA]–Pellaro nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha ricevuto dal Comune l’avviso diaccertamento TARI 2016 n. 40757, con il quale le è stato richiesto ilpagamento dell’imposta calcolata su una superficie tassabile pari a 8.232,96mq, superficie individuata dal comune a seguito del sopralluogo del 13 aprile2018. Tale sopralluogo ha ridotto l’originaria superficie di 14.043 mq,determinata con una verifica effettuata il 2 febbraio 2007 e sfociatanell’avviso di accertamento originario n. 6031 del 05.06.2008, maiimpugnato e quindi divenuto definitivo.2. La società ha contestato l’atto del 2016, sostenendo che lostabilimento produce, per larga parte, rifiuti speciali smaltitiautonomamente, e che solo mq 1.401,75 sarebbero stati effettivamentetassabili, come indicato nella perizia tecnica giurata del 2014 e nellasuccessiva relazione tecnica integrativa del 2019, le quali hanno ribaditol’assenza di modifiche strutturali dal 2010 al 2018.3. La società ha impugnato l’avviso dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n.91/2023, pubblicata il 10 gennaio 2023, ha rigettato il ricorso, ritenendoche la superficie di 8.232,96 mq, accertata nel 2018 in contraddittorio, fossecorretta; che la società non avesse dimostrato modifiche dei luoghi rispettoal 2016; che operasse la presunzione di legge sulla produzione di rifiutiurbani e che l’onere di provare le aree inidonee alla produzione di rifiutigravasse sul contribuente; che mancasse una dichiarazione preventiva diesenzione o riduzione TARI, richiamando altresì precedenti riguardanti glianni 2017, 2018 e 2021, nei quali nei contenziosi analoghi la UOP erarisultata soccombente.4. La UOP ha proposto appello contestando la motivazione della sentenzadi primo grado, l’asserita retroattività del sopralluogo del 2018Numero registro generale 533/2025Numero sezionale 4198/2026Numero di raccolta generale 15028/2026Data pubblicazione 19/05/2026sull’annualità 2016 e la mancata considerazione della perizia tecnica diparte.5. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, consentenza n. 1898/2024 depositata il 9 luglio 2024, ha rigettato l’appello. Inparticolare, il giudice del gravame ha affermato che il sopralluogo del 2018aveva fornito una misurazione “puntuale e analitica”, confermando unasuperficie tassabile di 8.232,96 mq; la perizia dell’ing. Fonte non avevasuperato tali risultanze, essendosi limitata a riproporre dati del 2014 senzaconfutare nel merito le misure effettuate nel 2018; lo stato dei luoghi erarimasto immutato e ciò rendeva applicabile la superficie accertata anchealle annualità precedenti; mancava, da parte della società, la necessariadichiarazione di esenzione o riduzione prevista dal Regolamento TARI.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso il comune.7. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c.8. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare e di accettarela rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111,comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma2, n. 4 del d.lgs n. 546/1992, per vizio di inesistenza della motivazione e/odi una motivazione apparente, e/o di una motivazione perplessa edoggettivamente incomprensibile.La sentenza impugnata sarebbe nulla per radicale carenzamotivazionale: la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare leeccezioni processuali e le doglianze principali, tra cui quella relativa allaNumero registro generale 533/2025Numero sezionale 4198/2026Numero di raccolta generale 15028/2026Data pubblicazione 19/05/2026violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e l’illegittimaretrodatazione, all’annualità 2016, della superficie accertata solo nel 2018.La motivazione sarebbe meramente apparente poiché limitata a richiamareper relationem un precedente giudizio e a presupporre, “in via presuntiva”,che la superficie rilevata nel 2018 fosse identica anche nell’anno d’imposta2016, senza alcun approfondimento logico-giuridico. La ricorrente aggiungeche ciò avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa e del principiocostituzionale di motivazione dei provvedimenti, richiamando ampiagiurisprudenza delle Sezioni Unite sulla motivazione inesistente, perplessa,incomprensibile o meramente apparente.Il Comune eccepisce l’inammissibilità del motivo, sostenendo che lamotivazione della sentenza è presente, comprensibile e frutto dellavalutazione del giudice di merito. Afferma che il ricorso confonde lamotivazione “insufficiente” o “non condivisibile” con quella “inesistente”,mentre l’art. 360 n. 4 consente di censurare solo quest’ultima. Secondo ilComune, la Corte dell’appello ha esposto un percorso logico coerente,aderendo alla decisione di primo grado e spiegando perché riteneva correttala misurazione del 2018. Aggiunge che le doglianze della ricorrente sirisolvono in richieste di rivalutazione delle prove e del merito, nonconsentite in sede di legittimità. Sottolinea infine che la retroattivitàcontestata non costituirebbe una variazione nel corso dell’anno – comesostiene la ricorrente – ma una mera constatata identità dello stato deiluoghi, verificabile anche rispetto al 2016.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio di inesistenza dellamotivazione e/o di una motivazione apparente, e/o di una motivazioneperplessa ed oggettivamente incomprensibile, per omessa valutazione delleprove, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2697c.c.Numero registro generale 533/2025Numero sezionale 4198/2026Numero di raccolta generale 15028/2026Data pubblicazione 19/05/2026La ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe completamenteomesso la valutazione della perizia tecnica giurata e della relazione tecnicaintegrativa, che a suo dire costituivano elementi probatori decisivi idonei adimostrare che le aree industriali, produttive di rifiuti speciali smaltitiautonomamente, non dovessero essere assoggettate a TARI. Contestainoltre che la Corte territoriale si sia limitata a recepire acriticamente unasentenza di primo grado di altro giudizio (la n. 4425/2023), senzaesaminare autonomamente il materiale probatorio di causa. Ritiene dunqueviolato l’art. 116 c.p.c. per omesso o travisato apprezzamento della provae l’art. 2697 c.c. sull’onere probatorio.Il Comune controricorrente sostiene che anche tale motivo sarebbeinammissibile perché la ricorrente tenta di far riesaminare il merito, eosserva che la perizia dell’ing. Fonte non avrebbe smentito le misurazionidel 2018 e che numerose pronunce, anche prodotte in controricorso, hannoritenuto inattendibile l’elaborato tecnico della società. Ribadisce chel’omesso esame di una prova può rilevare in Cassazione solo quando sitraduce nell’omesso esame di un fatto decisivo, circostanza che qui nonricorrerebbe e sottolinea inoltre che, ai sensi degli artt. 26, 30 e 32 delRegolamento TARI, la società non aveva mai presentato la necessariadichiarazione per ottenere riduzioni o esenzioni relative ai rifiuti speciali; nederiva che le doglianze sulla superficie tassabile sarebbero comunqueinfondate per violazione degli obblighi dichiarativi.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la Violazione dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., sotto il profilo della violazione dell’art. 1, commi da639 a 736 della Legge n. 147/2013.Il terzo motivo censura la sentenza per avere ritenuto tassabili ai finiTARI le superfici industriali nelle quali, secondo la ricorrente, si produconoin via continuativa e prevalente rifiuti speciali, che per legge devono esseresmaltiti a spese del produttore e non concorrono alla quantificazione dellasuperficie imponibile. La UOP contesta che la Corte territoriale abbiaNumero registro generale 533/2025Numero sezionale 4198/2026Numero di raccolta generale 15028/2026Data pubblicazione 19/05/2026applicato “in via presuntiva” la superficie del 2018 anche al 2016 e denunciache ciò violi i principi di cui ai commi 641 e 649 dell’art. 1 L. 147/2013.Richiama inoltre le varie perizie che avrebbero stimato in soli mq 1.401,75le aree realmente produttive di rifiuti urbani, opponendo che le restanti zonedello stabilimento non sarebbero tassabili.Secondo il Comune, il motivo è nuovamente inammissibile perchévolto a contestare valutazioni di merito sulla superficie tassabile. Aggiungeche la società non ha mai presentato la dichiarazione prevista dalRegolamento TARI per delimitare le aree produttive di rifiuti speciali echiedere la relativa esclusione dalla tassazione e richiama giurisprudenzasecondo cui l’esenzione o l’esclusione per aree di produzione di rifiutispeciali richiede sempre un’adeguata delimitazione e dichiarazione delcontribuente, non potendo essere riconosciuta d’ufficio. Fa inoltre rilevareche la perizia societaria non avrebbe smentito le risultanze del verbale disopralluogo del 13 aprile 2018, redatto in contraddittorio e mai contestatoanaliticamente.4. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio edi accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.5. Il collegio dispone in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.6. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigettoo di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,Numero registro generale 533/2025Numero sezionale 4198/2026Numero di raccolta generale 15028/2026Data pubblicazione 19/05/2026n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4maggio 2023, n. 11672). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]