CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14208/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
teriale, aseguito di istanza del difensore di [OSCURATO:PERSONA]:nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA] 11 13 E 15 in Catania in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Magra-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-già ricorrente incidentale-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.20042/2025 depositata il 18/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21044/2025Numero sezionale 423/2026Numero di raccolta generale 14208/2026Data pubblicazione 14/05/2026Rilevato che il procedimento di correzione di errore materiale è statoinstaurato per l’omessa disposizione della distrazione delle spese a favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], richiesta nellamemoria ex art.380 bis 1 c.p.c. del 12.5.2025 ma non dispostanell’ordinanza n.20042/2025 che ha definito il proc. RG n.8144/2020;Rilevato che l’istanza di correzione di errore materiale non risultaessere stata notificata alla controparte [OSCURATO:PERSONA] Nn11 13 E 15 [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore pro tempore, P.Q.MDispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento;manda alla Cancelleria per quanto di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco