CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2024
Cassazione n. 22655/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4522 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentatae difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domi- ciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via De lla PinetaSacchetti, n. 482 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:iscrizione ipote- caria GARGANOMARTA , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C aforio (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), elettivamente domi- ciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Vin- cenzoTroya n.12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Lecce , n. 1870 / 22 / 1 6 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori . Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez.staccata di Lecce, veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] liaSud S.p.a. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Lecce n. 330 / 5 /201 2 di accoglimento de l ricors o introdut- tivoproposto da [OSCURATO:PERSONA] . Quest’ultimoaveva ad oggetto la comunicazione di iscrizione ipote- caria n.1955 Reg. Gen. n.380 Reg. Part . , effettuata sugli immobili sitiin Fasano (BR) identificati nel NCT al Foglio 108, particelle 51, 120e 281, per l’importo di euro 199.138,98, a garanzia del debito iscrittoa ruolo pari a euro 99.569,49, portato dalla cartella di paga- mento n.0592007007388512001, notificata in data 05.04.2007 e nonimpugnata. Lacontribuente contestava di aver ricevuto la notifica della cartella e il giudice riteneva da un lato non provata la circostanza che la cartella fosse intestata a [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che il marito fossel’unico soggetto obbligato al pagamento de l debito considerato e,deceduto costui, la ricorrente ave va rinunciato all’eredit à del co- niuge.Il giudice d’appello confermava tale esito decisorio. Avverso la sentenza d’appello propon e ricorso per C assazione l’agentedella r iscossione , affidato a tre motiv i . L a contribuente ha depositato in data 30.4.2024 controricorso. L ’agente della riscos- sionedeposita il 24.6.2024 memoria illustrativa . In data 2.7.2024 MartaGargano ha a sua volta depositato memoria illustrativa al con- troricorso. Consideratoche: 1.In via pregiudiziale dev’essere dichiarata l’inammissibilità del con- troricorso,depositato il 30.04.2024 a fronte dell’avvenuta perfezione della notifica zione del ricorso in data 10.2.2017 come si legge nel controricorsostesso, e dell’ avvenuta iscrizione a ruolo il 24.2.2017 . Nonè stato rispettato i l termine previsto dall’art.370 cod. proc. civ. applicabileratione temporis , ossia il termine perentorio di 20 giorni dallascadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. Egual- mente, è inammissibile per tardività anche la memoria illustrativa depositata da [OSCURATO:PERSONA] a ridosso dell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., viene prospettata la nullità della sentenza per erro- nea valutazione della documentazione allegata dall'agente della ri- scossione - validità probatoria dell'estratto di ruolo e dell'avviso di ricevimento-nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, commi 1 e 3, e 25 del d.P.R. n.602/73; dell'art. 5, comma 5, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] m.669; dell'art. 1del D.M. n.321/99. Il giudice avrebbe omesso di esaminare e valutare la documentazione prodotta da Equitalia, già nel fascicolo di parte di primo grado, errando nella sta- tuizione fondata su circostanze dedotte e non provate dalla contri- buente in primo grado. 3. Il motivo, anche nella parte in prospetta una violazione di legge, introducenel giudizio una censura motivazionale ch e, oltre ad essere inammissibile perché chiaramente diretta a rivalutare in sede di le- gittimitàil materiale probatorio, è inammissibile anche perché meri- tale. Ilmotivo, ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità, non può trovareingresso alla luce del doppio rigetto della prospettazione di partecontribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abroga- zionedell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il qualeripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’arti- coloabrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione peril motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse (cfr.Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016). 4. Con il secondo motivo, in rapporto all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ. e dell'art.21 d.lgs. n.546/92. La sentenza sarebbeviziata per omessa statuizione sull'eccezione di inammissi- bilità del ricorso in primo grado per intervenuta decadenza della con- tribuente dal promuovere l'azione ex art. 21 del d.lgs. n.546/1992 essendostata correttamente notificata la cartella di pagamento sot- tostante l’iscrizione a ruolo. 5. Il motivo è incongruente con l’oggetto del processo oltre che de- stituito di fondamento, perché l’atto impugnato non è la cartella di pagamento tout court, bensì la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 1955 reg. gen. per un importo di euro199.138,98 a garanzia del debito iscrittoa ruolo pari ad euro 99.569,46 notificato a [OSCURATO:PERSONA]- gano in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con riferimento a tale, atto, il ricorso in- troduttivo del giudizio in primo grado, notificato il 14.09.2010, è tempestivo. 6. Con il terzo motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., si censura la n ullit à della sentenza per violazione dell'art.112 edell'art. 101 cod. proc. civ. per aver la sentenza impu- gnata omesso di statui re sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, con riferimento al merito della questione (formazione e trasmissione del ruolo), e sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle En- trate. 7. Il motivo è inammissibile. In disparte dal fatto che la contribuente non ha neppure interesse a far valere l’omessa pronuncia del giudice di primo e di secondo grado sulla questione, dal momento che la questione è stata posta solo dall’agente della riscossione in sede di costituzione in giudizio davanti alla CTP, la questione sottostante è privadi fondamento in radice, poi ch é ai fini del decidere è oggetto di contestazione fin dal ricorso introduttivo anche la validità della notifica della cartella di pagamento, attività certamente di compe- tenza dell’agente della riscossione che , quindi , ha piena legittima- zionea contraddire. 8.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e, considerato che la controricorrente non si è tempestivamente costituita, nessun provvedimentodev’essere adottato sulle spese di lite. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sus