CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38707/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dai quali sono rappresentatie difesi –ricorrenti – contro RESPONSABILITA’ CIVILE P.A. – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 38707/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA E MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE,in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3208/2019, depositata il 14 maggio2019. Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 17aprile 202 3 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti - in epigrafe dettagliatamente indicati - , deducendo di aver frequentato (in differenti periodi di tempo) corsi post lauream di specializzazione universitaria in medicina e di non aver ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, domandarono giudizialmente la condannadella Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, de l Ministero dell’Università e della Ricerca, delMinistero della Salute e d e l Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via principale, al pagamento della adeguata remunerazione p er ogni anno di corso di specializzazione frequentatooppure, in via alternativa, al risarcimento dei danni patiti per la mancata attuazione delle menzionate direttive comunitarie oppure ancora, in via subordinata, alla liquidazione di un equo indennizzo per arricchimento senza causa. 2. L’adito Tribunale di Roma rigettò le domande per intervenuta prescrizione del diritto, con pronuncia poi confermata dalla decisione in epigrafe indicata. r.g. n. 38707/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quanto ancora qui d’interesse, la Corte capitolina, verificato che la controversia era relativa a frequenza di corsi di specializzazione con iscrizione compresa tra gli anni 1983 e 1990, ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione (ordinaria decennale, ai sensi dell’art.2946 cod. civ.) nella data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, quale momento di consolidamento dell’inadempimento statale, reso manifesto dalla previsione normativa di una - soltanto soggettivamente parziale -ottemperanza alle regole comunitarie. 3. Ricorrono per cassazione gli originari attori, affidandosi ad un unico motivo; resistono, con unico controricorso, le evocate PP.AA.. 4. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, c.d. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi cod. civ. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) nonché dell’art. 11 della l. 370/99», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ.. r.g. n. 38707/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] estrema sintesi, parte ricorrente assume che la decorrenza del corso della prescrizione vada ancorata al superamento delle incertezze giurisprudenziali in ordine al rimedio giurisdizionale da adoperare per ottenere il ristoro del danno nello specifico settore, cioè a dire non prima del 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 eranostate fugat e le perplessitàsulla giurisdizione, nel 2009 quell e sulla natura dell’azione esperibile e, appunto nel 2011, quellesulla legittimazione passiva unica dello Stato: e tanto anche alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale per come declinato dalla Corte di giustizia della Unione europea, alla quale sollecita nuovo rinvio pregiudiziale. 2. La doglianza non supera lo scrutinio di ammissibilità exart. 360 bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata si colloca nel solco di un consolidato orientamento di nomofilachia, meramente contrastato dai ricorrenti, senza tuttavia formulare alcun rilievo critico idoneo a sollecitare una rimeditazione dei presupposti fondativi o degli esiti interpretativi. 2.1. Costituisce infatti jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti chehanno frequentatocorsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art.2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero r.g. n. 38707/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia soltanto rispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 1° gennaio 2012 (Cass. 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, confermateda innumerevoli successivi arresti, tra i quali Cass.15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass.19/06/2019, n. 16452; Cass. 19/07/2019, n. 16452; Cass.24/01/2020, n. 1589; Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass., Sez. U, 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez. U, 09/06/2022, n. 18640; Cass.27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959). L’emanazione della citata legge n. 370 del 1999 - il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quanti risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse sul punto dal giudice amministrativo - ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale dello Stato per i medici specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione gli esclusi, innescando il decorso del termine prescrizionale. In dettaglio: «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - r ealizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine r.g. n. 38707/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa e uropea. Nei confront i di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11»(così la citata Cass. n. 1917 del 2012). 2.2. A fronte di ciò, non assume valenza, in senso contrario, il rilievo per cui soltanto in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte haescluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione (se devoluta ai giudici ordinari o amministrativi); la natura dell’azione esperibile (se contrattuale o aquiliana); il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda. Tali argomenti -come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (da ultimo, cfr. la citata Cass. n. 32959 del 2022) -sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia sopra menzionata. Giova, al riguardo, ricordare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale r.g. n. 38707/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministrie che l’ evocazione in giudizio di un di verso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ex art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649) -va osservato che dalla normativa de l 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario della pretesa credito ria era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria. 2.3. Con riferimento alla remunerazione, occorre evidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge n. 370 del 1999 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C- 616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641). Pertanto, la disciplina del trattamento economi co dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999è applicabile in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, cherestano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio. r.g. n. 38707/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit.). 2.4. Sulla scorta delle illustrate considerazioni, non ravvisandosi incertezza sulla questione, va disattesa l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. sulla questione formulata dal ricorrente nei seguenti termini: «se alla stregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Come già osservato in precedenti arresti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizione relativa ai medici specializzandi ha evidenziato l’insussistenza di un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, apparendo la predetta soluzione di certo rispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» ed idonea a garantire l’adeguatezza dei mezzi di tutela per un’azione giurisdizionale proposta daisingoli per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza circa r.g. n. 38707/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva ostare aldecorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere emendatomediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, le citate Cass. n. 18640 del 2022 en.32959 del 2022). 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 4. Il regolamento delle spese afferenti il giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza, con condanna solidale dei ricorrenti, in ragione della comunanza di interessi evidenziata dalla identità delle questioni giuridiche sollevate. 5.La dichiarata inammissibilità del ricorso risulta conforme ad un monolitico orientamento nomofilattico affermatosi da molto tempo, avverso il quale il ricorrente si è limitato areplicare argomenti in senso contrario già reiteratamente riconosciuti privi di giuridico fondamento da plurimi e concordi arresti di questa Corte. L’impugnazione spiegata ha realizzato, in tal modo, un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in chiaraincompatibilità con un quadro ordinamen tale che, da un lato, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, d’altro canto, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazione in esame (da ultimo, Cass.04/08/2021, n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430)e l’irrogazione a parte ricorrente della condanna al pagamento, in favore dei controricorrent i , di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., quantificata in misura pari alla metà delle spese di lite. r.g. n. 38707/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q.m. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle parti controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle controricorrenti, a titolo di responsabilità processuale aggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 5.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers