CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 12955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di BERGAMO4ziate ggti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto della sentenza di applicazione, è inammissibile perché non consentito dalla legge e perché strutturalmente del tutto generico, non essendo stato nemmeno spiegato perché sarebbe configurabile la meno grave fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R., n. 309 del 1990; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021. 1