CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo replica una censura di inutilizzabilità degli accertamenti chimici e tossicologici sulla sostanza detenuta dal ricorrente resi nel corso delle indagini al'evidena manifestamente infondata, trattandosi di atto certamente non irripetibile e non essendovi elementi in fatto destinati a supportare l'affermazione della sopravvenuta distruzione della sostanza tale da impedire alla parte di sollecitare, nel corso del giudizio, apposita perizia diretta a contrastarne le risultanze; ritenuto che con il secondo motivo di sollecita l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, estranea ai motivi di appello e nion chiesta neppure nel corso della discussione, sollecitazione che comunque si fonda su verifiche in fatto estranee ai poteri di giudizio della Corte di legittimità; ritenuto che la inammissibilità dei primi due motivi rende indifferente la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata con riguardo alla contravvenzione di cui al capo 2), messa in evidenza dal terzo motivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 20