CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna, all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada, rigettando altresì la richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità di cui al comma 9-bis del medesimo art. 186. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi con i quali deduce violazioni di legge e vizi motivazionali. In particolare, la Corte territoriale, peraltro contravvenendo al divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, avrebbe errato nell'individuazione dell'imputato quale conducente della vettura, in quanto appiedato all'arrivo della polizia giudiziaria, oltre che nella determinazione del momento del commesso reato (primi due motivi) e nel non sostituire la pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità (terzo motivo). ti E 3. I primi motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, come emerge dal raffronto con i motiyi, d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 4), Ooi-itlatiO esclusivamente su - 1:Pa=sizeiszt~a pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 5-7), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. Laddove le censure in esame timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Di fronte della specifica considerazione delle deduzioni difensive d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d. «doppia conforme») e all'accertata provocazione del sinistro da parte dell'imputato alla guida di una vettura, ricostruita all'esito della valutazione unitaria degli acquisiti elementi probatori in seno a giudizio abbreviato caratterizzato anche dall'escussione di testimoni, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante. Quest'ultimo, invece, ha sul pukto reso motivazione esente da censure anche in merito alla ricostruzione del tempo del commesso reato, della distanza tra esso e l'esecuzione degli accertamenti alcolimetrici oltre che di quanto avvenuto sotto la diretta percezione delle forze dell'ordine in merito ai sintomi dell'ebbrezza alcolica. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi l'assenza di rilievo alcuno dato dalla Corte territoriale a ipotesi di testimonianza indiretta dell'escusso appartenente alla polizia giudiziaria, avendo il giudice di merito letto quanto dallo stesso dichiarato in dibattimento in uno con le altre dichiarazioni dibattimentali e con gli elementi emergenti dagli atti, acquisiti e utilizzabili in ragione del rito abbreviato e con riferimento ai quali non rileva il divieto di testimonianza indiretta in oggetto in quanto dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (ex plurimis, Sez. 2, n. 27642 del 25/05/2021, Rispoli, Rv. 281796). 5. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato in ragione di principio di diritto sancito e ribadito dalla Suprema Corte, peraltro, consolidatosi antecedentemente alla proposizione del ricorso in oggetto e già ritenuto dalla Consulta compatibile con la costituzione, per cui la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'rt. 186, comma 9-bis, cod. strada, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., oltre che sulla positiva prognosi di svolgimento dal lavoro, come emerge dall'inciso di cui al citato comma 9-bis: «può essere sostituita» (ex plurimis, Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. Rv. 269396, che, facendo riferimento a diversi precedenti conformi, già evidenzia il definitivo superamento dell'unico e isolato precedente contrario, costituito da Sez. 3, n. 20726 del 7/11/2012, dep. 2013, Cinciripini, Rv. 254998, oltre che la ritenuta compatibilità costituzionale della norma come innanzi interpretata così come chiarito da Corte cost. n. 43 del 2013, in termini di sostituzione disposta discrezionalnnente dal giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza che ha quali parametri i criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen. - così come, del resto, è espressamente stabilito dall'art. 58 I. n. 689 del 1981 - oltre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimento del lavoro; per l'assenza di automatismo, ancorché circa la sostituzione con i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, si veda, ex plurimis, Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020, Fisichella, Rv. 279757). Orbene, in applicazione del principio di cui innanzi, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, la Corte territoriale, con motivazione insindacabile in sede di legittimità perché esente da vizi motivazionali, ha ritenuto di escludere l'idoneità della pena sostitutiva in ragione di plurimi precedenti penali, anche specifici, e della condotta tenuta dopo la causazione del sinistro e caratterizzata dal tentativo di dileguarsi. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di