CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 33876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 maggio 1979 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di replica depositata dalla difesa in data 9 giugno 2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui alla sentenza n. 3199/2025 emessa al Tribunale di Brescia in data 21 novembre 2025 e divenuta irrevocabile in data 30 dicembre 2025 per il reato di furto aggravato commesso in Brescia in data 2 ottobre 2025 e quello di cui alla sentenza n. 1206/2025 emessa dal Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2025 per il reato di furto aggravato commesso in Brescia in data 28 febbraio 2025, come parzialmente riformata dalla sentenza n. 1402/2025 emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 21 ottobre 2025 ed irrevocabile in data 30 gennaio 2026, rideterminando la pena complessiva in anni uno, mesi due giorni dieci di reclusione ed euro 250,00 di multa.2. Avverso l'ordinanza della Corte d'appello, ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 2.1. Evidenzia il ricorrente che l'istanza del condannato per il riconoscimento del vincolo della continuazione era stata depositata in data 10 febbraio 2026, dunque successivamente al passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 21 ottobre 2025, competente essendo la suddetta Corte di appello in funzione di Giudice dell'esecuzione e non il Tribunale di Brescia. 5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. 6. Con memoria di replica depositata in data 9 giugno 2026, la difesa ha individuato la competenza sulla base di una valutazione sostanzialistica e non già sulla base di un criterio meramente formalistico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il fondamento normativo va rinvenuto nella norma di cui all'art. 665 cod. proc. pen., in particolare, nel comma 2 che, testualmente, recita: "Quando è proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competete il giudice di appello"; e nel comma 4 dell'articolo citato: "Se l'esecuzione concerne più provvedimento emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". 3. Va premesso che l'interpretazione dell'art. 665, comma 2 cod. proc. pen., da parte di questa Corte di legittimità, ha essenzialmente riguardato la parte della disposizione in cui si pone - quale criterio di attribuzione della competenza esecutiva in capo al giudice di secondo grado-, la riforma della prima decisione in riferimento a componenti dei giudizio diverse dalla mera determinazione della pena. In tal senso, si è ritenuto che la competenza vada attribuita alla Corte di appello nelle ipotesi di avvenuta variazione di fattori circostanziali determinativi di aumento o riduzione della pena (riconoscimento di attenuanti, eliminazione di aggravanti, modifica del giudizio di comparazione), posto che simili modifiche esprimono un diverso apprezzamento di elementi fattuali o comunque una 2rilevante variazione di profili ricostruttivi della personalità (tra le molte, Sez. I n. 18874 del 15.6.2020, Rv. 279189). Al contempo, la diversa determinazione (nell'ambito della forbice edittale) della pena, per espressa previsione di legge, non è ritenuta variazione tale da comportare un radicamento della competenza "verso" il giudice di secondo grado, pur derivando da una diversa considerazione di profili relativi alla gravità o alle modalità del fatto, così come a profili soggettivi, non tali tuttavia da integrare il riconoscimento di circostanze attenuanti o la elisione di aggravanti. 3.2. Nel caso di specie il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data di presentazione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. -ovvero quella del 10 febbraio 2026- è la sentenza n. 1402/2025 emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 21 ottobre 2025 ed irrevocabile in data 30 gennaio 2026. 3.2.1. Con la sentenza citata, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato l'impugnata sentenza escludendo l'aggrav2e di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; escludendo una delle circostanze aggravanti contestate all'imputato la Corte di appello ha operato una riforma sostanziale. 4. La competenza, dunque, a decidere deve essere ravvisata nella Corte di appello di Brescia, cui vanno trasmessi gli atti, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Ann P.Q.M4 . • I)......... [OSCURATO:PERSONA] TYr7TATZIO .‘V 3