CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 10658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, ha impugnato la sentenza sopra indicata, lamentando l'errore commesso dalla Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso ordinario a suo tempo presentato contro la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Napoli aveva confermato, con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante dei motivi abbietti e futili, il provvedimento di condanna emesso il 19 maggio 2014 nei riguardi del prevenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. 2. Il ricorrente si è doluto che la Corte di cassazione, nell'adottare quella decisione, aveva valorizzato la "ricostruzione del fatto" offerta da tre collaboratori di giustizia - di cui, peraltro, non era stato neppure riportato il testo delle deposizioni - i quali avevano narrato una vicenda in termini differenti, che non permetteva quella "lettura alternativa" che era stata operata dal Giudicante: il quale nel confermare il concorso del Mennetta nella commissione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (che, in compagnia di altri soggetti viaggianti a bordo di tre motociclette, aveva fatto irruzione nel territorio della cosca di camorra Vanella), aveva sostenuto che la condotta del prevenuto doveva considerarsi aggravata dai motivi abbietti perché l'uccisione era stata realizzata per riaffermare il controllo criminale del territorio di quella cosca [OSCURATO:PERSONA], con l'ulteriore connotazione che si era voluta punire la vittima per avere frequentato delle ragazze appartenenti al gruppo contrapposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. L'impugnazione è stata presentata fuori dai casi consentiti, in quanto con la stessa solo formalmente è stato denunciato un errore materiale o di fatto, ovvero un errore di percezione di un atto del procedimento, essendosi l'interessato alla fine doluto di una non convincente ricostruzione della vicenda fattuale sottostante l'imputazione contestata. Se è chiaramente irrilevante la scelta espositiva caratterizzata dalla mancata trascrizione nel testo della sentenza del contenuto delle dichiarazioni rese da tre collaboratori di giustizia, le questioni poste dal ricorrente hanno ad oggetto una asserita incompletezza dell'ordito motivazionale ovvero un prospettato non corretto apprezzamento degli atti processuali riguardanti la causa dell'aggressione di cui si era reso responsabile l'imputato, in particolare con riferimento alla assenza di nesso eziologico rispetto "all'episodio delle ragazze", di cui pure vi era traccia nelle prove acquisite: questioni, dunque, relative a vizi di motivazione che, astrattamente tradottisi in un errore di giudizio, non sono emendabili con il ricorso straordinario per cassazione.3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore ente Er..l 'rile Stefano DE