Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2019
ECLI:EU:T:2019:579
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0721_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA]-Gilka e WO Technopromexport / Consiglio
(cause riunite T‑721/17 e T‑722/17)
«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ricorso presentato da persone inserite nell’elenco delle persone e entità oggetto delle misure restrittive – Ricevibilità – Ricorso di annullamento presentato avverso atti di portata generale – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità
[Artt. 263, comma 4 e 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/1418, (PESC) 2018/392 e (PESC) 2018/1237]
(v. punti 64‑67)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Requisiti minimi
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/1418, (PESC) 2018/392 e (PESC) 2018/1237]
(v. punti 74‑77)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone e entità coinvolte nella realizzazione di progetti di infrastrutture in Crimea e a Sebastopoli – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria o implicita
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/1418, (PESC) 2018/392 e (PESC) 2018/1237]
(v. punti 78‑81, 83, 89)
4.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso / d’impugnazione – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Artt. 263 e 296 TFUE)
(v. punto 92)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Base fattuale – Elementi di informazione concreti, precisi e concordanti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/1418, (PESC) 2018/392 e (PESC) 2018/1237]
(v. punti 110‑114, 124, 128, 137, 150, 157)
6.
Procedimento giurisdizionale – Prova – Prova documentale – Valore probatorio – Valutazione da parte del giudice dell’Unione – Criteri
(v. punto 136)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Elemento comunicato in quanto elemento a discarico da parte della persona oggetto delle misure restrittive – Inclusione
(Art. 275, comma 2, TFUE)
(v. punto 142)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone e entità coinvolte nella realizzazione di progetti di infrastrutture in Crimea e a Sebastopoli – Criteri – Sostegno alla separazione della Crimea e di Sebastopoli – Obblighi della potenza occupante ai sensi del diritto internazionale umanitario – Differenza di oggetto del ricorso di annullamento – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/1418, (PESC) 2018/392 e (PESC) 2018/1237]
(v. punti 158‑160, 162)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2017, L 203
I, pag. 5), della decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2018, L 69, pag. 48
), e della decisione (PESC) 2018/1237 del Consiglio, del 12 settembre 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2018, L 231, pag. 27
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Gilka e la [OSCURATO:PERSONA] Technopromexport sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.