CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3140 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 settembre 1959; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 settembre 1968, tutti rappresentati \3 e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso Assoninne, piazza Venezia, n. 11 -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 12 giugno 2012, n. 199/38/12; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. Fatti di causa Con avviso di accertamento notificato alla [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate ne rettificava la dichiarazione dei redditi relativa agli anni d'imposta dal 2004 al 2007. Altro avviso di accertamento era notificato al socio [OSCURATO:PERSONA]. Con questo distinto atto impositivo veniva rettificata la dichiarazione dei redditi del predetto avuto riguardo alla quota societaria detenuta nella misura del 33%. Un terzo avviso, analogo al secondo, veniva notificato al socio [OSCURATO:PERSONA]. Tutti e tre gli avvisi rimandano ad un processo verbale di constatazione elevato dalla Compagnia di Fiumicino della Guardia di finanza il 16 giugno 2008. Secondo la prospettazione riportata nel processo verbale in parola, sulla base dei movimenti bancari rilevati sui conti correnti intestati ai soci e ai loro familiari relativamente ai periodi di imposta 2004-2007 constava l'omessa dichiarazione di ricavi in capo all'ente e per l'effetto ai soci - per trasparenza - per un ragguardevole importo. Da qui il recupero delle Imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva nei confronti della società e dell'Irpef e delle relative addizionali nei confronti dei soci. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava i ricorsi promossi avverso i tre atti impositivi. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, riuniti gli appelli distintamente presentati dall'ente e dai due soci, li respingeva. [OSCURATO:PERSONA] costruzioni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], propongono un unico ricorso per Cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia non si è costituita nei termini di legge, depositando successivo atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'articolo 370, comma 1, c.p.c. Ragioni delia decisione Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione ex art. 360, n.3, c.p.c. dell'art. 32 di d.P.R n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice d'appello trascurato di valorizzare la doglianza della società e dei soci incentrata sulla "mancata dimostrazione da parte dell'ufficio finanziario dell'interposizione fittizia dei soci rispetto alla società in punto di accreditamenti sui conti correnti delle persone fisiche, conti ritenuti dall'ufficio finanziario appartenere alla società quantomeno per i movimenti finanziari reputati imputabili all'attività economica della società di capitali". In buona sostanza la CTR avrebbe trascurato di pretendere la prova della sostanziale riferibilità all'ente dei conti intestati a soggetti terzi. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la insufficiente motivazione della sentenza ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa indicazione degli elementi posti a base della decisione. Il primo motivo è infondato. Questa Corte, con indirizzo sedimentato e condivisibile, ritiene l'utilizzabilità, in funzione dell'accertamento fiscale, dei conti correnti dei soci, benché terzi, negli enti a ristretta base familiare a fini presuntivi. È stato, in particolare, osservato che in tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente adoperare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (v. di recente Cass. n. 30098 del 2018). Con avviso consolidato si è evidenziato che in tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente - in quanto sia l'art. 32, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardo alle imposte sui redditi, che l'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo all'IVA - autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti (Cass. n. 18083 del 2010). La giurisprudenza nomofilattica soggiunge che sono consentite, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, le indagini bancarie da parte degli Uffici finanziari e della Guardia di finanza, ai fini dell'accertamento dei redditi di una società a responsabilità limitata sui conti correnti dei soci, incombendo sulla prima l'onere di dimostrare che non sono a sé riconducibili gli importi rinvenuti sugli stessi (Cass. n. 7758 del 2019). Il secondo motivo di censura è inammissibile perché non risulta infranto il minimo costituzionale della motivazione. La CTR puntualmente enuclea elementi e circostanze utili a far conoscere la ratio decidendi sottesa alla decisione assunta. In tal senso, deve farsi richiamo dell'orientamento di questa Corte a tenore del quale "In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018) Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono irripetibili. Per questi motivi Rigetta il ricorso; dichiara irripetibili le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comm