Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38535/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BOCCA Valerio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in vari involucri e lo aveva con- dannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancata pronuncia assolutoria nei suoi confronti stante la carenza dei rilevati in- dici di emersione della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddi- zioni evidenti e pertanto non si presta odi essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici, laddove la destinazione allo spaccio veniva congruamente de- sunta da indicatori quali le modalità di presentazione dello stupefacente, suddiviso in vari involucri, confezionati e nascosti in prossimità di una pianta, orla natura e tfeila qualità dello stupefacente detenuto egiAe - altre modalità della condotta rilevate nell'attività di prevenzione delle forze dell'ordine, laddove il BOCCA era stato sorpreso nel chinarsi e rac- cogliere uno degli involucri, nonché aie somme di denaro in suo pos- sesso suddivise in banconote di piccolo taglio. (

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BOCCA Valerio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in vari involucri e lo aveva con- dannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancata pronuncia assolutoria nei suoi confronti stante la carenza dei rilevati in- dici di emersione della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddi- zioni evidenti e pertanto non si presta odi essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici, laddove la destinazione allo spaccio veniva congruamente de- sunta da indicatori quali le modalità di presentazione dello stupefacente, suddiviso in vari involucri, confezionati e nascosti in prossimità di una pianta, orla natura e tfeila qualità dello stupefacente detenuto egiAe - altre modalità della condotta rilevate nell'attività di prevenzione delle forze dell'ordine, laddove il BOCCA era stato sorpreso nel chinarsi e rac- cogliere uno degli involucri, nonché aie somme di denaro in suo pos- sesso suddivise in banconote di piccolo taglio. ( 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il consigliere est
Sentenza Cassazione n. 38535/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris