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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45986/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con distinti atti, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deve preliminarmente rilevare che lo stesso ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nella specie -, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01); quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della cosiddetta minorata difesa, è inammissibile per genericità, in quanto, col muovere dal presupposto che la predetta aggravante sia stata ritenuta dalla Corte d'appello sulla base della mera età della vittima, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, nel decidere sul corrispondente motivo di appello, ha chiarito come la sussistenza dell'aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 640, secondo comma, n. 2 -bis), e 61, n. 5), cod. pen., fosse emersa dalla stessa facilità con cui la vittima aveva assecondato le richieste di denaro dei due imputati, il che comprovava lo stato di vulnerabilità della medesima; considerato che il secondo motivo del ricorso del Rea, con il quale si contesta la ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a un pubblico ufficiale sotto il profilo dell'elemento soggettivo, «sconoscendo, la qualifica di autorità di polizia» degli agenti intervenuti, è anch'esso inammissibile per genericità in quanto non si confronta con la sentenza impugnata la quale, nel decidere sul corrispondente motivo di appello, ha chiarito come l'elemento soggettivo del reato fosse chiaramente emerso alla luce del fatto che i predetti agenti, al momento del loro intervento, si qualificarono come «Carabinieri»; considerato che la terza doglianza con la quale il Rea contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda la penultima pagina della sentenza impugnata) di una motivazione esente da manifeste illogicità, anche considerato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con distinti atti, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deve preliminarmente rilevare che lo stesso ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nella specie -, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01); quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della cosiddetta minorata difesa, è inammissibile per genericità, in quanto, col muovere dal presupposto che la predetta aggravante sia stata ritenuta dalla Corte d'appello sulla base della mera età della vittima, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, nel decidere sul corrispondente motivo di appello, ha chiarito come la sussistenza dell'aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 640, secondo comma, n. 2 -bis), e 61, n. 5), cod. pen., fosse emersa dalla stessa facilità con cui la vittima aveva assecondato le richieste di denaro dei due imputati, il che comprovava lo stato di vulnerabilità della medesima; considerato che il secondo motivo del ricorso del Rea, con il quale si contesta la ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a un pubblico ufficiale sotto il profilo dell'elemento soggettivo, «sconoscendo, la qualifica di autorità di polizia» degli agenti intervenuti, è anch'esso inammissibile per genericità in quanto non si confronta con la sentenza impugnata la quale, nel decidere sul corrispondente motivo di appello, ha chiarito come l'elemento soggettivo del reato fosse chiaramente emerso alla luce del fatto che i predetti agenti, al momento del loro intervento, si qualificarono come «Carabinieri»; considerato che la terza doglianza con la quale il Rea contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda la penultima pagina della sentenza impugnata) di una motivazione esente da manifeste illogicità, anche considerato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così d
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