CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49345/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e li ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 ottobre 2015 il Tribunale di Taranto, in rito ordinario, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lei attribuiti (ingiuria e lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]), fatto commesso il 3 novembre 2010. Con sentenza 24 novembre 2017, sull'appello di pubblico ministero e parte civile, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. Taranto, ha condannato l'imputata per il reato di lesioni alla pena di 6 mesi di reclusione, oltre statuizioni civili. Con sentenza n. 54513 del 8 ottobre 2018 la Corte di Cassazione, sezione Quinta penale, ha accolto il ricorso dell'imputata ed annullato con rinvio la sentenza di condanna, perché era mancata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Con sentenza 4 maggio 2022 la Corte di appello di Lecce, quale giudice del rinvio, ha dichiarato prescritto il reato di lesioni, ma, in accoglimento dell'appello della parte civile, ha dichiarato Conoci responsabile agli effetti civili del reato di lesioni e l'ha condannata al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att, cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce inosservanza di norma processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché la Corte di appello avrebbe solo parzialmente ottemperato alla sentenza della Suprema Corte in quanto ha rinnovato l'istruttoria soltanto dei testimoni Zappulla e Colantoni, ma non dei testimoni Tritto e Carelli; non è stata risentita l'imputata; non è stata, inoltre, acquisita la relazione del vicario del Questore di Taranto c:he ha determinato l'archiviazione dell'addebito disciplinare. Con il secondo motivo deduce inosservanza di norma processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché la Corte di appello avrebbe valutato non correttamente le dichiarazioni dei due testimoni ascoltati di cui non ha evidenziato le contraddizioni, infatti il recupero di dichiarazioni rese da Zappulla circa l'inciuciare della persona offesa contro l'imputata non sono state sottoposte a confronto con quanto dichiarato da Tritto e Carelli e con le dichiarazioni dell'imputata, anche sulla mancanza di conoscenza pregressa tra le due protagoniste della vicendae sulla esistenza di una porta tagliafuoco tra l'una e l'altra al momento in cui avrebbe dovuto essere accaduto il colloquio incriminato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo, in cui si deduce che la Corte di appello avrebbe solo parzialmente ottemperato alla sentenza della Suprema Corte in quanto ha rinnovato l'istruttoria soltanto dei testimoni Zappulla e Colantoni, ma non dei testimoni Tritto e Carelli, è infondato.Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva annullato la prima sentenza di appello non aveva mai parlato dei testimoni Tritto e Carelli, ma solo del teste Zappulla e della persona offesa Colantoni. Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza di legittimità: "al di là degli sforzi argomentativi compiuti dal giudice dell'appello per sostenere il contrario - peraltro anche ricorrendo a valutazioni di opportunità che nulla hanno a che vedere con i presupposti dell'operatività della regola iuris di cui si tratta - non è in dubbio che la sentenza abbia operato una diversa valutazione dell'attendibilità del teste Zappulla e, di riflesso, della persona offesa". Il motivo non è fondato neanche nella parte in cui lamenta la mancata rinnovazione dell'esame dell'imputata, in quanto "in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno (Sez. 6, Sentenza n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631), e nel caso in esame l'imputata si è sottoposta ad esame in primo grado, le sue dichiarazioni non sono state oggetto di esame nella sentenza di secondo grado mentre sono state riportate nella motivazione della sentenza di primo grado ma non hanno svolto un rilievo decisivo, in quanto il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sulla mancanza di prova circa la volontarietà dell'evento di danno subito dalla persona offesa ("il teste a carico Zappulla e la persona offesa dicono entrambi che l'imputata ha chiuso violentemente la porta ma non dicono anche che la imputata "vede" la persona offesa mentre sta chiudendo la porta, così non consentendo di inferire nè che la prima si sia rappresentata che la Colantoni potesse rimanere investita dalla porta se chiusa velocemente né che l'abbia poi voluta colpire chiudendo violentemente la porta"). Non è fondato il motivo neanche nella parte in cui deduce che non è, stata, inoltre acquisita la relazione del vicario del questore di Taranto che ha determinato l'archiviazione dell'addebito disciplinare, in quanto si tratta di prova diversa da quella dichiarativa, che quindi è estranea al perimetro di quanto devoluto dalla pronuncia rescindente che si era soffermata soltanto sull'obbligo di rinnovazione dell'audizione di soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute rilevanti ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.2. Il secondo motivo, in cui si deduce che la Corte di appello avrebbe valutato non correttamente le dichiarazioni dei due testimoni ascoltati di cui non ha evidenziato le contraddizioni, è manifestamente infondato. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. Nel caso in esame, ricorrente censura come profili di illogicità della motivazione quelle che sono in realtà conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sulla base di valutazioni del materiale probatorio, e le doglianze mosse dalla ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen