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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 11755/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe,ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, investito della richiesta di sospensione delprocedimento con messa alla prova e della subordinata richiesta di giudizioabbreviato a seguito della notifica di decreto di giudizio immediato, ha rigettatol’istanza di messa alla prova.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CarminePelella, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 41 cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 178, comma 1, lett. a), 34, lett. h), 37, lett. b), 464 bis cod.proc. pen. e 168 bis cod. pen.Il ricorrente assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un equivoconel ritenere che l’indebita manifestazione del convincimento del giudice ricusatosi fosse concretizzata esclusivamente nella prognosi negativa posta afondamento del rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messaalla prova.La difesa evidenzia, in particolare, che il giudice ricusato ha affermato che«l’attività illecita posta in essere dal prevenuto non è da considerarsiimprovvisata», ritenendo che da tale espressione emergerebbe un orientamentodel libero convincimento del giudicante verso una diversa qualificazione giuridicadel fatto, con riferimento alla seconda parte dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, che valorizza il carattere di non occasionalità dellacondotta, configurando una figura autonoma di reato.

Secondo la prospettazionedifensiva, tale affermazione integrerebbe un’anticipazione di giudizio nonlegittima sotto il profilo processuale, sia in relazione all’eventuale concessione dibenefici di natura sanzionatoria, sia con riguardo alla qualificazione giuridica delfatto contestato.La Corte di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso di considerareche l’anticipazione di giudizio non attiene esclusivamente all’accertamento dellaresponsabilità dell’imputato, ma può riguardare anche il profilo sanzionatorio,allorché il giudice indichi specifici elementi dai quali desumere la preclusione dideterminati benefici.3.

Con riferimento all’ulteriore rilievo secondo cui, a giudizio della Corteterritoriale, il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova nonapparterrebbe a una fase diversa da quella dell’ammissione al rito abbreviato, ladifesa osserva che il giudizio abbreviato si instaura esclusivamente mediante unprovvedimento formale di ammissione, mentre la fase antecedente sarebbeequiparabile a quella propria del Giudice dell’udienza preliminare o dell’udienzapredibattimentale.

Ne conseguirebbe che vi sarebbe stata un’anticipazione digiudizio anche in relazione al merito del richiesto giudizio immediato.Il ricorso richiama, inoltre, il contenuto dell’ordinanza impugnata, chequalifica come eventuale la fase in cui è intervenuto il rigetto della richiesta disospensione del procedimento, ritenendola pertanto distinta dal giudizio in sensostretto; ciò comporterebbe l’applicazione dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc.pen., che sancisce l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari acelebrare l’udienza preliminare e a partecipare al giudizio.In via subordinata, la difesa solleva questione di legittimità costituzionaledell’art. 34 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 111, commi 1 e 2, e 24Cost., nella parte in cui, ai commi 2-ter e 2-quater, prevede norme derogatorierispetto alla regola generale dell’incompatibilità del giudice per le indaginipreliminari che abbia emesso il provvedimento conclusivo dell’udienzapreliminare a partecipare al successivo giudizio dibattimentale o al ritoabbreviato, senza considerare la posizione del giudice investito della richiesta dimessa alla prova.Nel caso di specie, secondo il ricorrente, vi sarebbe stata un’indebitaanticipazione di giudizio sotto il profilo sanzionatorio, poiché il giudice adito aseguito di decreto di giudizio immediato avrebbe preventivamente negato laconcessione della messa alla prova, in violazione del principio costituzionale diterzietà e imparzialità di cui all’art. 111 Cost., fondando il proprio convincimentoesclusivamente sugli atti di indagine prodotti dalla pubblica accusa e omettendoogni valutazione in ordine alla effettiva personalità dell’imputato ai sensi dell’art.133 cod. pen.

Pertanto, si chiede che venga ritenuta non manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indaginipreliminari che, prima dell’ammissione al rito abbreviato, abbia rigettato larichiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello ha ritenuto che il giudice ricusato, nell’affermare chel’imputato non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro, nonabbia indebitamente manifestato il proprio convincimento, ma lo abbia espressonell’ambito di una decisione preliminare o incidentale, per la cui adozione eranonecessarie valutazioni di merito.

Ha, inoltre, giudicato inconferente ogniriferimento alla circostanza che il giudice avesse rigettato la richiesta di messaalla prova senza previa cognizione del programma trattamentale, rilevando cheeventuali vizi del sub-procedimento disciplinato dall’art. 464 bis cod. proc. pen.non possono formare oggetto del procedimento di ricusazione.Quanto al profilo secondo cui l’ordinanza di rigetto della richiesta disospensione del procedimento apparterrebbe a una fase diversa rispetto a quelladell’ammissione al rito abbreviato, ovvero della legittima instaurazione delgiudizio, la Corte territoriale ha ritenuto evidente che si tratti della medesimafase processuale, ossia della fase eventuale del giudizio immediato, attivata suimpulso dell’imputato e destinata a innestarsi per consentire la formulazionedelle richieste dirette alla definizione del procedimento con riti alternativi.2.

Va esaminata preliminarmente l’istanza con la quale si chiede disollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., dallacui soluzione dipende anche la disamina della seconda parte dell’unico motivo diricorso.Tale disposizione, nel delineare le ipotesi di incompatibilità del giudice, ècostruita come norma a catalogo tendenzialmente tassativo, volta a prevenire ilrischio della c.d. forza della prevenzione, ossia della «tendenza a confermare unadecisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioniche sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine allamedesima res iudicanda»: il giudice che abbia già espresso valutazionisostanziali sul thema decidendum non può tornare a giudicare nella successivafase, a tutela dei principi di imparzialità e terzietà di cui all’art. 111 Cost. e, inprospettiva convenzionale, all’art. 6 CEDU.

Tale assetto è costantemente ribaditodalla giurisprudenza e si evince dal tenore testuale dei commi 2 e 2-bis, cheregolano, da un lato, i casi tipici di preclusione “verticale” e, dall’altro,l’incompatibilità “orizzontale” del giudice che abbia svolto funzioni di G.i.p. nellostesso procedimento (e che, fuori dalle esenzioni previste, «non può partecipareal giudizio»).Sul terreno specifico della messa alla prova, il tema dell’incompatibilità quievidenziato riguarda l'incompatibilità attinente alla relazione tra una fase delgiudizio e quella che la precede (c.d. orizzontale) ed è stato di recente esaminatodalla Corte Costituzionale che, con sentenza n.190 del 2025, richiamando ancheCorte Cost. n.64 del 2022 nonché l’esigenza di non pregiudicare l’unitarietà delgiudizio, ha chiarito che «la decisione sulla richiesta di messa alla prova si collocanon già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase -quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i ritialternativi al dibattimento - in cui, nella specie, deve giudicarsi nelle forme delrito abbreviato, così che il supposto effetto di prevenzione non può prodursi».La giurisprudenza di legittimità si è, d’altro canto, già pronunciata nelsenso che «il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione delprocedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen.,non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le formeordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale chenon implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente unadelibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensidell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma ditrattamento e una prognosi favorevole di non recidiva» (Sez. 4, n. 33260 del09/07/2019, Marinelli, Rv. 276689 – 01), così inducendo il Collegio a ritenereche la questione non meriti di essere sollevata e che ogni argomento tendente acollocare la decisione sull’istanza di messa alla prova formulata ai sensi dell’art.464 bis, comma 2, cod. proc. pen. in una distinta fase di giudizio rispetto al ritoabbreviato sia da considerare infondato.3.

Per quanto concerne la prima parte dell’unico motivo di ricorso, ladoglianza risulta inammissibile in quanto non si confronta con l’argomento,dirimente, svolto nel provvedimento impugnato secondo il quale l’art. 37, comma1, lett. b), cod. proc. pen. consente la ricusazione quando, nell’esercizio dellefunzioni e prima della sentenza, il giudice abbia «indebitamente» manifestato ilproprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.

L’avverbio delimital’area applicativa della norma ai soli casi in cui l’esternazione sia priva dinecessità funzionale e si collochi al di fuori del collegamento con l’esercizio delleun’anticipazione arbitraria del giudizio di responsabilità.

Ne discende che non èsufficiente, ai fini della ricusazione, la semplice presenza, nella motivazione di unprovvedimento preliminare o incidentale, di rilievi valutativi; occorre, invece, chetali rilievi travalichino il perimetro funzionale dell’atto, anticipando un giudizio sulmerito altrimenti estraneo alla delibazione richiesta.

Si tratta di un principioripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito comeil carattere «indebito» esiga un’esternazione senza alcuna necessità funzionale efuori da ogni collegamento con le funzioni esercitate nella fase in cui il giudiceopera (Sez.6, n. 38409 del 24/09/2025, Russo, non mass.; Sez. 3, n. 27996 del09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020,Cittadini, Rv. 279649 - 01).Collocate in questo quadro, le valutazioni rese dal G.i.p. in merito all’istanzadi messa alla prova, ancorché riferibili a una possibile diversa qualificazionegiuridica del fatto rispetto alla contestazione originaria, non condurrebbero adiversa conclusione, dovendo le stesse valutarsi secondo il medesimo criterio digiudizio sviluppato nel provvedimento impugnato, ossia quali argomentazionifunzionali alla verifica dell’ammissibilità e congruità dell’istituto della messa allaprova e non di enunciati assertivi sulla responsabilità penale dell’imputato.4.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11755/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 307/2026EUGENIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe,ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, investito della richiesta di sospensione delprocedimento con messa alla prova e della subordinata richiesta di giudizioabbreviato a seguito della notifica di decreto di giudizio immediato, ha rigettatol’istanza di messa alla prova.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CarminePelella, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 41 cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 178, comma 1, lett. a), 34, lett. h), 37, lett. b), 464 bis cod.proc. pen. e 168 bis cod. pen.Il ricorrente assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un equivoconel ritenere che l’indebita manifestazione del convincimento del giudice ricusatosi fosse concretizzata esclusivamente nella prognosi negativa posta afondamento del rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messaalla prova.La difesa evidenzia, in particolare, che il giudice ricusato ha affermato che«l’attività illecita posta in essere dal prevenuto non è da considerarsiimprovvisata», ritenendo che da tale espressione emergerebbe un orientamentodel libero convincimento del giudicante verso una diversa qualificazione giuridicadel fatto, con riferimento alla seconda parte dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, che valorizza il carattere di non occasionalità dellacondotta, configurando una figura autonoma di reato.

Secondo la prospettazionedifensiva, tale affermazione integrerebbe un’anticipazione di giudizio nonlegittima sotto il profilo processuale, sia in relazione all’eventuale concessione dibenefici di natura sanzionatoria, sia con riguardo alla qualificazione giuridica delfatto contestato.La Corte di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso di considerareche l’anticipazione di giudizio non attiene esclusivamente all’accertamento dellaresponsabilità dell’imputato, ma può riguardare anche il profilo sanzionatorio,allorché il giudice indichi specifici elementi dai quali desumere la preclusione dideterminati benefici.3.

Con riferimento all’ulteriore rilievo secondo cui, a giudizio della Corteterritoriale, il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova nonapparterrebbe a una fase diversa da quella dell’ammissione al rito abbreviato, ladifesa osserva che il giudizio abbreviato si instaura esclusivamente mediante unprovvedimento formale di ammissione, mentre la fase antecedente sarebbeequiparabile a quella propria del Giudice dell’udienza preliminare o dell’udienzapredibattimentale.

Ne conseguirebbe che vi sarebbe stata un’anticipazione digiudizio anche in relazione al merito del richiesto giudizio immediato.Il ricorso richiama, inoltre, il contenuto dell’ordinanza impugnata, chequalifica come eventuale la fase in cui è intervenuto il rigetto della richiesta disospensione del procedimento, ritenendola pertanto distinta dal giudizio in sensostretto; ciò comporterebbe l’applicazione dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc.pen., che sancisce l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari acelebrare l’udienza preliminare e a partecipare al giudizio.In via subordinata, la difesa solleva questione di legittimità costituzionaledell’art. 34 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 111, commi 1 e 2, e 24Cost., nella parte in cui, ai commi 2-ter e 2-quater, prevede norme derogatorierispetto alla regola generale dell’incompatibilità del giudice per le indaginipreliminari che abbia emesso il provvedimento conclusivo dell’udienzapreliminare a partecipare al successivo giudizio dibattimentale o al ritoabbreviato, senza considerare la posizione del giudice investito della richiesta dimessa alla prova.Nel caso di specie, secondo il ricorrente, vi sarebbe stata un’indebitaanticipazione di giudizio sotto il profilo sanzionatorio, poiché il giudice adito aseguito di decreto di giudizio immediato avrebbe preventivamente negato laconcessione della messa alla prova, in violazione del principio costituzionale diterzietà e imparzialità di cui all’art. 111 Cost., fondando il proprio convincimentoesclusivamente sugli atti di indagine prodotti dalla pubblica accusa e omettendoogni valutazione in ordine alla effettiva personalità dell’imputato ai sensi dell’art.133 cod. pen.

Pertanto, si chiede che venga ritenuta non manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indaginipreliminari che, prima dell’ammissione al rito abbreviato, abbia rigettato larichiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello ha ritenuto che il giudice ricusato, nell’affermare chel’imputato non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro, nonabbia indebitamente manifestato il proprio convincimento, ma lo abbia espressonell’ambito di una decisione preliminare o incidentale, per la cui adozione eranonecessarie valutazioni di merito.

Ha, inoltre, giudicato inconferente ogniriferimento alla circostanza che il giudice avesse rigettato la richiesta di messaalla prova senza previa cognizione del programma trattamentale, rilevando cheeventuali vizi del sub-procedimento disciplinato dall’art. 464 bis cod. proc. pen.non possono formare oggetto del procedimento di ricusazione.Quanto al profilo secondo cui l’ordinanza di rigetto della richiesta disospensione del procedimento apparterrebbe a una fase diversa rispetto a quelladell’ammissione al rito abbreviato, ovvero della legittima instaurazione delgiudizio, la Corte territoriale ha ritenuto evidente che si tratti della medesimafase processuale, ossia della fase eventuale del giudizio immediato, attivata suimpulso dell’imputato e destinata a innestarsi per consentire la formulazionedelle richieste dirette alla definizione del procedimento con riti alternativi.2.

Va esaminata preliminarmente l’istanza con la quale si chiede disollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., dallacui soluzione dipende anche la disamina della seconda parte dell’unico motivo diricorso.Tale disposizione, nel delineare le ipotesi di incompatibilità del giudice, ècostruita come norma a catalogo tendenzialmente tassativo, volta a prevenire ilrischio della c.d. forza della prevenzione, ossia della «tendenza a confermare unadecisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioniche sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine allamedesima res iudicanda»: il giudice che abbia già espresso valutazionisostanziali sul thema decidendum non può tornare a giudicare nella successivafase, a tutela dei principi di imparzialità e terzietà di cui all’art. 111 Cost. e, inprospettiva convenzionale, all’art. 6 CEDU.

Tale assetto è costantemente ribaditodalla giurisprudenza e si evince dal tenore testuale dei commi 2 e 2-bis, cheregolano, da un lato, i casi tipici di preclusione “verticale” e, dall’altro,l’incompatibilità “orizzontale” del giudice che abbia svolto funzioni di G.i.p. nellostesso procedimento (e che, fuori dalle esenzioni previste, «non può partecipareal giudizio»).Sul terreno specifico della messa alla prova, il tema dell’incompatibilità quievidenziato riguarda l'incompatibilità attinente alla relazione tra una fase delgiudizio e quella che la precede (c.d. orizzontale) ed è stato di recente esaminatodalla Corte Costituzionale che, con sentenza n.190 del 2025, richiamando ancheCorte Cost. n.64 del 2022 nonché l’esigenza di non pregiudicare l’unitarietà delgiudizio, ha chiarito che «la decisione sulla richiesta di messa alla prova si collocanon già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase -quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i ritialternativi al dibattimento - in cui, nella specie, deve giudicarsi nelle forme delrito abbreviato, così che il supposto effetto di prevenzione non può prodursi».La giurisprudenza di legittimità si è, d’altro canto, già pronunciata nelsenso che «il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione delprocedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen.,non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le formeordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale chenon implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente unadelibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensidell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma ditrattamento e una prognosi favorevole di non recidiva» (Sez. 4, n. 33260 del09/07/2019, Marinelli, Rv. 276689 – 01), così inducendo il Collegio a ritenereche la questione non meriti di essere sollevata e che ogni argomento tendente acollocare la decisione sull’istanza di messa alla prova formulata ai sensi dell’art.464 bis, comma 2, cod. proc. pen. in una distinta fase di giudizio rispetto al ritoabbreviato sia da considerare infondato.3.

Per quanto concerne la prima parte dell’unico motivo di ricorso, ladoglianza risulta inammissibile in quanto non si confronta con l’argomento,dirimente, svolto nel provvedimento impugnato secondo il quale l’art. 37, comma1, lett. b), cod. proc. pen. consente la ricusazione quando, nell’esercizio dellefunzioni e prima della sentenza, il giudice abbia «indebitamente» manifestato ilproprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.

L’avverbio delimital’area applicativa della norma ai soli casi in cui l’esternazione sia priva dinecessità funzionale e si collochi al di fuori del collegamento con l’esercizio delleun’anticipazione arbitraria del giudizio di responsabilità.

Ne discende che non èsufficiente, ai fini della ricusazione, la semplice presenza, nella motivazione di unprovvedimento preliminare o incidentale, di rilievi valutativi; occorre, invece, chetali rilievi travalichino il perimetro funzionale dell’atto, anticipando un giudizio sulmerito altrimenti estraneo alla delibazione richiesta.

Si tratta di un principioripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito comeil carattere «indebito» esiga un’esternazione senza alcuna necessità funzionale efuori da ogni collegamento con le funzioni esercitate nella fase in cui il giudiceopera (Sez.6, n. 38409 del 24/09/2025, Russo, non mass.; Sez. 3, n. 27996 del09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020,Cittadini, Rv. 279649 - 01).Collocate in questo quadro, le valutazioni rese dal G.i.p. in merito all’istanzadi messa alla prova, ancorché riferibili a una possibile diversa qualificazionegiuridica del fatto rispetto alla contestazione originaria, non condurrebbero adiversa conclusione, dovendo le stesse valutarsi secondo il medesimo criterio digiudizio sviluppato nel provvedimento impugnato, ossia quali argomentazionifunzionali alla verifica dell’ammissibilità e congruità dell’istituto della messa allaprova e non di enunciati assertivi sulla responsabilità penale dell’imputato.4.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe,ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, investito della richiesta di sospensione delprocedimento con messa alla prova e della subordinata richiesta di giudizioabbreviato a seguito della notifica di decreto di giudizio immediato, ha rigettatol’istanza di messa alla prova.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CarminePelella, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 41 cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 178, comma 1, lett. a), 34, lett. h), 37, lett. b), 464 bis cod.proc. pen. e 168 bis cod. pen.Il ricorrente assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un equivoconel ritenere che l’indebita manifestazione del convincimento del giudice ricusatosi fosse concretizzata esclusivamente nella prognosi negativa posta afondamento del rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messaalla prova.La difesa evidenzia, in particolare, che il giudice ricusato ha affermato che«l’attività illecita posta in essere dal prevenuto non è da considerarsiimprovvisata», ritenendo che da tale espressione emergerebbe un orientamentodel libero convincimento del giudicante verso una diversa qualificazione giuridicadel fatto, con riferimento alla seconda parte dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, che valorizza il carattere di non occasionalità dellacondotta, configurando una figura autonoma di reato. Secondo la prospettazionedifensiva, tale affermazione integrerebbe un’anticipazione di giudizio nonlegittima sotto il profilo processuale, sia in relazione all’eventuale concessione dibenefici di natura sanzionatoria, sia con riguardo alla qualificazione giuridica delfatto contestato.La Corte di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso di considerareche l’anticipazione di giudizio non attiene esclusivamente all’accertamento dellaresponsabilità dell’imputato, ma può riguardare anche il profilo sanzionatorio,allorché il giudice indichi specifici elementi dai quali desumere la preclusione dideterminati benefici.3. Con riferimento all’ulteriore rilievo secondo cui, a giudizio della Corteterritoriale, il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova nonapparterrebbe a una fase diversa da quella dell’ammissione al rito abbreviato, ladifesa osserva che il giudizio abbreviato si instaura esclusivamente mediante unprovvedimento formale di ammissione, mentre la fase antecedente sarebbeequiparabile a quella propria del Giudice dell’udienza preliminare o dell’udienzapredibattimentale. Ne conseguirebbe che vi sarebbe stata un’anticipazione digiudizio anche in relazione al merito del richiesto giudizio immediato.Il ricorso richiama, inoltre, il contenuto dell’ordinanza impugnata, chequalifica come eventuale la fase in cui è intervenuto il rigetto della richiesta disospensione del procedimento, ritenendola pertanto distinta dal giudizio in sensostretto; ciò comporterebbe l’applicazione dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc.pen., che sancisce l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari acelebrare l’udienza preliminare e a partecipare al giudizio.In via subordinata, la difesa solleva questione di legittimità costituzionaledell’art. 34 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 111, commi 1 e 2, e 24Cost., nella parte in cui, ai commi 2-ter e 2-quater, prevede norme derogatorierispetto alla regola generale dell’incompatibilità del giudice per le indaginipreliminari che abbia emesso il provvedimento conclusivo dell’udienzapreliminare a partecipare al successivo giudizio dibattimentale o al ritoabbreviato, senza considerare la posizione del giudice investito della richiesta dimessa alla prova.Nel caso di specie, secondo il ricorrente, vi sarebbe stata un’indebitaanticipazione di giudizio sotto il profilo sanzionatorio, poiché il giudice adito aseguito di decreto di giudizio immediato avrebbe preventivamente negato laconcessione della messa alla prova, in violazione del principio costituzionale diterzietà e imparzialità di cui all’art. 111 Cost., fondando il proprio convincimentoesclusivamente sugli atti di indagine prodotti dalla pubblica accusa e omettendoogni valutazione in ordine alla effettiva personalità dell’imputato ai sensi dell’art.133 cod. pen. Pertanto, si chiede che venga ritenuta non manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indaginipreliminari che, prima dell’ammissione al rito abbreviato, abbia rigettato larichiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello ha ritenuto che il giudice ricusato, nell’affermare chel’imputato non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro, nonabbia indebitamente manifestato il proprio convincimento, ma lo abbia espressonell’ambito di una decisione preliminare o incidentale, per la cui adozione eranonecessarie valutazioni di merito. Ha, inoltre, giudicato inconferente ogniriferimento alla circostanza che il giudice avesse rigettato la richiesta di messaalla prova senza previa cognizione del programma trattamentale, rilevando cheeventuali vizi del sub-procedimento disciplinato dall’art. 464 bis cod. proc. pen.non possono formare oggetto del procedimento di ricusazione.Quanto al profilo secondo cui l’ordinanza di rigetto della richiesta disospensione del procedimento apparterrebbe a una fase diversa rispetto a quelladell’ammissione al rito abbreviato, ovvero della legittima instaurazione delgiudizio, la Corte territoriale ha ritenuto evidente che si tratti della medesimafase processuale, ossia della fase eventuale del giudizio immediato, attivata suimpulso dell’imputato e destinata a innestarsi per consentire la formulazionedelle richieste dirette alla definizione del procedimento con riti alternativi.2. Va esaminata preliminarmente l’istanza con la quale si chiede disollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., dallacui soluzione dipende anche la disamina della seconda parte dell’unico motivo diricorso.Tale disposizione, nel delineare le ipotesi di incompatibilità del giudice, ècostruita come norma a catalogo tendenzialmente tassativo, volta a prevenire ilrischio della c.d. forza della prevenzione, ossia della «tendenza a confermare unadecisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioniche sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine allamedesima res iudicanda»: il giudice che abbia già espresso valutazionisostanziali sul thema decidendum non può tornare a giudicare nella successivafase, a tutela dei principi di imparzialità e terzietà di cui all’art. 111 Cost. e, inprospettiva convenzionale, all’art. 6 CEDU. Tale assetto è costantemente ribaditodalla giurisprudenza e si evince dal tenore testuale dei commi 2 e 2-bis, cheregolano, da un lato, i casi tipici di preclusione “verticale” e, dall’altro,l’incompatibilità “orizzontale” del giudice che abbia svolto funzioni di G.i.p. nellostesso procedimento (e che, fuori dalle esenzioni previste, «non può partecipareal giudizio»).Sul terreno specifico della messa alla prova, il tema dell’incompatibilità quievidenziato riguarda l'incompatibilità attinente alla relazione tra una fase delgiudizio e quella che la precede (c.d. orizzontale) ed è stato di recente esaminatodalla Corte Costituzionale che, con sentenza n.190 del 2025, richiamando ancheCorte Cost. n.64 del 2022 nonché l’esigenza di non pregiudicare l’unitarietà delgiudizio, ha chiarito che «la decisione sulla richiesta di messa alla prova si collocanon già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase -quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i ritialternativi al dibattimento - in cui, nella specie, deve giudicarsi nelle forme delrito abbreviato, così che il supposto effetto di prevenzione non può prodursi».La giurisprudenza di legittimità si è, d’altro canto, già pronunciata nelsenso che «il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione delprocedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen.,non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le formeordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale chenon implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente unadelibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensidell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma ditrattamento e una prognosi favorevole di non recidiva» (Sez. 4, n. 33260 del09/07/2019, Marinelli, Rv. 276689 – 01), così inducendo il Collegio a ritenereche la questione non meriti di essere sollevata e che ogni argomento tendente acollocare la decisione sull’istanza di messa alla prova formulata ai sensi dell’art.464 bis, comma 2, cod. proc. pen. in una distinta fase di giudizio rispetto al ritoabbreviato sia da considerare infondato.3. Per quanto concerne la prima parte dell’unico motivo di ricorso, ladoglianza risulta inammissibile in quanto non si confronta con l’argomento,dirimente, svolto nel provvedimento impugnato secondo il quale l’art. 37, comma1, lett. b), cod. proc. pen. consente la ricusazione quando, nell’esercizio dellefunzioni e prima della sentenza, il giudice abbia «indebitamente» manifestato ilproprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. L’avverbio delimital’area applicativa della norma ai soli casi in cui l’esternazione sia priva dinecessità funzionale e si collochi al di fuori del collegamento con l’esercizio delleun’anticipazione arbitraria del giudizio di responsabilità. Ne discende che non èsufficiente, ai fini della ricusazione, la semplice presenza, nella motivazione di unprovvedimento preliminare o incidentale, di rilievi valutativi; occorre, invece, chetali rilievi travalichino il perimetro funzionale dell’atto, anticipando un giudizio sulmerito altrimenti estraneo alla delibazione richiesta. Si tratta di un principioripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito comeil carattere «indebito» esiga un’esternazione senza alcuna necessità funzionale efuori da ogni collegamento con le funzioni esercitate nella fase in cui il giudiceopera (Sez.6, n. 38409 del 24/09/2025, Russo, non mass.; Sez. 3, n. 27996 del09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020,Cittadini, Rv. 279649 - 01).Collocate in questo quadro, le valutazioni rese dal G.i.p. in merito all’istanzadi messa alla prova, ancorché riferibili a una possibile diversa qualificazionegiuridica del fatto rispetto alla contestazione originaria, non condurrebbero adiversa conclusione, dovendo le stesse valutarsi secondo il medesimo criterio digiudizio sviluppato nel provvedimento impugnato, ossia quali argomentazionifunzionali alla verifica dell’ammissibilità e congruità dell’istituto della messa allaprova e non di enunciati assertivi sulla responsabilità penale dell’imputato.4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11755/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 307/2026EUGENIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe,ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, investito della richiesta di sospensione delprocedimento con messa alla prova e della subordinata richiesta di giudizioabbreviato a seguito della notifica di decreto di giudizio immediato, ha rigettatol’istanza di messa alla prova.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CarminePelella, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 41 cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 178, comma 1, lett. a), 34, lett. h), 37, lett. b), 464 bis cod.proc. pen. e 168 bis cod. pen.Il ricorrente assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un equivoconel ritenere che l’indebita manifestazione del convincimento del giudice ricusatosi fosse concretizzata esclusivamente nella prognosi negativa posta afondamento del rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messaalla prova.La difesa evidenzia, in particolare, che il giudice ricusato ha affermato che«l’attività illecita posta in essere dal prevenuto non è da considerarsiimprovvisata», ritenendo che da tale espressione emergerebbe un orientamentodel libero convincimento del giudicante verso una diversa qualificazione giuridicadel fatto, con riferimento alla seconda parte dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, che valorizza il carattere di non occasionalità dellacondotta, configurando una figura autonoma di reato. Secondo la prospettazionedifensiva, tale affermazione integrerebbe un’anticipazione di giudizio nonlegittima sotto il profilo processuale, sia in relazione all’eventuale concessione dibenefici di natura sanzionatoria, sia con riguardo alla qualificazione giuridica delfatto contestato.La Corte di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso di considerareche l’anticipazione di giudizio non attiene esclusivamente all’accertamento dellaresponsabilità dell’imputato, ma può riguardare anche il profilo sanzionatorio,allorché il giudice indichi specifici elementi dai quali desumere la preclusione dideterminati benefici.3. Con riferimento all’ulteriore rilievo secondo cui, a giudizio della Corteterritoriale, il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova nonapparterrebbe a una fase diversa da quella dell’ammissione al rito abbreviato, ladifesa osserva che il giudizio abbreviato si instaura esclusivamente mediante unprovvedimento formale di ammissione, mentre la fase antecedente sarebbeequiparabile a quella propria del Giudice dell’udienza preliminare o dell’udienzapredibattimentale. Ne conseguirebbe che vi sarebbe stata un’anticipazione digiudizio anche in relazione al merito del richiesto giudizio immediato.Il ricorso richiama, inoltre, il contenuto dell’ordinanza impugnata, chequalifica come eventuale la fase in cui è intervenuto il rigetto della richiesta disospensione del procedimento, ritenendola pertanto distinta dal giudizio in sensostretto; ciò comporterebbe l’applicazione dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc.pen., che sancisce l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari acelebrare l’udienza preliminare e a partecipare al giudizio.In via subordinata, la difesa solleva questione di legittimità costituzionaledell’art. 34 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 111, commi 1 e 2, e 24Cost., nella parte in cui, ai commi 2-ter e 2-quater, prevede norme derogatorierispetto alla regola generale dell’incompatibilità del giudice per le indaginipreliminari che abbia emesso il provvedimento conclusivo dell’udienzapreliminare a partecipare al successivo giudizio dibattimentale o al ritoabbreviato, senza considerare la posizione del giudice investito della richiesta dimessa alla prova.Nel caso di specie, secondo il ricorrente, vi sarebbe stata un’indebitaanticipazione di giudizio sotto il profilo sanzionatorio, poiché il giudice adito aseguito di decreto di giudizio immediato avrebbe preventivamente negato laconcessione della messa alla prova, in violazione del principio costituzionale diterzietà e imparzialità di cui all’art. 111 Cost., fondando il proprio convincimentoesclusivamente sugli atti di indagine prodotti dalla pubblica accusa e omettendoogni valutazione in ordine alla effettiva personalità dell’imputato ai sensi dell’art.133 cod. pen. Pertanto, si chiede che venga ritenuta non manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indaginipreliminari che, prima dell’ammissione al rito abbreviato, abbia rigettato larichiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello ha ritenuto che il giudice ricusato, nell’affermare chel’imputato non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro, nonabbia indebitamente manifestato il proprio convincimento, ma lo abbia espressonell’ambito di una decisione preliminare o incidentale, per la cui adozione eranonecessarie valutazioni di merito. Ha, inoltre, giudicato inconferente ogniriferimento alla circostanza che il giudice avesse rigettato la richiesta di messaalla prova senza previa cognizione del programma trattamentale, rilevando cheeventuali vizi del sub-procedimento disciplinato dall’art. 464 bis cod. proc. pen.non possono formare oggetto del procedimento di ricusazione.Quanto al profilo secondo cui l’ordinanza di rigetto della richiesta disospensione del procedimento apparterrebbe a una fase diversa rispetto a quelladell’ammissione al rito abbreviato, ovvero della legittima instaurazione delgiudizio, la Corte territoriale ha ritenuto evidente che si tratti della medesimafase processuale, ossia della fase eventuale del giudizio immediato, attivata suimpulso dell’imputato e destinata a innestarsi per consentire la formulazionedelle richieste dirette alla definizione del procedimento con riti alternativi.2. Va esaminata preliminarmente l’istanza con la quale si chiede disollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., dallacui soluzione dipende anche la disamina della seconda parte dell’unico motivo diricorso.Tale disposizione, nel delineare le ipotesi di incompatibilità del giudice, ècostruita come norma a catalogo tendenzialmente tassativo, volta a prevenire ilrischio della c.d. forza della prevenzione, ossia della «tendenza a confermare unadecisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioniche sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine allamedesima res iudicanda»: il giudice che abbia già espresso valutazionisostanziali sul thema decidendum non può tornare a giudicare nella successivafase, a tutela dei principi di imparzialità e terzietà di cui all’art. 111 Cost. e, inprospettiva convenzionale, all’art. 6 CEDU. Tale assetto è costantemente ribaditodalla giurisprudenza e si evince dal tenore testuale dei commi 2 e 2-bis, cheregolano, da un lato, i casi tipici di preclusione “verticale” e, dall’altro,l’incompatibilità “orizzontale” del giudice che abbia svolto funzioni di G.i.p. nellostesso procedimento (e che, fuori dalle esenzioni previste, «non può partecipareal giudizio»).Sul terreno specifico della messa alla prova, il tema dell’incompatibilità quievidenziato riguarda l'incompatibilità attinente alla relazione tra una fase delgiudizio e quella che la precede (c.d. orizzontale) ed è stato di recente esaminatodalla Corte Costituzionale che, con sentenza n.190 del 2025, richiamando ancheCorte Cost. n.64 del 2022 nonché l’esigenza di non pregiudicare l’unitarietà delgiudizio, ha chiarito che «la decisione sulla richiesta di messa alla prova si collocanon già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase -quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i ritialternativi al dibattimento - in cui, nella specie, deve giudicarsi nelle forme delrito abbreviato, così che il supposto effetto di prevenzione non può prodursi».La giurisprudenza di legittimità si è, d’altro canto, già pronunciata nelsenso che «il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione delprocedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen.,non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le formeordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale chenon implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente unadelibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensidell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma ditrattamento e una prognosi favorevole di non recidiva» (Sez. 4, n. 33260 del09/07/2019, Marinelli, Rv. 276689 – 01), così inducendo il Collegio a ritenereche la questione non meriti di essere sollevata e che ogni argomento tendente acollocare la decisione sull’istanza di messa alla prova formulata ai sensi dell’art.464 bis, comma 2, cod. proc. pen. in una distinta fase di giudizio rispetto al ritoabbreviato sia da considerare infondato.3. Per quanto concerne la prima parte dell’unico motivo di ricorso, ladoglianza risulta inammissibile in quanto non si confronta con l’argomento,dirimente, svolto nel provvedimento impugnato secondo il quale l’art. 37, comma1, lett. b), cod. proc. pen. consente la ricusazione quando, nell’esercizio dellefunzioni e prima della sentenza, il giudice abbia «indebitamente» manifestato ilproprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. L’avverbio delimital’area applicativa della norma ai soli casi in cui l’esternazione sia priva dinecessità funzionale e si collochi al di fuori del collegamento con l’esercizio delleun’anticipazione arbitraria del giudizio di responsabilità. Ne discende che non èsufficiente, ai fini della ricusazione, la semplice presenza, nella motivazione di unprovvedimento preliminare o incidentale, di rilievi valutativi; occorre, invece, chetali rilievi travalichino il perimetro funzionale dell’atto, anticipando un giudizio sulmerito altrimenti estraneo alla delibazione richiesta. Si tratta di un principioripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito comeil carattere «indebito» esiga un’esternazione senza alcuna necessità funzionale efuori da ogni collegamento con le funzioni esercitate nella fase in cui il giudiceopera (Sez.6, n. 38409 del 24/09/2025, Russo, non mass.; Sez. 3, n. 27996 del09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020,Cittadini, Rv. 279649 - 01).Collocate in questo quadro, le valutazioni rese dal G.i.p. in merito all’istanzadi messa alla prova, ancorché riferibili a una possibile diversa qualificazionegiuridica del fatto rispetto alla contestazione originaria, non condurrebbero adiversa conclusione, dovendo le stesse valutarsi secondo il medesimo criterio digiudizio sviluppato nel provvedimento impugnato, ossia quali argomentazionifunzionali alla verifica dell’ammissibilità e congruità dell’istituto della messa allaprova e non di enunciati assertivi sulla responsabilità penale dell’imputato.4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11755/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris