CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16150/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso e la memoria proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva reiterative dei motivi di ricorso; ritenuto che con il ricorso si censura la affermazione di penale responsabilità, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione dei benefici di legge: tali motivi esulano dalla valutazione di legittimità perché, per un verso, risultano essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto; per altro verso, sono totalmente generici, là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in manìera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere esi1re [OSCURATO:PERSONA]:Qsidep