CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 18709/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] + 4, rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; giusta procura in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 952 - 202 2 , depositata il 4.1. 202 3 , N.R.G. 724-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alle controparti; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il