CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Trapani in data 13.05.2021, rideterminava la pena applicata ad [OSCURATO:PERSONA] (riducendola in quella di mesi due di arresto) in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159 del 2011, per non aver ottemperato, nel termine fissato dal Tribunale di Trapani, all'ordine di deposito della somma di 200,00 euro a titolo di cauzione. Rilevato che, avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Augugliaro, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli art.132 e 133 cod. pen., con specifico riferimento alla misura della pena irrogata. Considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la dosimetria della pena costituisce una questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, dunque, che il motivo proposto è inammissibile in quanto afferente al trattamento punitivo, benché quest'ultimo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Difatti, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte Territoriale ha correttamente argomentato in ordine alla congruità della pena inflitta, tenuto conto della oggettiva gravità della condotta e del conseguente allarme sociale che essa ha suscitato, essendo i fatti in contestazione sintomatici di una persistente refrattarietà dell'imputato al rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Occorre, infine, evidenziare come la Corte di merito abbia accolto le censure prospettate nell'atto di appello con riferimento all'eccessività della pena inflitta dal Giudice di primo grado, disponendone la riduzione della metà in forza del rito prescelto, e rideterminando così il trattamento sanzionatorio in misura corrispondente a quella indicata nello specifico motivo di gravame.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm