CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45923/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI*lerte-~e-e14e-RaFt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 20 ottobre 2023, decidendo sull'accordo delle parti rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione di arma comune da sparo e di munizioni, nonché per la detenzione di sostanza stupefacente, in anni due, mesi uno di reclusione e 2.600 euro di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo l'inosservanza dell'art. 133 cod pen. In particolare, rilevava la illogicità del quantum di pena inflitto, in quanto, sebbene discosto dal minimo edittale, la concreta determinazione era priva di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa sull'accordo delle parti, previa rinuncia parziale ai motivi di appello, e ciò comporta una serie di preclusioni circa l'ulteriore impugnabilità della stessa. Il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia anche agli altri eventuali motivi relativi al trattamento sanzionatorio, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa ad una quantificazione della pena diversa da quella concordata e con riferimento a motivi ai quali la parte ha espressamente rinunciato. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM h a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende