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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21405/2026

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esa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], INLIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-Numero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1891/2024depositata il 30/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], l’A.S.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] IdriciIntegrati, in liquidazione, per ottenerne la condanna al pagamento dellasomma di € 2.076.447,52, a titolo di corrispettivo del servizio difornitura idropotabile, effettuato a mezzo degli acquedotti regionali, exCasmez, dal II trim. 2005 fino a tutto il IV trim. 2007.La società attrice chiedeva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chevenisse dichiarato l’obbligo dell’A.S.A.M al pagamento del corrispettivodella fornitura idrica regionale per l’importo complessivo di €2.076.447,52 per il periodo dal II trimestre 2005 a tutto il 31.12.2007 atitolo di inadempimento contrattuale o in via subordinata ex art. 2041c.c. con conseguente condanna della stessa al relativo pagamento, oltreinteressi e rivalutazione monetaria.Si costituiva l’A.S.A.M., la quale contestava l’avversa domanda e nechiedeva il rigetto, eccependo, in sintesi, il difetto di giurisdizione, lainammissibilità dell’azione per precedenti giudicati, la mancanza divalida convenzione tra le parti, l’inammissibilità della domanda ex art.2041 c.c. e l’illegittimità delle tariffe applicate.2.

Con sentenza n. 1673/2017 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA], la quale proponevaappello, cui resisteva l’A.S.A.M.3.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli, conordinanza emessa in pari data, disponeva l’esperimento dellamediazione delegata, ai sensi dell’art.5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010,Numero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026con onere per le parti di presentare la relativa domanda entro il terminedi 15 giorni.3.1.

Successivamente, con ordinanza del 06.07.2023, la corted’appello rilevava che all’incontro di mediazione del 23.05.2018 avevanopartecipato, per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’avv. [OSCURATO:PERSONA],munito di procura contenuta nell’istanza di mediazione nonché conprocura apposta in calce all’atto di appello, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dipendente della società, in forza di delega scritta, unitamente a copiadel documento del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], e ritenevanecessario che le parti svolgessero a mezzo di apposite note illustrativele proprie difese in ordine al corretto esperimento della mediazione,trattandosi di questioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione,soprattutto con riguardo alla procedibilità dell’appello.3.2.

Quindi, con sentenza n. 1891/2024, la corte napoletanadichiarava l’improcedibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a., sul rilievo della violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ora ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la A.S.A.M.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società ricorrente e la società resistente hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 5-quater, comma 1 e 2, del d. lgs. n. 28/2010,nella parte in cui la Corte di Appello di Napoli dichiara improcedibilel’appello ritenendo non correttamente esperito il procedimento dimediazione delegata - violazione della ratio sottesa alla norma nellaontologica funzione deflattiva anche relativamente alla delegabilità dellaNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026mediazione – art. 360, n. 3 c.p.c.”.Deduce la violazione dell’art. 5-quater, comma 1 e 2 del d.lgs. n.28/2010, ritenendo violata la ratio sottesa alla norma, avuto riguardoalla sua ”ontologica funzione deflattiva anche relativamente alladelegabilità della mediazione”.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

La censura è, infatti, sostanzialmente finalizzata ad attingerealla attività valutativa riservata al giudice di merito, sollecitandone unnuovo e diverso esame (v.

Cass., n. 25155/2020).

Essa, infatti, da unlato, imputa alla sentenza impugnata di avere omesso ogni preliminarevalutazione circa la “demandabilità” della controversia alla mediazione;dall’altro, assume che la Corte d’appello abbia erroneamente applicatol’art. 5-quater, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, reputandodemandabile alla mediazione delegata una controversia che, per la suapeculiare natura, non avrebbe potuto esserlo.La decisione di rimettere la causa alla mediazione si sottrae alsindacato di questa Corte, considerato che l’art. 5, comma 2, del d.lgs.n. 28/2010 dispone che “…il giudice, anche in sede di giudizio d’appello,valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed ilcomportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimentodi mediazione…”; trattasi, all’evidenza, di una valutazione sullapotenziale “demandabilità” della controversia alla mediazioneesclusivamente riservata al giudice di merito e non censurabile in sededi legittimità.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 28/2010 nella parte incui la Corte di Appello di Napoli dichiara improcedibile l’appello ritenendonon correttamente esperito il procedimento di mediazione delegata –omesso e/o errato esame di atti e documenti rilevanti oggetto di giudiziotra le parti – art. 360 n. 3 c.p.c.”.Numero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026Deduce la violazione dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010,nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato improcedibile l’appelloper non aver correttamente esperito il procedimento di mediazionedelegata.In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata per averela corte di merito ritenuto non validamente esperito il procedimento dimediazione e, per l’effetto, non avverata la condizione di procedibilitàdell’appello, muovendo dall’erroneo presupposto che [OSCURATO:PERSONA].p.a. non avesse ritualmente partecipato alla mediazione demandata.Sostiene, al contrario, che la società appellante fosse adeguatamentestata rappresentata al primo incontro sia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dipendentedella società, sia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi muniti di appositaprocura speciale sostanziale conferita ad hoc.2.1.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.2.2.

Valga, al riguardo, anzitutto ricordare, e qui ribadire, gliinsegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui: -) lapartecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza,per quanto qui in particolare rileva, per le persone giuridiche, mediantepartecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa emunito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, deld.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilitàdei diritti controversi, fermo restando che la procura non devenecessariamente essere conferita con riferimento alla singolacontroversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi; -) restatuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte devecomparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale.Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo dirappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta lacondizione di procedibilità”.La giurisprudenza di legittimità ha precisato come dalla letturaNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026sistematica della disciplina della mediazione emerge che "il successodell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e ilmediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta edinformale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, edaiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in dirittodella eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi dellaconflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmenteoppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo laprosecuzione dei rapporti commerciali" (Cass., n. 8473/2019; Cass., n.18068/2019).In questa prospettiva, "il legislatore ha previsto e voluto lacomparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo neldialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possatrovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al puntoda evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe leparti"; in particolare, all'art. 8 d.lgs. 28/2010 è stato previstoespressamente che "al primo incontro davanti al mediatore debbanoessere presenti sia le parti che i loro avvocati".

E, sebbene "la previsionedella presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini dellarealizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitaredi presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprioavvocato" (Cass. 8473/2019, cit.), tuttavia “la necessità dellacomparizione personale non comporta che si tratti di attività nondelegabile.

In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e nonavendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si trattidi attività delegabile ad altri” e “non è previsto, né escluso che la delegapossa essere conferita al proprio difensore” (Cass., n. 8473/2019, cit.).È stato dunque altresì precisato che "allo scopo di validamentedelegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la partedeve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specificoNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del poteredi disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deveessere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito deipoteri per la soluzione della controversia (...).

Quindi il potere disostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazionepuò essere conferito con una procura speciale sostanziale" (Cass.8473/2019, cit.).Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che, nella comparizioneobbligatoria davanti al mediatore, la parte può anche farsi sostituire daun proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella personadello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione,purché dotato di apposita procura sostanziale, e che questi principi,stabiliti per la mediazione obbligatoria, sono applicabili allo stesso modoalla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello ex art. 5,comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 (v.

Cass., n. 13029/2022; Cass., n.9608/2026, non massimata).2.3.

Alla luce dei principi appena richiamati, ai quali la sentenzaimpugnata si è puntualmente conformata, il motivo è infondato.La Corte d’appello di Napoli ha, infatti, accertato che, pur essendostata la mediazione tempestivamente avviata, al primo incontro non eracomparso il legale rappresentante della società appellante, ma eranosoltanto intervenuti una dipendente delegata a “presenziare” e ilprocuratore, già costituito quale difensore nel giudizio di appello,meramente delegato ad “assistere”.

Ha quindi rilevato che né dal verbaledi mediazione, né dagli atti processuali, emergeva il conferimento di unaprocura idonea secondo i criteri elaborati da questa Corte, ossia di unaprocura speciale sostanziale che autorizzasse i soggetti presenti apartecipare in nome e per conto della parte, con chiara indicazione deipoteri conferiti, ivi compreso il potere di disporre dei diritti sostanzialicontroversi allo scopo del possibile raggiungimento di un accordoNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026conciliativo.Il ragionamento della Corte territoriale è dunque coerente con ilconsolidato orientamento di legittimità sopra richiamato: lapartecipazione alla mediazione, anche quando avvenga tramite unrappresentante della persona giuridica o tramite il difensore, esige pursempre il conferimento di poteri rappresentativi sostanziali effettivi, talida consentire al delegato non una mera presenza formale all’incontro,bensì una reale interlocuzione con il mediatore e con la controparte,funzionale alla possibile composizione della lite.

Correttamente,pertanto, la Corte d’appello ha escluso che potessero ritenersi sufficientiuna delega limitata a “presenziare” e una delega limitata ad “assistere”,formule che, di per sé, non implicano il potere di mediare, conciliare ocomunque disporre dei diritti oggetto della controversia.Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità dell’appello è stataresa dalla corte di merito a mezzo di motivazione congrua, scevra da vizilogico-giuridici e che dunque pienamente resiste al sindacato dilegittimità.2.4.

Inammissibili, poi, risultano le ulteriori censure checompongono il motivo, tutte sostanzialmente finalizzate a sollecitare unadiversa interpretazione del contenuto delle deleghe rilasciate, come pureinammissibile è la deduzione, neppure formalmente menzionata nellarubrica del motivo, della presunta violazione, da parte della corteterritoriale, dei canoni ermeneutici ex art. 1362 c.c.Sotto tale ultimo profilo, la censura introduce per la prima volta insede di legittimità una questione che l’impugnata sentenza per nullamenziona e che la società odierna ricorrente non si perita di localizzare,specificando se, dove e quando sia stata trattata nel precedentecontesto processuale, pertanto nuovamente incorrendo nel rilievo diinammissibilità per novità della doglianza.2.5.

Infine, non conduce a diversa conclusione l’ulteriore rilievo dellaNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026ricorrente, secondo cui la mediazione dovrebbe ritenersi comunquevalidamente esperita perché, al primo incontro dinanzi al mediatore,sarebbe comparso il legale rappresentante della controparte, il qualeavrebbe dato atto dell’impossibilità di pervenire ad un accordoconciliativo.La censura, oltre a evocare in termini del tutto generici e assertiviuna rituale comparizione della controparte, è infatti manifestamenteinfondata.È pur vero che questa Corte ha affermato che, in tema dimediazione, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata all’esitodel primo incontro, quando una o entrambe le parti, dopo essere stateadeguatamente informate dal mediatore, dichiarino la propriaindisponibilità a proseguire nel percorso conciliativo (v.

Cass., n.8473/2019).

Tale principio, tuttavia, presuppone pur sempre che ilprimo incontro si sia svolto con la rituale partecipazione delle parti,personalmente ovvero mediante soggetti muniti di effettivi poterirappresentativi sostanziali, secondo quanto richiesto dall’art. 8, comma4, del d.lgs. n. 28 del 2010 e dall’interpretazione offertane dallagiurisprudenza di legittimità.Invero, una dichiarazione di indisponibilità alla prosecuzione,proveniente dalla controparte ritualmente comparsa, non può sanare lapartecipazione irrituale dell’altra parte, quando questa sia presente solodiversamente opinando, si finirebbe per svuotare di contenuto ilrequisito della partecipazione effettiva alla mediazione, riducendo ilprimo incontro ad un adempimento meramente formale e consentendoalla parte di sottrarsi al confronto sostanziale conferendo una delega asoggetti abilitati soltanto a comparire nel procedimento, ma non anche avalutare, trattare e, se del caso, disporre dei diritti controversi.3.

Dalla ritenuta infondatezza delle censure dedotte nel secondoNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026motivo deriva il rigetto dell’intero ricorso.4.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dellasocietà controricorrente, che dichiara di essere antistatario.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delle societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; condistrazione a favore del difensore che dichiara di essere antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 12 giugno 2026.Il PresidentePASQUALINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], INLIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-Numero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1891/2024depositata il 30/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], l’A.S.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] IdriciIntegrati, in liquidazione, per ottenerne la condanna al pagamento dellasomma di € 2.076.447,52, a titolo di corrispettivo del servizio difornitura idropotabile, effettuato a mezzo degli acquedotti regionali, exCasmez, dal II trim. 2005 fino a tutto il IV trim. 2007.La società attrice chiedeva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chevenisse dichiarato l’obbligo dell’A.S.A.M al pagamento del corrispettivodella fornitura idrica regionale per l’importo complessivo di €2.076.447,52 per il periodo dal II trimestre 2005 a tutto il 31.12.2007 atitolo di inadempimento contrattuale o in via subordinata ex art. 2041c.c. con conseguente condanna della stessa al relativo pagamento, oltreinteressi e rivalutazione monetaria.Si costituiva l’A.S.A.M., la quale contestava l’avversa domanda e nechiedeva il rigetto, eccependo, in sintesi, il difetto di giurisdizione, lainammissibilità dell’azione per precedenti giudicati, la mancanza divalida convenzione tra le parti, l’inammissibilità della domanda ex art.2041 c.c. e l’illegittimità delle tariffe applicate.2. Con sentenza n. 1673/2017 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA], la quale proponevaappello, cui resisteva l’A.S.A.M.3. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli, conordinanza emessa in pari data, disponeva l’esperimento dellamediazione delegata, ai sensi dell’art.5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010,Numero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026con onere per le parti di presentare la relativa domanda entro il terminedi 15 giorni.3.1. Successivamente, con ordinanza del 06.07.2023, la corted’appello rilevava che all’incontro di mediazione del 23.05.2018 avevanopartecipato, per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’avv. [OSCURATO:PERSONA],munito di procura contenuta nell’istanza di mediazione nonché conprocura apposta in calce all’atto di appello, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dipendente della società, in forza di delega scritta, unitamente a copiadel documento del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], e ritenevanecessario che le parti svolgessero a mezzo di apposite note illustrativele proprie difese in ordine al corretto esperimento della mediazione,trattandosi di questioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione,soprattutto con riguardo alla procedibilità dell’appello.3.2. Quindi, con sentenza n. 1891/2024, la corte napoletanadichiarava l’improcedibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a., sul rilievo della violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ora ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la A.S.A.M.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società ricorrente e la società resistente hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 5-quater, comma 1 e 2, del d. lgs. n. 28/2010,nella parte in cui la Corte di Appello di Napoli dichiara improcedibilel’appello ritenendo non correttamente esperito il procedimento dimediazione delegata - violazione della ratio sottesa alla norma nellaontologica funzione deflattiva anche relativamente alla delegabilità dellaNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026mediazione – art. 360, n. 3 c.p.c.”.Deduce la violazione dell’art. 5-quater, comma 1 e 2 del d.lgs. n.28/2010, ritenendo violata la ratio sottesa alla norma, avuto riguardoalla sua ”ontologica funzione deflattiva anche relativamente alladelegabilità della mediazione”.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. La censura è, infatti, sostanzialmente finalizzata ad attingerealla attività valutativa riservata al giudice di merito, sollecitandone unnuovo e diverso esame (v. Cass., n. 25155/2020). Essa, infatti, da unlato, imputa alla sentenza impugnata di avere omesso ogni preliminarevalutazione circa la “demandabilità” della controversia alla mediazione;dall’altro, assume che la Corte d’appello abbia erroneamente applicatol’art. 5-quater, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, reputandodemandabile alla mediazione delegata una controversia che, per la suapeculiare natura, non avrebbe potuto esserlo.La decisione di rimettere la causa alla mediazione si sottrae alsindacato di questa Corte, considerato che l’art. 5, comma 2, del d.lgs.n. 28/2010 dispone che “…il giudice, anche in sede di giudizio d’appello,valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed ilcomportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimentodi mediazione…”; trattasi, all’evidenza, di una valutazione sullapotenziale “demandabilità” della controversia alla mediazioneesclusivamente riservata al giudice di merito e non censurabile in sededi legittimità.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 28/2010 nella parte incui la Corte di Appello di Napoli dichiara improcedibile l’appello ritenendonon correttamente esperito il procedimento di mediazione delegata –omesso e/o errato esame di atti e documenti rilevanti oggetto di giudiziotra le parti – art. 360 n. 3 c.p.c.”.Numero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026Deduce la violazione dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010,nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato improcedibile l’appelloper non aver correttamente esperito il procedimento di mediazionedelegata.In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata per averela corte di merito ritenuto non validamente esperito il procedimento dimediazione e, per l’effetto, non avverata la condizione di procedibilitàdell’appello, muovendo dall’erroneo presupposto che [OSCURATO:PERSONA].p.a. non avesse ritualmente partecipato alla mediazione demandata.Sostiene, al contrario, che la società appellante fosse adeguatamentestata rappresentata al primo incontro sia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dipendentedella società, sia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi muniti di appositaprocura speciale sostanziale conferita ad hoc.2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.2.2. Valga, al riguardo, anzitutto ricordare, e qui ribadire, gliinsegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui: -) lapartecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza,per quanto qui in particolare rileva, per le persone giuridiche, mediantepartecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa emunito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, deld.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilitàdei diritti controversi, fermo restando che la procura non devenecessariamente essere conferita con riferimento alla singolacontroversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi; -) restatuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte devecomparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale.Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo dirappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta lacondizione di procedibilità”.La giurisprudenza di legittimità ha precisato come dalla letturaNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026sistematica della disciplina della mediazione emerge che "il successodell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e ilmediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta edinformale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, edaiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in dirittodella eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi dellaconflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmenteoppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo laprosecuzione dei rapporti commerciali" (Cass., n. 8473/2019; Cass., n.18068/2019).In questa prospettiva, "il legislatore ha previsto e voluto lacomparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo neldialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possatrovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al puntoda evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe leparti"; in particolare, all'art. 8 d.lgs. 28/2010 è stato previstoespressamente che "al primo incontro davanti al mediatore debbanoessere presenti sia le parti che i loro avvocati". E, sebbene "la previsionedella presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini dellarealizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitaredi presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprioavvocato" (Cass. 8473/2019, cit.), tuttavia “la necessità dellacomparizione personale non comporta che si tratti di attività nondelegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e nonavendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si trattidi attività delegabile ad altri” e “non è previsto, né escluso che la delegapossa essere conferita al proprio difensore” (Cass., n. 8473/2019, cit.).È stato dunque altresì precisato che "allo scopo di validamentedelegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la partedeve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specificoNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del poteredi disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deveessere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito deipoteri per la soluzione della controversia (...). Quindi il potere disostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazionepuò essere conferito con una procura speciale sostanziale" (Cass.8473/2019, cit.).Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che, nella comparizioneobbligatoria davanti al mediatore, la parte può anche farsi sostituire daun proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella personadello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione,purché dotato di apposita procura sostanziale, e che questi principi,stabiliti per la mediazione obbligatoria, sono applicabili allo stesso modoalla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello ex art. 5,comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 (v. Cass., n. 13029/2022; Cass., n.9608/2026, non massimata).2.3. Alla luce dei principi appena richiamati, ai quali la sentenzaimpugnata si è puntualmente conformata, il motivo è infondato.La Corte d’appello di Napoli ha, infatti, accertato che, pur essendostata la mediazione tempestivamente avviata, al primo incontro non eracomparso il legale rappresentante della società appellante, ma eranosoltanto intervenuti una dipendente delegata a “presenziare” e ilprocuratore, già costituito quale difensore nel giudizio di appello,meramente delegato ad “assistere”. Ha quindi rilevato che né dal verbaledi mediazione, né dagli atti processuali, emergeva il conferimento di unaprocura idonea secondo i criteri elaborati da questa Corte, ossia di unaprocura speciale sostanziale che autorizzasse i soggetti presenti apartecipare in nome e per conto della parte, con chiara indicazione deipoteri conferiti, ivi compreso il potere di disporre dei diritti sostanzialicontroversi allo scopo del possibile raggiungimento di un accordoNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026conciliativo.Il ragionamento della Corte territoriale è dunque coerente con ilconsolidato orientamento di legittimità sopra richiamato: lapartecipazione alla mediazione, anche quando avvenga tramite unrappresentante della persona giuridica o tramite il difensore, esige pursempre il conferimento di poteri rappresentativi sostanziali effettivi, talida consentire al delegato non una mera presenza formale all’incontro,bensì una reale interlocuzione con il mediatore e con la controparte,funzionale alla possibile composizione della lite. Correttamente,pertanto, la Corte d’appello ha escluso che potessero ritenersi sufficientiuna delega limitata a “presenziare” e una delega limitata ad “assistere”,formule che, di per sé, non implicano il potere di mediare, conciliare ocomunque disporre dei diritti oggetto della controversia.Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità dell’appello è stataresa dalla corte di merito a mezzo di motivazione congrua, scevra da vizilogico-giuridici e che dunque pienamente resiste al sindacato dilegittimità.2.4. Inammissibili, poi, risultano le ulteriori censure checompongono il motivo, tutte sostanzialmente finalizzate a sollecitare unadiversa interpretazione del contenuto delle deleghe rilasciate, come pureinammissibile è la deduzione, neppure formalmente menzionata nellarubrica del motivo, della presunta violazione, da parte della corteterritoriale, dei canoni ermeneutici ex art. 1362 c.c.Sotto tale ultimo profilo, la censura introduce per la prima volta insede di legittimità una questione che l’impugnata sentenza per nullamenziona e che la società odierna ricorrente non si perita di localizzare,specificando se, dove e quando sia stata trattata nel precedentecontesto processuale, pertanto nuovamente incorrendo nel rilievo diinammissibilità per novità della doglianza.2.5. Infine, non conduce a diversa conclusione l’ulteriore rilievo dellaNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026ricorrente, secondo cui la mediazione dovrebbe ritenersi comunquevalidamente esperita perché, al primo incontro dinanzi al mediatore,sarebbe comparso il legale rappresentante della controparte, il qualeavrebbe dato atto dell’impossibilità di pervenire ad un accordoconciliativo.La censura, oltre a evocare in termini del tutto generici e assertiviuna rituale comparizione della controparte, è infatti manifestamenteinfondata.È pur vero che questa Corte ha affermato che, in tema dimediazione, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata all’esitodel primo incontro, quando una o entrambe le parti, dopo essere stateadeguatamente informate dal mediatore, dichiarino la propriaindisponibilità a proseguire nel percorso conciliativo (v. Cass., n.8473/2019). Tale principio, tuttavia, presuppone pur sempre che ilprimo incontro si sia svolto con la rituale partecipazione delle parti,personalmente ovvero mediante soggetti muniti di effettivi poterirappresentativi sostanziali, secondo quanto richiesto dall’art. 8, comma4, del d.lgs. n. 28 del 2010 e dall’interpretazione offertane dallagiurisprudenza di legittimità.Invero, una dichiarazione di indisponibilità alla prosecuzione,proveniente dalla controparte ritualmente comparsa, non può sanare lapartecipazione irrituale dell’altra parte, quando questa sia presente solodiversamente opinando, si finirebbe per svuotare di contenuto ilrequisito della partecipazione effettiva alla mediazione, riducendo ilprimo incontro ad un adempimento meramente formale e consentendoalla parte di sottrarsi al confronto sostanziale conferendo una delega asoggetti abilitati soltanto a comparire nel procedimento, ma non anche avalutare, trattare e, se del caso, disporre dei diritti controversi.3. Dalla ritenuta infondatezza delle censure dedotte nel secondoNumero registro generale 15472/2024Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 21405/2026Data pubblicazione 23/06/2026motivo deriva il rigetto dell’intero ricorso.4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dellasocietà controricorrente, che dichiara di essere antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delle societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; condistrazione a favore del difensore che dichiara di essere antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 12 giugno 2026.Il PresidentePASQUALINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21405/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris