CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20153/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2022 il Tribunale di Asti ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, diminuita per la scelta del rito, di 200 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale omesso di applicare la riduzione di pena derivante dalla praticata opzione per il giudizio abbreviato. Con il secondo motivo, lamenta che gli sia stata erroneamente contestata la recidiva, istituto applicabile esclusivamente in caso di commissione di delitti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato perché, in effetti, il Tribunale, dopo avere determinato la pena da infliggere all'imputato in 300 euro di ammenda ed averla ridotta di un terzo ex art. 62 -bis cod. pen., ha trascurato di operare l'ulteriore riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato, della quale ha pure espressamente dato atto. Considerato che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., prevede, per le contravvenzioni, la riduzione della sanzione alla metà, deve disporsi, in questa sede, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al profilo considerato, con rideterminazione della pena in cento euro di ammenda. 2. Il secondo motivo è, invece, privo di pregio, posto che il giudice di merito non ha in alcun modo tenuto conto della recidiva, la cui erronea contestazione con riferimento a fattispecie contravvenzionale non ha arrecato pregiudizi di sorta all'imputato, il quale non ha, pertanto, interesse a dolersi dell'imprecisa formulazione dell'imputazione. Consegue la declaratoria di inammissibilità, per manifesta infondatezza, della censura. ( P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta che ridetermina in euro 100,00 di ammenda. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.