CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 17591/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20101/2021 R.G. proposto da : 2I [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (MI), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 150/2021depositata il 19/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.2I [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.150/2021 del 19 gennaio 2021. 2.Resiste con controricorso il Comune di Marcallo con Casone. Considerato che: 3.Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell’udienza, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente 2I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto per rinuncia . C ompensa tra le partile spese del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte