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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16498/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Per una più chiara comprensione della vicenda, è opportuno premettere la seguente cronologia.

1.1. Con ordinanza del 15 maggio 2018, il G.I.P. del Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva ritenuto sussistente, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ROSSI, il vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze riportate ai nn. 1-2-3-8-9-10-11-12-13 del certificato del casellario giudiziale.

1.2. Suddetta ordinanza veniva "corretta", con provvedimento reso in data 29 gennaio 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila, sul rilievo che il giudice di Vasto aveva determinato l'aumento per la riconosciuta continuazione in modo cumulativo, senza provvedere, cioè, alla individuazione della pena per ciascun distinto reato: la Corte aquillana, quindi, frazionava l'aumento di due anni e sei mesi di reclusione, già operato, cumulativamente, sulla pena più grave, in otto distinti aumenti, di pari entità, di tre mesi e ventitré giorni di reclusione ciascuno.

1.3. Con successiva istanza, ROSSI chiedeva di estendere la già riconosciuta continuazione tra i fatti di cui sopra a quelli giudicati con le seguenti pronunce: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 9 gennaio 2019, irrevocabile il 15 gennaio 2020, di condanna alla pena di un anno di reclusione e 200,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma secondo, cod. pen., commesso in Guardiagrele in data 23 febbraio 2016 (n. 20 casellario); b) sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 23 settembre 2019, irrevocabile 1'8 novembre 2019, di condanna alla pena di dieci mesi di reclusione e 120,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7, cod. pen., commesso in Atessa il 22 ottobre 2015 (n. 21 casellario).

2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi, di nuovo, sui reati rispetto ai quali era già stata riconosciuta la continuazione con il citato provvedimento del 15 maggio 2018, riconosceva il beneficio limitatamente ai reati giudicati con le sentenze indicate nel certificato del casellario giudiziale ai nn. 1 e 2, da un lato, e ai nn. 3 e 8, dall'altro, rigettando nel resto l'istanza.

Con provvedimento correttivo del 7 luglio 2023, la Corte di merito rideterminava, complessivamente, la pena inflitta per i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 3 e 8 nella misura di quattro mesi e otto giorni di reclusione.

3. L'interessato, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 28 febbraio 2022, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

Ci si duole, in particolare, che il giudice dell'esecuzione, da un lato, si sia pronunciato nuovamente sulla continuazione già riconosciuta tra le sentenze riportate ai nn. 1-2-3-8-9-10- 11-12-13 del certificato del casellario giudiziale e, dunque, su un accertamento da ritenersi definitivo in quanto non oggetto di impugnazione; dall'altro, non essendosi confrontato con la richiesta introduttiva, abbia omesso di verificare la sussistenza dei cc. dd. indici rivelatori della continuazione tra i reati di cui alle sentenze considerate dalla, più volte citata, ordinanza del 2018 e quelli giudicati con le sentenze indicate ai nn. 20 e 21 del casellario.

4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. L'interessato aveva semplicemente chiesto di estendere la continuazione già riconosciuta in suo favore dal giudice dell'esecuzione di Vasto, con ordinanza del 15 maggio 2018 (con successiva rideterminazione della pena ad opera della Corte di appello di L'Aquila con provvedimento del 20 gennaio 2021), fra reati giudicati con le nove sentenze menzionate in premessa, ad altri reati giudicati con le due sentenze sopra indicate sub a) e b), in tesi ricadenti nella stessa cornice temporale in cui erano stati commessi quelli costil:uenti oggetto del primo provvedimento favorevole.

A causa di un palese travisamento, la Corte di merito ha preso in esame gli stessi nove gruppi di reati per i quali era stata già riconosciuta la continuazione, e, dimentica della preclusione determinata dal c.d. giudicato esecutivo (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, P.M. in proc.

Paviglianiti, Rv. 279786), ha applicato il beneficio solo per i reati giudicati con le sentenze indicate nell'istanza introduttiva ai nn. 1-2-3-4 (corrispondenti ai nn. 1-2-3-8 del certificato del casellario giudiziale), negandolo per gli altri cinque e non occupandosi minimamente degli altri due reati giudicati con le sentenze sub a) e b), per i quali era stata invocata l'estensione della continuazione già concessa con l'ordinanza del giudice del Tribunale di Vasto in data 15 maggio 2018 (il reale e unico oggetto del petitum).

Tanto impone l'annullamento del provvedimento censurato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), che dovrà pronunciarsi sull'istanza, correttamente interpretata, tenendo conto della preclusione determinata dal giudicato esecutivo e del principio di diritto per cui "in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227)".

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila.

Così deciso in Roma, il 7 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Per una più chiara comprensione della vicenda, è opportuno premettere la seguente cronologia. 1.1. Con ordinanza del 15 maggio 2018, il G.I.P. del Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva ritenuto sussistente, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ROSSI, il vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze riportate ai nn. 1-2-3-8-9-10-11-12-13 del certificato del casellario giudiziale. 1.2. Suddetta ordinanza veniva "corretta", con provvedimento reso in data 29 gennaio 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila, sul rilievo che il giudice di Vasto aveva determinato l'aumento per la riconosciuta continuazione in modo cumulativo, senza provvedere, cioè, alla individuazione della pena per ciascun distinto reato: la Corte aquillana, quindi, frazionava l'aumento di due anni e sei mesi di reclusione, già operato, cumulativamente, sulla pena più grave, in otto distinti aumenti, di pari entità, di tre mesi e ventitré giorni di reclusione ciascuno. 1.3. Con successiva istanza, ROSSI chiedeva di estendere la già riconosciuta continuazione tra i fatti di cui sopra a quelli giudicati con le seguenti pronunce: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 9 gennaio 2019, irrevocabile il 15 gennaio 2020, di condanna alla pena di un anno di reclusione e 200,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma secondo, cod. pen., commesso in Guardiagrele in data 23 febbraio 2016 (n. 20 casellario); b) sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 23 settembre 2019, irrevocabile 1'8 novembre 2019, di condanna alla pena di dieci mesi di reclusione e 120,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7, cod. pen., commesso in Atessa il 22 ottobre 2015 (n. 21 casellario). 2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi, di nuovo, sui reati rispetto ai quali era già stata riconosciuta la continuazione con il citato provvedimento del 15 maggio 2018, riconosceva il beneficio limitatamente ai reati giudicati con le sentenze indicate nel certificato del casellario giudiziale ai nn. 1 e 2, da un lato, e ai nn. 3 e 8, dall'altro, rigettando nel resto l'istanza. Con provvedimento correttivo del 7 luglio 2023, la Corte di merito rideterminava, complessivamente, la pena inflitta per i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 3 e 8 nella misura di quattro mesi e otto giorni di reclusione. 3. L'interessato, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 28 febbraio 2022, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ci si duole, in particolare, che il giudice dell'esecuzione, da un lato, si sia pronunciato nuovamente sulla continuazione già riconosciuta tra le sentenze riportate ai nn. 1-2-3-8-9-10- 11-12-13 del certificato del casellario giudiziale e, dunque, su un accertamento da ritenersi definitivo in quanto non oggetto di impugnazione; dall'altro, non essendosi confrontato con la richiesta introduttiva, abbia omesso di verificare la sussistenza dei cc. dd. indici rivelatori della continuazione tra i reati di cui alle sentenze considerate dalla, più volte citata, ordinanza del 2018 e quelli giudicati con le sentenze indicate ai nn. 20 e 21 del casellario. 4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. L'interessato aveva semplicemente chiesto di estendere la continuazione già riconosciuta in suo favore dal giudice dell'esecuzione di Vasto, con ordinanza del 15 maggio 2018 (con successiva rideterminazione della pena ad opera della Corte di appello di L'Aquila con provvedimento del 20 gennaio 2021), fra reati giudicati con le nove sentenze menzionate in premessa, ad altri reati giudicati con le due sentenze sopra indicate sub a) e b), in tesi ricadenti nella stessa cornice temporale in cui erano stati commessi quelli costil:uenti oggetto del primo provvedimento favorevole. A causa di un palese travisamento, la Corte di merito ha preso in esame gli stessi nove gruppi di reati per i quali era stata già riconosciuta la continuazione, e, dimentica della preclusione determinata dal c.d. giudicato esecutivo (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, P.M. in proc. Paviglianiti, Rv. 279786), ha applicato il beneficio solo per i reati giudicati con le sentenze indicate nell'istanza introduttiva ai nn. 1-2-3-4 (corrispondenti ai nn. 1-2-3-8 del certificato del casellario giudiziale), negandolo per gli altri cinque e non occupandosi minimamente degli altri due reati giudicati con le sentenze sub a) e b), per i quali era stata invocata l'estensione della continuazione già concessa con l'ordinanza del giudice del Tribunale di Vasto in data 15 maggio 2018 (il reale e unico oggetto del petitum). Tanto impone l'annullamento del provvedimento censurato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), che dovrà pronunciarsi sull'istanza, correttamente interpretata, tenendo conto della preclusione determinata dal giudicato esecutivo e del principio di diritto per cui "in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227)". P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 7 dicem
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