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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34594/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22641/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati in contesta- zione.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Lo stesso, in particolare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

In particolare, la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati in contestazione, che secondo l'odierno ricorrente sarebbero avvinti da un unitario disegno criminoso sulla base del con- testo in cui l'imputato ha eventualmente posto in essere le violazioni, nonché della identità temporale delle medesime, sul corretto rilievo che l'unico elemento ravvi- sabile nella fattispecie concreta, ovvero la contestualità di commissione, non è elemento sufficiente a far ritenere sussistente la condizione della originaria unicità progettuale, facendo invece propendere per la conclusione della esistenza di una evenienza estemporanea e occasionale, tanto più che la condizione di ebbrezza in cui versava l'imputato appare di difficile compatibilità con una lucida e deliberata pianificazione, seppure a grandi linee, della realizzazione di ambedue i reati giudi- cati.

Orbene, va ricordato che va ricordato che la continuazione :gliò essere ravvi- sata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali (cfr. ex multis Sez. 3, n. 10235 del 24/01/2013, Vitale, Rv. 254423 - 01 in una fattispecie nella quale la volontarietà della condotta è stata desunta dalla realizzazione di opere edilizie nonostante il rigetto della richiesta di rilascio del prescritto titolo abilitativo; Sez. 3, n. 45941 N. 22641/2025 R.G. del 01/10/2019, Kasa, Rv. 277269 -01 in una fattispecie di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro).

Come ricordato nelle recenti Sez. 4, n. 18 del 28/11/2024, dep. 2025, Cri- stiano ed altrui, non mass. e Sez. 6 n. 3998 del 07/12/2023 dep. 2024, D'Angelo, Rv. 286114-02 il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati program- mati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valoriz- zare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino, co- munque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

L'identità del disegno criminoso postula, pertanto, che l'agente si sia previa- mente rappresentato ed abbia unitariamente deliberato una serie di condotte cri- minose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla de- vianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qorniha, Rv. 284420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 26615).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22641/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati in contesta- zione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati in contestazione, che secondo l'odierno ricorrente sarebbero avvinti da un unitario disegno criminoso sulla base del con- testo in cui l'imputato ha eventualmente posto in essere le violazioni, nonché della identità temporale delle medesime, sul corretto rilievo che l'unico elemento ravvi- sabile nella fattispecie concreta, ovvero la contestualità di commissione, non è elemento sufficiente a far ritenere sussistente la condizione della originaria unicità progettuale, facendo invece propendere per la conclusione della esistenza di una evenienza estemporanea e occasionale, tanto più che la condizione di ebbrezza in cui versava l'imputato appare di difficile compatibilità con una lucida e deliberata pianificazione, seppure a grandi linee, della realizzazione di ambedue i reati giudi- cati. Orbene, va ricordato che va ricordato che la continuazione :gliò essere ravvi- sata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali (cfr. ex multis Sez. 3, n. 10235 del 24/01/2013, Vitale, Rv. 254423 - 01 in una fattispecie nella quale la volontarietà della condotta è stata desunta dalla realizzazione di opere edilizie nonostante il rigetto della richiesta di rilascio del prescritto titolo abilitativo; Sez. 3, n. 45941 N. 22641/2025 R.G. del 01/10/2019, Kasa, Rv. 277269 -01 in una fattispecie di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro). Come ricordato nelle recenti Sez. 4, n. 18 del 28/11/2024, dep. 2025, Cri- stiano ed altrui, non mass. e Sez. 6 n. 3998 del 07/12/2023 dep. 2024, D'Angelo, Rv. 286114-02 il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati program- mati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valoriz- zare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino, co- munque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'identità del disegno criminoso postula, pertanto, che l'agente si sia previa- mente rappresentato ed abbia unitariamente deliberato una serie di condotte cri- minose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla de- vianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qorniha, Rv. 284420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 26615). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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