CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37023/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625, nn.2, 4 e 7, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.6, cod.pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Sul punto, difatti, i giudici di merito hanno ritenuto insufficiente la messa a disposizione della somma corrispondente al solo valore patrimoniale dei beni oggetto della sottrazione senza comprendere la componente non patrimoniale; facendo quindi applicazione del principio in base al quale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273021). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i