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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 21821/2023

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ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1642-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., difes o da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta rappresentata dalla P relios [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti -ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 1692/2022della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Pescara, con sentenza del 25/5/2022, ha dichiarato il fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]. su istanza presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., laquale agiva per il recupero di un credito pari ad €.159.826,94, oggetto di cessione nell ’ ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensidell’ art. 58 TUB, in precedenza accertato con sentenza del tribunale di Pescara n. 898/2018 e relativo al mancato pagamento di uno scoperto di conto correnteordinario intrattenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]..

1.2. Il tribunale, in particolare, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al la ricorrente, ha ritenuto, all’esito dell’istruttoria, che sussiste sse lo stato di insolvenza ex art. 5 l.fall. sulla base dei seguenti elementi: - l’[OSCURATO:SOCIETA]. p resenta un passivo di circa € . 15 milioni ed ha già subito due procedure esecutive immobiliari, di cui una tuttora pendente; - la società non possiede liquidità sufficiente per far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, atteso anche il sostanziale blocco delle attività produttive di fatto collegato alla procedura esecutiva immobiliare in corso; - l ’ emersione in capo alla debitrice di un’incapacità finanziaria, strutturale e irreversibile, di soddisfare le proprie obbligazioni, per la quale non sarebbero stati altresì indicati strumenti utili al recupero, nel breve periodo, della liquidità necessaria per far fronte alla esposizione debitoria; - l’esistenza di debiti scaduti e non pagati eccedenti la soglia di €. 30.000,00 posta dall’art. 15,ultimo comma, l.fall..

1.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto reclamo avverso tale sentenza, chiedendo la revoca della dichiarazione del fallimento, per: - violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 295 c.p.c.;- erronea valutazione circa l ’ eccezione di difetto Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 di legittimazione attivadella creditrice istante, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.fall.; - erronea acquisizione e valutazione di documenti, in quanto non ritualmente prodotti dalla resistente nel diverso giudizio finalizzato ad accertare,con efficacia di giudicato, il difetto di titolarità del credito vantato dalla stessa; - difetto dello stato d ’ insolvenza dell ’ odierna reclamante erroneamente ravvisato dal primo giudice; - la dedotta strumentalità ed inutilità dell ’ azione esperita dalla creditrice, con evidente pregiudizio per i creditori della società reclamante in conseguenza della declaratoria di fallimento e della conseguente procedura.

1.4. Si è costituito il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

1.5. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il reclamo ed ha, per l’effetto, revocato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]..

1.6. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha esaminato il secondo motivodi reclamo, con il quale la società fallita ha lamentato l ’ erronea valutazione della dedotta eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.fall., deducendo che il tribunale era pervenuto alla dichiarazione fallimento indifetto di istanza formulata da un effettivo creditore della società.

1.7. Il tribunale, infatti, ponendosi in contrasto con quanto statuito dal tribunale di Pescara con la sentenza n. 640/2022, avrebbe ritenuto provata la titolarità del credito da parte della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di una dichiarazione ad hoc d e lla cedente datata 1/2/2021 con cui si darebbe atto del fattoche, tra i crediti ceduti nell ’ operazione di Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 cessione in blocco del 18/7/2018 intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., rientrerebbe anche il creditooggetto di causa.

1.8. Tale dichiarazione, tuttavia, ha osservato la reclamante, sarebbe inidonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, oltre che sfornita di qualsiasi valore probatorio, attesa l ’ intervenuta e tempestiva contestazione da parte della reclamante circala riferibilità della stessa alla cedente, avendo evidenziato come la sottoscrizione in calce alla dichiarazione,seppur apparentemente effettuata su carta intestata dell’asserita cedente [OSCURATO:SOCIETA]., sia del tutto illeggibile, senza che sia possibile comprende re il nomi nativo dell’apparente funzionario di tale “ [OSCURATO:SOCIETA]. - DCS Workout ” che l’avrebbe redatta e sottoscritta.

1.9. La reclamante ha, poi, evidenziato che, afronte della tempestivacontestazione della riconducibilità della dichiarazione all’asserita cedente, sarebbe stato preciso onere di controparte dimostrare che la stessa fosse stata effettivamente redatta da un funzionario della banca asserita cedente munito dei necessari poteri difirma.

1.10. Tale dichiarazione, del resto, anche a volerne ammettere la riferibilitàalla banca cedente, sarebbe in ogni caso inidonea aprovare l’effettiva titolarità del credito, non potendo la stess a qualificarsi né come confessione stragiudiziale (in quanto proveniente da un soggetto terzo)né come documento, essendo stato predisposto ad hoc in epoca posteriore all’emanazione del provvedimento di sospensione emesso all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

1.11. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova in atti che dimostri che il credito sulla cui base la resistente agiva in sede fallimentare abbia taluna delle generiche caratteristiche proprie Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 dei crediti oggetto di cessione nella operazione di cartolarizzazione indicata nella G.U. del 24 / 7 / 2018 , sul rilievo che: - il credito a zionato trae origine da un titolo giudiziale (ovvero il decreto ingiuntivo n. 1812/2013 emesso dal tribunale di Pescara in data 27/7/2013 e depositato il 7/8/2013) e non già da taluno dei titoli stragiudiziali richiamati nel citato avviso di cessione; - no n risulterebbe dagli atti che la posizione della reclamante sia stata classificata a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 dalla banca cedente , né, a sostegno dell’intervenuta segnalazione a sofferenza, potrebbeessere posta la comunicazione (“ raccomandata a/r di revoca e costituzione in mora del 13.03.2013”), non prodotta dalla creditrice; -non vi sarebbe la prova circa la riferibilità alla reclamante del codice numerico “COPE(53370718)”, ovvero dei plurimi codici (“ID Sofferenza n. 15301206063”,“ID Sofferenza n. 53370718001”, “ID Sofferenza 53370718002” e il non meglio precisato numero “NDG7764559”) indicati nell’elenco dei rapporti ceduti.

1.12. Sussisterebbe, infine, un evidente contrasto nella stessa documentazione prodottadalla creditrice, dalla quale non sarebbe possibile comprendere né quali siano i rapporti effettivamente oggetto di cessione, né tantomeno se tra i medesimirientri anche quello fatto valere nel giudizio de quo.

1.13. La corte d’appello ha ritenuto la fondatezza del motivo.

1.14. La corte, in particolare, dopo aver affermato che, in linea di principio, “la titolarità della posizione soggettiva,attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 del convenuto”; -la società che si affermi successore della parte originaria ed assuma di essere cessio naria di crediti bancari in blocco è, pertanto,onerata di fornire la prova circa la propria legittimazione; -la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell ’ obbligazione e trova la propria disciplina generale nell’art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore; - in caso di cession e in blocco di crediti, tuttavia, a norma dell’art. 58 TUB, “ l a banca cessionaria dà notizia dell’avvenutacessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …” ; ha ritenuto che tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all’art. 1264 c.c., si pone nell’ottica di agevolare la pubblicità e l ’ opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell’atto di cessione, ponendosi sullo stessopiano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell ’ atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità.Nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazio ne dell ’ atto di cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] sostituisce ad ogni effetto la notificazione dell’atto, ovvero l’accettazione da parte del debitore ceduto , con la conseguenza che, mentre secondo ladisciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario prov i la notificazione della cessione ovvero l’accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sullaGazzetta Ufficiale, oltre all ’ iscrizione nel registro delle imprese.Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3

1.15. Nel caso in esame, ha proseguito la corte, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prodotto in atti copia della [OSCURATO:PERSONA] contenente la pubblicazione dell’“avviso di cessione pro-soluto” (ai sensi degliarticoli 4 e

7.1. della l. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti) relativa al contratto di cessione concluso in data 18 /7/ 2018 con [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]ed avente ad oggetto “tutti i crediti (percapitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari,e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016,i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d ’ Italia n. 272/2008 (matrice dei conti)”.

1.16. La reclamante , tuttavia, aveva immediatamente contestatola titolarità in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]p.a. del credito azionato con particolare riferimento all ’ event uale inclusione del credito nell’operazione di cessionein blocco. 1.17.

La cessione di crediti in blocco,infatti, ha osservato la corte d’appello, “di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione”.

La pubblicazione dell ’ atto di cessione dei crediti in blocco nella [OSCURATO:PERSONA],così come l’iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullostesso piano degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l ’ efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.

1.18. “In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire laprova dell’essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco,giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto dellacessione”.

1.19. In particolare, in caso dicessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, la norma non implic a la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendounicamente l’effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.

La contestazione comporta un preciso onere del cessionario di provarespecificamente che il credito per il quale agisce sia stato oggetto della cessione, giacché , in ogni fattispecie di cessione di crediti,il fondamento sos tanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, ad una prova siffatta: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazionedi cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, ha , pertanto,l’onere di dimostrare l ’ inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessionein blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazionesostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, e ciò a maggior ragionevale ove sia in contestazione, fin dall’inizio del giudizio, la legittimazione sostanzialedella parte che abbia azionato il credito.

1.20. Deve, pertanto, ritenersi, ha proseguito la corte d’appello, che, poiché nel caso in esame “ad essere oggetto di contestazione era, non l’opponibilità della cessione bensì il contenuto dellastessa (ossia il fatto che quello specifico credito azionato in sede fallimentareavesse realmente formato oggetto di detta cessione), la creditrice istante non abbia soddisfatto Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 l’onere probatorio circa il fatto costitutivo del credito vantato,e conseguentemente la propria titolarità soggettiva.Nel presente giudizio, infatti, non è stata dimostrata la titolarità della cessionaria poiché la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione, ovvero altra documentazione contrattuale negoziata con la banca cedente riconducibile al rapporto ceduto”.

1.21. Né, ha aggiunto la corte, p uò ritenersi che a tale carenza possa sopperire la dichiarazione del cedentesottoscritta in data 1/2/2021, prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed acquisita agli atti.

1.22. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che il contratto di cessione di crediti non è soggetto a particolari requisiti formali, non essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, né tantomeno ad probationem , ha ritenuto che deve escludersi che, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, l’avvenuta stipulazione possa essere provataa mezzo di presunzioni ovvero prova testimoniale.

E c iò in ragione non solo del presumibile importo della complessiva operazionedi cessione, ma soprattutto in ragione della qualità delle parti contraenti coinvolte, essendo ragionevole escludere che le stesse siano addivenute ad una stipulazione orale del relativo contratto.Allo stesso modo, va esclusa la possibilità che tale onere probatorio possa essere soddisfatto mediante la produzione della dichiarazione da parte del cedenterelativa alla avvenuta cessione del credito vantato nei confronti del debitore ceduto, che, in ogni caso, potrebbe essere, al più, oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice , stante il fatto che essa è stata illimitatamentecontestata dall’odierna reclamante, sin dal primo scritto difensivo successivo alla relativa produzione, circa l’asserita ed indimostrata riferibilità della Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 stessa alla banca asserita cedente, dovendo a questo punto la resistente dimostrare che la stessa sia stata effettivamente redatta da un funzionario della banca cedente munito dei necessari poteri di firma, il che non è avvenuto.

1.23. [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., inoltre, ha aggiunto la corte,non ha mai prodotto, né nel presente giudizio, né in quello di merito , l’asserito contratto di cessione né tantomenol ’ elenco dei crediti ivi asseritamente ceduti, tra i quali dovrebbe rientrare anche quello in origine vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della reclamante.

1.24. Nulla, del resto, ha obiettato la resistente alla contestazione dellaImmobiliare GMG circa l’assenza in atti della effettiva classificazione “ a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008” da parte della cedente della propria posizione, non essendo stata prodotta in giudizio la citata “ raccomandata a/r di revoca e costituzione in mora del 13.03.2013”.

1.25. Né v’è prova in atti che le indicazioni di cui alla citata e contestata dichiarazionedel 1/2/2021 circa il codice numerico “COPE (53370718)” ovvero i plurimi codici “ ID Sofferenza n. 15301206063”, “ ID Sofferenza n. 53370718001 ”, “ ID Sofferenza 53370718002” e il non meglio precisato numero “NDG7764559” riconducano alla società reclamante, né che dai medesimi risulti possibile identif icare lo specifico rapporto bancario intercorso trala [OSCURATO:SOCIETA]. e B.N.L. s .p. a . oggetto di causa.

1.26. L’accesso al sito internet indicato sulla [OSCURATO:PERSONA], del resto, ha resovisibili solo una serie di numeri che non hanno trovato riscontro in atti.

1.27. In definitiva , ha osservato la corte, l ’ elenco identificativo dei rapporti ceduti (c/sofferenza 53370718001;Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 53370718002), pur menzionato nella dichiarazionede qua, ove la si ritenesse validamente proveniente dalla parte cedente,non risulta, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, agevolmente ricollegabile alla posizione debitoria per cui si procede in questa sede, così come non risulta altrimenti accertato che il codice COPE indicato(n. 53370718) corrisponda effettivamente al codice identificativo dei rapporti bancari intercorsi tra la banca cedente e la reclamante.

1.28. Deve, infine, escludersi, ha aggiunto la corte, qualsivoglia efficacia della proposta transattiva, pur fatta pervenire dalla reclamante in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, ai fini di ritenere avverato un implicito riconoscimento della legittimazione attiva della creditrice istante.

Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, infatti, al pari delle proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, non avendo come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentano in alcun modo il riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell ’ art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l’effetto desiderato.

1.29. A tal riguardo, “il giudice di merito nel procedere all’interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato riconoscimento del diritto, agli effetti di cui all’art. 2944 c.c., deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme all ’ effettiva intenzio ne delle parti e, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie sui cui si è svolta la trattativa e con la relativa argomentazione giuridica”.

1.30. In particolare, a negare tale efficacia in relazione alla proposta transattiva inoggetto rilevano: - il senso letterale delle Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 parole utilizzate e la volontà in esse esplicitata volta all ’ unico dichiarato fine di tentare la definizione bonaria dellacontroversia ed in via meramente subordinata; -la ribadita conferma di tutte le eccezioni già sollevate (“senza pregiudizio per la superiore eccezione di difettodi legittimazione attiva della ricorrente […] e fermo l’onere della prova incombente sulla stessa in merito alla titolarità del credito apparentemente vantato”).

1.31. In conclusione,ha affermato la corte, l ’ assenza di un effettivo creditore che dia impulso all’istanza di fallimento ai sensi dell’art. 6 l.fall., preclude la possibilità di procedere a valutare nel merito la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi prodromici alla dichiarazione dello stato d ’ insolvenza con la conseguenza che, in accoglimento del reclamo, il fallimento dev ’ essere revocato , con integrale riforma della sentenza reclamata.

1.32. Quanto, poi,alle spese della procedura fallimentare, la corted’ appello, dopo aver rilevato che: - l ’ art. 147 d .P.R. n. 115/2002, così come modificato dal primo comma dell’art. 366 del d.lgs. n. 14/2019, dispone che, i n caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; - sono a carico d el debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di aperturadella liquidazione giudiziale; - l a corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della proceduraè imputabile al creditore o al debitore”; -il secondo comma di tale articolo dispone che “ l e disposizioni dell ’ articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 … si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provv edimento emesso a Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 norma dell’articolo 18 del regio decreto 1942, n. 267 ”; ha ritenuto che, nel caso in esame , “ l ’ apertura della procedura è imputabile alla creditrice istante [OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto il fallimento della reclamante senza avernela legittimazione, sì da giustificare la revoca della dichiarazione di fallimentoeffettuata dietro sua istanza” per cui “ vanno poste a carico della parte istante le spese della procedura fallimentare e il compenso del Curatore, da liquidarsi dal Tribunale”.

1.33. Le spese del giudizio direclamo, infine, ha concluso la corte, con esclusione della fase istruttoria, vanno poste a caricodei soccombenti, e cioè il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r . l ., in via solidale.

2.1. Con ricorso notificato in data 6/1/2023, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

2.2. Con ricorso notificato lunedì 9/1/2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso notificato in data 14/2/2023 e depositato il 27/2/2023 con il quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] per carenza di legittimazione attiva ovvero d’interesse.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente hanno depositato memorie.

2.5. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del controricorso in quanto depositato in data 27/2/2023 e, quindi, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica delricorso previsto dall’art. 370 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3

3.1. Il controricorsoè inammissibileal pari della memoria depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

L’art. 370, comma 1°, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023 (art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149/2022), prevede, infatti, che “la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso” e che “in mancanza, essa non può presentare memorie …”.

3.2. Nel caso in esame, invece, pur a fronte di un ricorso notificato il 6/1/2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso depositato solo in data 27/2/2023, vale a dire ben oltre il termine di quaranta giorni.

4.1. Con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 6 l.fall., 58 TUB, 4 e 7 della l. n. 130/1999, 2697 c.c. e 111, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il creditore istante per la dichiarazione di fallimento fosse privo di legittimazione attiva imputandoallo stesso di non aver fornito la prova della titolarità del diritto in contestazione senza, tuttavia, considerare che, al contrario, tale legittimazione eraagevolmente desumibile dai riscontri documentali offerti dal medesimo creditore nella fase prefallimentare e dalla curatela nel successivo giudizio di reclamo.

4.2. Nel ricorso per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, ha osservato il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, l’istante [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affermato: - di essere “creditrice della [OSCURATO:SOCIETA] (ndg n.7764559) in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 4 della L.130/1999 del 30/04/1999, con la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].”; -che“dell’avvenuta cessione ̀ stata data notizia dalla suddetta cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana n. 85 del 24/07/2018 del foglio Inserzioni ai sensi dell’art. 58 D. Lgs. n.385/93”; - che “le proprie pretese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]”avevano origine nello “scoperto di conto corrente ordinario n. 23672 per la somma di € 247.356,17 intrattenuto dalla predetta societ̀ presso l ’ Agenzia con sede in Pescara della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, iscritto al n. 1812/2013 presso il Tribunale di Pescara e regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013”.

4.3. Nell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 85 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in effetti, ha proseguito il [OSCURATO:PERSONA], si legge,a pag. 3 (“annunzi commerciali”), che “(...) La societ̀ [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in via

V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV) (la “Societ̀ ”), comunica che, n ell ’ ambito di un ’ operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (la “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensidegli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 18 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. … tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti).

I Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione (i “Crediti”)...)”.

4.4. Vi è stata, dunque, ha osservato il [OSCURATO:PERSONA], una precisa enunciazione della categoria dei rapporti oggetto di trasferimento dalla B.N.L. alla [OSCURATO:SOCIETA], identificabili in quelli discendenti dai “contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d ’ Italia n. 272/2008”, categoria nella quale il debitore ceduto [OSCURATO:SOCIETA]. ben sapeva di rientrare avendo pendente con B.N.L. un c/c oggetto di sconfinamento nel 2013 classificato “a sofferenza”.

4.5. Gli atti dell’istruttoria prefallimentare, ha proseguito il [OSCURATO:PERSONA], dimostrano, del resto,per tabulas: - la stipula nel 1994 del contratto di conto corrente (ordinario di corrispondenza) n. 23672 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la B.N.L.; - il saldo debitore di tale conto corrente (ordinario di corrispondenza) n. 23672 intrattenuto dalla societàfallita presso l’Agenzia B.N.L.con sede in Pescara, pari ad € . 247.356,17 alla data del 12/4/2013.

4.6. Il ricorso per decreto ingiuntivo, inoltre, chiariva espressamente che “con lettera raccomandata a.r. di revoca e costituzione in mora del 13 marzo 2013 (...) la banca ha comunicato alla societ̀ debitrice principale, nonch ́ ai fideiussori garanti, la revoca delle linee di credito precedentemente concesse, invitando tutti i soggetti coobbligati, ad ogni effetto di legge e di contratto, al pagamento di quanto dovuto; nonostante l’intervenuta revoca delle linee di credito, i ripetuti solleciti e la formale costituzione in mora, ad oggi i debitori non hanno provveduto al pagamento delle somme dovute; (...) peraltro, Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 dalle verifiche patrimoniali eseguite dalla banca in seguito alla citata revoca delle linee di credito, sono risultati numerosi gravami e formalit̀ pregiudizievoli in danno delle debitrice principale e dei garanti, e segnatamente: I) a carico della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]., ipoteca giudiziale per la somma di € 1.200.000,00 iscritta in data 14 agosto 2012 alla formalit̀ n. 1314 presso l ’ Agenzia del Territorio di Pescara in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; (...) dalla interrogazione della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, la debitrice principale risulta segnalata a sofferenza per € 7.942.000,00”.

4.7. Lo sconfinamento del contratto di conto corrente n. 23672 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la B.N.L. (aperto nel 1994), computato alla data del 12/4/2013, e cioè esattamente 30 gg. dopo l’intimazione di pagamento con decadenza dal beneficio del termine e l’intervenuta revoca delle linee di credito, ha, quindi, senza dubbio determinato, unitamente alla rilevazione delle iscrizioni ipotecarie in danno della [OSCURATO:SOCIETA], una classificazione della posizione “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), per la quale sono definite sofferenze “il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca”.

4.8. Nell’avviso pubblicato in Gazzetta, ha proseguito il [OSCURATO:PERSONA],erano, infatti, ben rilevabili: - l ’ acquisto pro - soluto di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese) di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro s .p. a . derivanti da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 1982 e 2016, i cui debitori fossero , come nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], classificati “ a sofferenza ” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008.

4.9. Le contestazioni sollevate dalla fallita nel reclamo ex art. 18 l.fall. attenevano, del resto, non tanto alla legittimazione ad agire ex art. 6 l.fall. della [OSCURATO:SOCIETA], quanto piuttosto alla titolarità del rapporto sostanziale controverso (se il credito derivante dallo sconfinamento del c/c fosse in capo a B.N.L. o [OSCURATO:SOCIETA]), vale a dire ad una questione che attiene al merito di una controversia e che, pertanto, in sede concorsuale non pù essere affrontata in istruttoria prefallimentare, appunto perché questa non ̀ volta all ’ accertamento della pretesa del ricorr ente.

4.10. D’altra parte, la prova della cessione di crediti in blocco pù essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in [OSCURATO:PERSONA], come poteva evincersi da una pluralità di elementi convergenti ai fini dell’individuazione, senza alcuna incertezza, dell’oggetto della cessione da B.N.L. a [OSCURATO:SOCIETA] come comprensivo dello sconfinamento del c/c n. 23672, quali, in particolare, il ricorso per d.i. e la sentenza resa nel giudizio di opposizione a d.i.,che sono stati, invece, totalmente obliterati nella pronuncia appellata.

4.11. La fallace percezione/delibazione di tutti i dati e le informazioni dianzi elencate, evincibili dai documenti prodotti, invalida, peraltro, con giudizio di certezza , il ragionamento seguito dalla corte d’appello poiché, al contrario, “la lineare identificazione dell’oggetto dei rapporti trasferiti da BNL a [OSCURATO:SOCIETA] nel luglio 2018, comprensivo del credito derivante dallo scoperto del rapporto di c/c n. 23672 intestato alla [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe condotto ad una differente decisione in punto di Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 legittimazione attiva della stessa [OSCURATO:SOCIETA] a richiedere il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]”.

4.12. [OSCURATO:PERSONA] 1, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, ha prodotto nel giudizio di reclamo “lo stralcio del contratto di cessione con i dovuti omissis per ragioni di privacy del 18 luglio 2018”, che riporta l’identificazione del rapporto di c/c n. 23672 intrattenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] con B.N.L..

4.13. La visura camerale storica della [OSCURATO:SOCIETA]., infine, dimostra “l’iscrizione, relativamente all’operazione di cessione tra la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. del 20.7.2018, protocollo 71518/2018, nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 58, 2° comma, D. Lgs. n. 385/1993”.

4.14. Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., 1965 c.c. e 6 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito ha escluso che la proposta transattiva, formulata dalla debitrice nel corso dell ’ istruttoria prefallimentare, di pagamento di una somma a saldo e stralcio in favore del creditore istante, con effetto liberatorio e collegata desistenza dall’istanza di fallimento, costituisse riconoscimento della titolarità del diritto controverso e della legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], senza, tuttavia, considerare che, in realtà, in tale sede, la società debitrice non aveva contestato la titolarit à della posizione creditoria in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], nella misura accertata dalla sentenza n. 898/2018 del tribunale di Pescara, che statuiva l’ammontare di quel credito in favore della dante causa [OSCURATO:SOCIETA]..

4.15. Nel verbale della prima udienza prefallimentare (19/11/2020), infatti, si legge: “si ribadisce la disponibilit̀ ad Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 offrire banco judicis la somma di Euro 50.000,00 a tacitazione integrale del credito in origine vantato dalla B.N.L. (oggi apparentemente nella titolarit̀ della [OSCURATO:SOCIETA].) a fronte della rinuncia alla presente azione”.

Nel verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi, il procuratore costituito della [OSCURATO:SOCIETA] ha affermato: “(...) Ribadisce che la legittimazione ad agire della societ̀ debitrice ̀ provata: a) dalla [OSCURATO:PERSONA] depositata in atti; b) dalla dichiarazione di cessione sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA]; c) dalla volont̀ manifestata da parte debitrice, con la comparsa di costituzione nel presente procedimento, tramite la proposta transattiva, non accolta, di pagare banco judicis la somma di € 50.000,00 al fine di ottenere la desistenza dell’odierno creditore”.

4.16. Il concreto com portamento processuale della [OSCURATO:SOCIETA], documentato dai verbali delle udienze prefallimentari e anche dagli atti difensivi depositati dalla [OSCURATO:SOCIETA], dimostra, quindi, ha osservato il [OSCURATO:PERSONA], che l’intento della resistente era quello di evitare la dichiarazione di fallimento attraverso il pagamento di una somma di € 50.000,00 a saldo e stralcio del maggior credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA], parte istante ex art. 6 l.fall..

4.17. La corte d’appello, per contro, da tale comportamento ha tratto una deduzione errata, e cioè l’insussistenza di una ricognizione dell’altrui legittimazione e titolarità del diritto, per mancata conclusione dell ’ accordo transattivo, essendo palesemente contraddetta dai verbali delle udienze prefallimentari e dagli atti processuali depositati dalle parti nel fascicolo prefallimentare, tanto più che il riconoscimento del diritto pù anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontàdi disconoscere la pretesa del creditore.Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3

4.18. In definitiva, ha concluso il [OSCURATO:PERSONA], l’offerta banco judicis avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] in sede prefallimentare era finalizzata ad eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell’effettivo creditore [OSCURATO:SOCIETA], con connessa desistenza di quest’ultima dall’istanza ex art. 6 l.fall., e costituisce, pertanto, il riconoscimento sia della titolaritàdel credito in capo alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], sia della sua legittimazione attiva.

4.19. Con il terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 5, 6 e 7 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d’appello, in ragione del difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto assorbito l’accertamento del presupposto, autonomo e decisivo, relativo allo stato d’insolvenza in cui versava la società reclamante, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, se l’insolvenza ̀ rilevata da un giudice nel corso di un processo civile, dev’essere oggetto di segnalazione al pubblico ministero per presentare la richiesta ex art. 6 l.fall., e che il ricorso di fallimento presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] era volta quanto meno ad ottenere l’accertamento della insolvenza della società per la possibile segnalazione al pubblico ministero ai sensi dell’art. 7 l.fall..

5.1. Con il primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1264 c.c., 58 TUB, 4 della l. n. 130/1999, 2697 c.c., 2721, 2729 c.c., 6 l.fall. e 147 del d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, nonché, a norma dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 violazione dell’art. 115 c.p.c. e, a norma dell’art. 360 n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d’appello ha ritenuto di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., senza, tuttavia, considerare che:- la [OSCURATO:SOCIETA]. ̀ creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della l.n. 130/1999 del 30/4/1999, con la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; -dell’avvenuta cessione ̀ stata data no tizia dalla suddetta cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana n. 85 del 24/7/2018 del foglio Inserzioni ai sensi dell’art.58 TUB affinch é si producessero, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 l. n. 130/ 19 99 e dell ’ art. 58 TUB gli effetti nei confronti del debitore ceduto come previsto dall’art. 1264 c.c.; - la società ricorrente ha fondato, in particolare, le proprie pretese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza dello scoperto di conto corrente ordinario n. 23672 per la somma di €. 247.356,17, intrattenuto dalla predetta societàpresso l’Agenzia con sede in Pescara della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, iscritto al n. 1812/2013 presso il tribunale di Pescara e regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25/10.11/11/2013; - il tribunale di Pescara, con sentenza n. 898/2018 pubblicata il 19/6/2018, definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice e dai suoi fideiussori, ha cos ̀ disposto: in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il D.I. opposto e accerta un diverso saldo negativo in favore della Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 banca pari ad €. 159.826,94#; per effetto condanna gli opponenti a pagare tale somma in favore della parte opposta; condanna gli opponenti a rifondere le spese di lite in favore della parte opposta nella misura di due terzi, liquida per l’intero, quali spese di lite del giudizio euro 13.430,00# per compensi di avvocato, somma che dovrà essere pagata dagli opponenti in favore dell’opposta nella misura di due terzi, oltre spese generali, iva e cap, pone il costo definitivo della CTU come da decreto del 18.08.2015, a carico della parte opponente per due terzi e a carico della parte opposta per un terzo ”; - la [OSCURATO:SOCIETA]. ̀ , dunque, debitrice per la somma di €. 159.826,94, oltre interessi convenzionali e spese di lite; - i n tema di cessione di crediti in blocco da parte di una banca, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, qualora esso rechi l’indicazione dei rapporti ceduti in blocco, per categorie, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempreché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione; - nel caso in esame, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva depositato in giudizio l’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 85/2008, che fa espresso riferimento al titolo, indicando i crediti per capitale, interessi e spese, alla pendenza a una certa data, indicando i crediti derivanti da contratti di finanziamento, chirografari e ipotecari, e sconfinamenti di corrente sorti nel periodo compreso tra il 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 272/2008(Matrice dei conti); - sarebbe stato, quindi, onere del debitore verificare e provare che, in base alla Matrice dei Conti, il proprio rapporto non avesse le caratteristiche per Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 essere definito, in forza dell’indicata circolare della Banca d’Italia,“a sofferenza”.

5.2. Del resto, ha aggiunto la società ricorrente, la qualità della parte istante, la produzione di tutti i documenti giustificativi del credito, del titolo esecutivo e nonché della dichiarazione del cedente,costituivano elementi gravi, precisi e concordanti per presumere, a norma degli artt. 2721 e 2729 c.c., che il rapporto tra B.N.L.e l’[OSCURATO:SOCIETA] fosse incluso nella cessione di cui alla [OSCURATO:PERSONA] n. 85/2018.

5.3. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito la società ricorrente, ha omesso di procedere alla corretta ricognizione del contenuto dei documenti prodotti dalla s ocietà creditrice , travisando il contenuto oggettivo sia dell’istanza di fallimento (dove ̀ scritto che “ l ’ odierna ricorrente fonda, in particolare, le proprie pretese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in forza dello scoperto di conto corrente ordinario n.23672 per la somma di €.247.356,17# intrattenuto dalla predetta societ̀ presso l’Agenzia con sede in Pescara della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. …” e contiene, quindi, l’espresso riferimento al numero di conto corrente intrattenuto tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e la B.N.L., in relazione al quale si era verificato lo sconfinamento che aveva generato il credito ceduto), sia del ricorso perdecreto ingiuntivo prodotto dall ’ istante (dove è testualmente affermato che “la …. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro era creditrice nei confronti della societ̀ [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Pescara ...... della somma di € 247.356,17, oltre interessi maturati e maturandi come contrattualmente previsti a far data dal 1° aprile 2013 e sino al d̀ del soddisfo, quale saldo debitore del conto corrente ordinario di corrispondenza n. 23672, intrattenuto dalla predetta Societ̀ presso l ’ Agenzia in Sede di Pescara (5300) della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].”, con Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 l’espressa menzione del conto corrente n. 23672 e dell’agenzia di Pescara presso la quale era intrattenuto).

5.4. La ricorrente, del resto, per dimostrare la propria legittimazione, aveva prodotto in giudizio la sentenza, ottenuta da B.N.L. prima della cessione, che aveva revocato il suddetto decreto ingiuntivo soltanto in relazione al quantum dovuto, confermandolo parzialmente, per cuiil titolo esecutivo ottenuto dal cedente, prodotto in giudizio dal cessionario (unitamente alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]), costituisce prova documentale decisiva della titolarità del credito.

5.5. Lo stato di posizione a sofferenza del rapporto della [OSCURATO:SOCIETA]., infine, come dedotto nel corso del giudizio, è evincibile dal ricorso per ingiunzione di pagamento spiegato dalla società cedente e dal l ’ atto di i ntervento della cessionaria nell’esecuzione immobiliare iscritta ai danni della debitrice al n. 312/2017 R.E. del tribunale di Pescara.

5.6. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando, a norma dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d’appelloha ritenuto che “l’apertura della procedura è imputabile alla creditrice istante [OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto il fallimento della reclamante senza averne la legittimazione, sì da giustificare la revoca della dichiarazione di fallimento effettuata dietro sua istanza”ed ha, quindi, posto “a carico della parte istante le spese della procedura fallimentare e il compenso del Curatore, da liquidarsi dal Tribunale”, senza, tuttavia, considerare che l’art. 147 del d.P.R. n. 115/2002 intende addebitare al creditore istante le spese della procedura fallimentare, tra l’altro,quando lo stesso abbia tenuto un comportamento processuale o extraprocessuale tale da indurre in erroneo convincimento il g iudice della Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 esistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento, non essendo, invece, a tal fine sufficiente il fatto che lo stesso sia risultato soccombente nel giudizio di reclamo, che può giustificare l ’ addebito delle spese di reclamo ma non quelle dell’intera procedura fallimentare.

5.7. [OSCURATO:PERSONA] 1, viceversa, non ha alcuna responsabilita né colpa perché non ha indotto il tribunale di Pescara in errore nel valutare la propria legittimazione o i presupposti del fallimento, essendosi limitata a esporre l’esistenza della cessione da B.N.L. e a produrre la documentazione giustificativa del credito oggetto della medesima cessione.

5.8. Con il terzo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. nonché, a norma dell’art. 360 n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art.91 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d’appello l ’ ha condannata al pagamento delle spese del giudizio senza, tuttavia, procedere , a fronte degli argomenti addotti a sostegno della propria legittimazione ad agire, alla relativa compensazione.

6.1. Il primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (che, quale parte necessaria del giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa del fallimento e destinatario della relativa notificazione, ha senz’altro la legittimazione e l’interesse, a tutela della massa dei creditori, ad impugnarne la revoca decisa dalla corte d’appello: Cass. n. 1098 del 2010, in motiv.; Cass.n. 4632 del 2009; Cass. n. 4707 del 2011; Cass. n. 6649 del 2013) e il primo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento di tutti gli altri.Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3

6.2. L’art. 6, comma 1°, l.fall. prevede che “il fallimento ̀ dichiarato … su ricorso di uno o più creditori …”.

La legittimazione alla proposizione della domanda di fallimento spetta, quindi, al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione(anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita.

La legittimazione spetta al creditore pur se la sua pretesa sia di importo inferiore ad €. 30.000,00, il quale, a norma dell’art. 15, ult. comma, l.fall., costituisce solo la misura minima dell’insolvenza (anche aliunde accertata) necessaria per la dichiarazione di fallimento.

6.3. Non è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titoloesecutivo (Cass.

SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass.n. 21022 del 2013): anche un credito contestato(Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012)attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere il fallimento del debitore.

6.4. La legittimazione alla proposizione del ricorso di fallimento spetta, dunque, al “creditore”, e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo.

Se, però, il soggetto contro il quale l’istanza di fallimento è proposta contesti l’ane/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l’esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente.

Il giudic e del procedimento prefallimentare, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese ed ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d’ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass.n. 8238 del 2012), l’effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del 2022; Cass. n. 23494del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda di fallimento, ed il resistente, che l’ha subita.

6.5. In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, infatti, l’art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento ̀ dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante: in particolare, la dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, peraltro,il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Cass.n. 24153 del 2022, in motiv.; conf., Cass. n. 16853 del 2022, Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 per cui, in tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione; ne deriva che l’eccezione di nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso, anche se è sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata dal giudice, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente).

6.6. Solo in caso di accertamento pienamente positivo del credito vantato,il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l’istanza di fallimento nei confronti del suo debitore.

Non è, dunque, sufficiente, per proporre l’istanza di fallimento, che non ha natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus), la mera possibilità o probabilità dell ’ esistenza del credito né, a fortiori, che il ricorrente si dichiari creditore(Cass.n. 24309 del 2011).

6.7. Né, d’altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto.Occorre, piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale e sommaria, il tribunale (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014) , che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente, con la conseguenza che: - in caso positivo, il ricorrente è senz ’ altro legittimato a proporre l’istanza di fallimento nei confronti del suo debitore; - in caso negativo, il ricorrente è privo della Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 legittimazione a proporre la domanda di fallimento, pur in presenza dei residui presupposti soggettivi ed oggettivi, sicché, a meno che non vi sia l’iniziativa di altri legittimati, il tribunale (o, in sede di accoglimento del reclamo, la corte d’appello) è tenuto ad adottare una pronuncia in rito d’inammissibilità del relativo ricorso(Cass. n. 5312 del 2020).

6.8. Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello, procedendo al doveroso accertamento in ordine all’effettiva sussistenza del credito azionato in capo alla società ricorrente, ha ritenuto di adottare la soluzione negativa per non avere la [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrato in giudizio cheil credito originariamente vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco operata in suo favore dalla predetta banca con atto del 18/7/2018.

6.9. La sentenza impugnata, in particolare, ha, sul punto, evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA] “non ha mai prodotto -ń nel presente giudizio fallimentare, ń in quello di merito - l ’ asserito contratto di cessione, ń tantomeno l ’ elenco dei crediti ivi asseritament e ceduti, tra i quali dovrebbe rientrare anche quello in origine vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’odierna reclamante” e che nulla la stessa aveva “ obiettato … alla contestazione della [OSCURATO:SOCIETA] … circa l ’ assenza in atti della effettiva classificazione “a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008” da parte della cedente della propria posizione”, in difetto di produzione della citata “raccomandata a/r di revoca e costituzione in mora del 13.03.2013”.

6.10. Rileva, tuttavia, la Corte che, come emerge dalla incontestata riproduzione in ricorso della domanda di fallimento proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , la società istante aveva Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 espressamente dedotto: -di essere “creditrice della [OSCURATO:SOCIETA] … in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della L.130/1999 del 30/04/1999, con la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].”; - che “dell ’ avvenuta cessione ̀ stata data no tizia dalla suddetta cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana n. 85 del 24/07/2018 del foglio Inserzioni ai sensi dell’art. 58 D. Lgs. n. 385/93”; - che “le proprie pretese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]” avevano origine nello “scoperto di conto corrente ordinario n. 23672 per la somma di € 247.356,17 intrattenuto dalla predetta societ̀ presso l’Agenzia con sede in Pescara della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, iscritto al n. 1812/2013 presso il Tribunale di Pescara e regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013”.

6.11. Nell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 85 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come riprodotto in ricorso, si legge, in effetti, che “(...) La societ̀ [OSCURATO:SOCIETA]. … comunica che, nell ’ ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (la “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 18 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. … tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”.

6.12. Iricorrenti, d ’ altra parte, hanno evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prodotto in giudizio tanto il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 23672, stipulato nel 1994tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la B.N.L., quanto il saldo debitore di tale conto corrente, intrattenuto dalla societ à fallita presso l’Agenzia B.N.L. con sede in Pescara, pari, alla data de l 12/4/2013, alla somma complessiva di €. 247.356,17.

6.13. Ora, non v’è dubbio che, in linea di principio,la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virt̀ di un ’ operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cos̀ Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798del 2020; più di recente, Cass.n. 4277 del 2023).

6.14. In effetti, l’art. 58 cit., lì dove consente “la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l’efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella [OSCURATO:PERSONA]; b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione previsti dall’art. 1264 c.c.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l’adempimento sia dal cedente che dal cessionario; d) Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario; e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine; f) escludendo la necessità di qualsiasi formalit à o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore delcedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.

6.15. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: ̀ per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

6.16. A tal fine, ̀ prevista anche l ’ emanazione d ’ istruzioni da parte della Banca d’Italia, la quale, nell’esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “ i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “pù rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti”(cfr. circolare n. 229 del 21/4/1999).

6.17. La possibilitàdi fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l’individuazione dell’oggetto del contratto, non rappresenta d’altronde Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 un’anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall’art.1346 c.c., il quale, prescrivendo che l’oggetto del contratto dev’essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possaessere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. n. 31188del 2017, in motiv.).

6.18. In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31188 del 2017, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione, recante l’indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad unadelle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dello avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente … di rilevare che i crediti ceduti erano individuati,oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilit̀ di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, … “, ha, di c onseguenza, ritenuto che “ non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest’ultima trasferite all’attrice, per effetto dell’incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; conf., pì di recente, Cass. n. 4277 del 2023, la quale, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva “ritenuto l’idoneit̀ asseverativa dell ’ avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] … in ordine a plurime circostanze: l’esistenza di una cessione di crediti «in blocco» …, la chiara determinazione dell’oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l’inclusione nell’̀ mbito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestatoprecetto”).

6.19. In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze(vale a dire “… tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”), la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti(e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonerava la corte d’appello dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente(come il contratto di conto correnten. 23672, stipulato nel 1994 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la B.N.L., il saldo debitore di tale conto corrente, pari, Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 alla data del 12/4/2013, all’importo complessivo di €. 247.356,17, e la deduzione di tale credito in sede monitoria sin dal 2013 e il suo riconoscimento in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo “regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013”), se, afronte delle relative emergenzedi fatto, il credito azionato dalla Juno era, in ragione del titolo e del tempo della sua origine (“tutti i crediti… derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016” nonché (specie a fronte dell ’ insolvenza della debitrice ceduta accertata dal tribunale) della sua idoneità ad essere identificato “ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008”come “a sofferenza ” ( a prescindere, dunque, in fatto, da un’esplicita classificazione come tale ad opera della banca cedente e della mancata replica dell’istante alla contestazione sollevata sul punto dalla società resistente), compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse , al contrario, annoverabile, sotto l’uno e/o l’altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice).

6.20. In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d ’ individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 data ed alla possibilità di qualificare i re lativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1642-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., difes o da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta rappresentata dalla P relios [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti -ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 1692/2022della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Pescara, con sentenza del 25/5/2022, ha dichiarato il fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]. su istanza presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., laquale agiva per il recupero di un credito pari ad €.159.826,94, oggetto di cessione nell ’ ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensidell’ art. 58 TUB, in precedenza accertato con sentenza del tribunale di Pescara n. 898/2018 e relativo al mancato pagamento di uno scoperto di conto correnteordinario intrattenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].. 1.2. Il tribunale, in particolare, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al la ricorrente, ha ritenuto, all’esito dell’istruttoria, che sussiste sse lo stato di insolvenza ex art. 5 l.fall. sulla base dei seguenti elementi: - l’[OSCURATO:SOCIETA]. p resenta un passivo di circa € . 15 milioni ed ha già subito due procedure esecutive immobiliari, di cui una tuttora pendente; - la società non possiede liquidità sufficiente per far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, atteso anche il sostanziale blocco delle attività produttive di fatto collegato alla procedura esecutiva immobiliare in corso; - l ’ emersione in capo alla debitrice di un’incapacità finanziaria, strutturale e irreversibile, di soddisfare le proprie obbligazioni, per la quale non sarebbero stati altresì indicati strumenti utili al recupero, nel breve periodo, della liquidità necessaria per far fronte alla esposizione debitoria; - l’esistenza di debiti scaduti e non pagati eccedenti la soglia di €. 30.000,00 posta dall’art. 15,ultimo comma, l.fall.. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto reclamo avverso tale sentenza, chiedendo la revoca della dichiarazione del fallimento, per: - violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 295 c.p.c.;- erronea valutazione circa l ’ eccezione di difetto Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 di legittimazione attivadella creditrice istante, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.fall.; - erronea acquisizione e valutazione di documenti, in quanto non ritualmente prodotti dalla resistente nel diverso giudizio finalizzato ad accertare,con efficacia di giudicato, il difetto di titolarità del credito vantato dalla stessa; - difetto dello stato d ’ insolvenza dell ’ odierna reclamante erroneamente ravvisato dal primo giudice; - la dedotta strumentalità ed inutilità dell ’ azione esperita dalla creditrice, con evidente pregiudizio per i creditori della società reclamante in conseguenza della declaratoria di fallimento e della conseguente procedura. 1.4. Si è costituito il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata, con conseguente conferma della sentenza impugnata. 1.5. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il reclamo ed ha, per l’effetto, revocato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].. 1.6. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha esaminato il secondo motivodi reclamo, con il quale la società fallita ha lamentato l ’ erronea valutazione della dedotta eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.fall., deducendo che il tribunale era pervenuto alla dichiarazione fallimento indifetto di istanza formulata da un effettivo creditore della società. 1.7. Il tribunale, infatti, ponendosi in contrasto con quanto statuito dal tribunale di Pescara con la sentenza n. 640/2022, avrebbe ritenuto provata la titolarità del credito da parte della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di una dichiarazione ad hoc d e lla cedente datata 1/2/2021 con cui si darebbe atto del fattoche, tra i crediti ceduti nell ’ operazione di Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 cessione in blocco del 18/7/2018 intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., rientrerebbe anche il creditooggetto di causa. 1.8. Tale dichiarazione, tuttavia, ha osservato la reclamante, sarebbe inidonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, oltre che sfornita di qualsiasi valore probatorio, attesa l ’ intervenuta e tempestiva contestazione da parte della reclamante circala riferibilità della stessa alla cedente, avendo evidenziato come la sottoscrizione in calce alla dichiarazione,seppur apparentemente effettuata su carta intestata dell’asserita cedente [OSCURATO:SOCIETA]., sia del tutto illeggibile, senza che sia possibile comprende re il nomi nativo dell’apparente funzionario di tale “ [OSCURATO:SOCIETA]. - DCS Workout ” che l’avrebbe redatta e sottoscritta. 1.9. La reclamante ha, poi, evidenziato che, afronte della tempestivacontestazione della riconducibilità della dichiarazione all’asserita cedente, sarebbe stato preciso onere di controparte dimostrare che la stessa fosse stata effettivamente redatta da un funzionario della banca asserita cedente munito dei necessari poteri difirma. 1.10. Tale dichiarazione, del resto, anche a volerne ammettere la riferibilitàalla banca cedente, sarebbe in ogni caso inidonea aprovare l’effettiva titolarità del credito, non potendo la stess a qualificarsi né come confessione stragiudiziale (in quanto proveniente da un soggetto terzo)né come documento, essendo stato predisposto ad hoc in epoca posteriore all’emanazione del provvedimento di sospensione emesso all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 1.11. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova in atti che dimostri che il credito sulla cui base la resistente agiva in sede fallimentare abbia taluna delle generiche caratteristiche proprie Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 dei crediti oggetto di cessione nella operazione di cartolarizzazione indicata nella G.U. del 24 / 7 / 2018 , sul rilievo che: - il credito a zionato trae origine da un titolo giudiziale (ovvero il decreto ingiuntivo n. 1812/2013 emesso dal tribunale di Pescara in data 27/7/2013 e depositato il 7/8/2013) e non già da taluno dei titoli stragiudiziali richiamati nel citato avviso di cessione; - no n risulterebbe dagli atti che la posizione della reclamante sia stata classificata a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 dalla banca cedente , né, a sostegno dell’intervenuta segnalazione a sofferenza, potrebbeessere posta la comunicazione (“ raccomandata a/r di revoca e costituzione in mora del 13.03.2013”), non prodotta dalla creditrice; -non vi sarebbe la prova circa la riferibilità alla reclamante del codice numerico “COPE(53370718)”, ovvero dei plurimi codici (“ID Sofferenza n. 15301206063”,“ID Sofferenza n. 53370718001”, “ID Sofferenza 53370718002” e il non meglio precisato numero “NDG7764559”) indicati nell’elenco dei rapporti ceduti. 1.12. Sussisterebbe, infine, un evidente contrasto nella stessa documentazione prodottadalla creditrice, dalla quale non sarebbe possibile comprendere né quali siano i rapporti effettivamente oggetto di cessione, né tantomeno se tra i medesimirientri anche quello fatto valere nel giudizio de quo. 1.13. La corte d’appello ha ritenuto la fondatezza del motivo. 1.14. La corte, in particolare, dopo aver affermato che, in linea di principio, “la titolarità della posizione soggettiva,attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 del convenuto”; -la società che si affermi successore della parte originaria ed assuma di essere cessio naria di crediti bancari in blocco è, pertanto,onerata di fornire la prova circa la propria legittimazione; -la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell ’ obbligazione e trova la propria disciplina generale nell’art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore; - in caso di cession e in blocco di crediti, tuttavia, a norma dell’art. 58 TUB, “ l a banca cessionaria dà notizia dell’avvenutacessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …” ; ha ritenuto che tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all’art. 1264 c.c., si pone nell’ottica di agevolare la pubblicità e l ’ opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell’atto di cessione, ponendosi sullo stessopiano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell ’ atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità.Nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazio ne dell ’ atto di cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] sostituisce ad ogni effetto la notificazione dell’atto, ovvero l’accettazione da parte del debitore ceduto , con la conseguenza che, mentre secondo ladisciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario prov i la notificazione della cessione ovvero l’accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sullaGazzetta Ufficiale, oltre all ’ iscrizione nel registro delle imprese.Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 1.15. Nel caso in esame, ha proseguito la corte, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prodotto in atti copia della [OSCURATO:PERSONA] contenente la pubblicazione dell’“avviso di cessione pro-soluto” (ai sensi degliarticoli 4 e 7.1. della l. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti) relativa al contratto di cessione concluso in data 18 /7/ 2018 con [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]ed avente ad oggetto “tutti i crediti (percapitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari,e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016,i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d ’ Italia n. 272/2008 (matrice dei conti)”. 1.16. La reclamante , tuttavia, aveva immediatamente contestatola titolarità in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]p.a. del credito azionato con particolare riferimento all ’ event uale inclusione del credito nell’operazione di cessionein blocco. 1.17. La cessione di crediti in blocco,infatti, ha osservato la corte d’appello, “di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione”. La pubblicazione dell ’ atto di cessione dei crediti in blocco nella [OSCURATO:PERSONA],così come l’iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullostesso piano degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l ’ efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. 1.18. “In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire laprova dell’essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco,giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto dellacessione”. 1.19. In particolare, in caso dicessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, la norma non implic a la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendounicamente l’effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. La contestazione comporta un preciso onere del cessionario di provarespecificamente che il credito per il quale agisce sia stato oggetto della cessione, giacché , in ogni fattispecie di cessione di crediti,il fondamento sos tanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, ad una prova siffatta: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazionedi cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, ha , pertanto,l’onere di dimostrare l ’ inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessionein blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazionesostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, e ciò a maggior ragionevale ove sia in contestazione, fin dall’inizio del giudizio, la legittimazione sostanzialedella parte che abbia azionato il credito. 1.20. Deve, pertanto, ritenersi, ha proseguito la corte d’appello, che, poiché nel caso in esame “ad essere oggetto di contestazione era, non l’opponibilità della cessione bensì il contenuto dellastessa (ossia il fatto che quello specifico credito azionato in sede fallimentareavesse realmente formato oggetto di detta cessione), la creditrice istante non abbia soddisfatto Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 l’onere probatorio circa il fatto costitutivo del credito vantato,e conseguentemente la propria titolarità soggettiva.Nel presente giudizio, infatti, non è stata dimostrata la titolarità della cessionaria poiché la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione, ovvero altra documentazione contrattuale negoziata con la banca cedente riconducibile al rapporto ceduto”. 1.21. Né, ha aggiunto la corte, p uò ritenersi che a tale carenza possa sopperire la dichiarazione del cedentesottoscritta in data 1/2/2021, prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed acquisita agli atti. 1.22. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che il contratto di cessione di crediti non è soggetto a particolari requisiti formali, non essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, né tantomeno ad probationem , ha ritenuto che deve escludersi che, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, l’avvenuta stipulazione possa essere provataa mezzo di presunzioni ovvero prova testimoniale. E c iò in ragione non solo del presumibile importo della complessiva operazionedi cessione, ma soprattutto in ragione della qualità delle parti contraenti coinvolte, essendo ragionevole escludere che le stesse siano addivenute ad una stipulazione orale del relativo contratto.Allo stesso modo, va esclusa la possibilità che tale onere probatorio possa essere soddisfatto mediante la produzione della dichiarazione da parte del cedenterelativa alla avvenuta cessione del credito vantato nei confronti del debitore ceduto, che, in ogni caso, potrebbe essere, al più, oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice , stante il fatto che essa è stata illimitatamentecontestata dall’odierna reclamante, sin dal primo scritto difensivo successivo alla relativa produzione, circa l’asserita ed indimostrata riferibilità della Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 stessa alla banca asserita cedente, dovendo a questo punto la resistente dimostrare che la stessa sia stata effettivamente redatta da un funzionario della banca cedente munito dei necessari poteri di firma, il che non è avvenuto. 1.23. [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., inoltre, ha aggiunto la corte,non ha mai prodotto, né nel presente giudizio, né in quello di merito , l’asserito contratto di cessione né tantomenol ’ elenco dei crediti ivi asseritamente ceduti, tra i quali dovrebbe rientrare anche quello in origine vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della reclamante. 1.24. Nulla, del resto, ha obiettato la resistente alla contestazione dellaImmobiliare GMG circa l’assenza in atti della effettiva classificazione “ a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008” da parte della cedente della propria posizione, non essendo stata prodotta in giudizio la citata “ raccomandata a/r di revoca e costituzione in mora del 13.03.2013”. 1.25. Né v’è prova in atti che le indicazioni di cui alla citata e contestata dichiarazionedel 1/2/2021 circa il codice numerico “COPE (53370718)” ovvero i plurimi codici “ ID Sofferenza n. 15301206063”, “ ID Sofferenza n. 53370718001 ”, “ ID Sofferenza 53370718002” e il non meglio precisato numero “NDG7764559” riconducano alla società reclamante, né che dai medesimi risulti possibile identif icare lo specifico rapporto bancario intercorso trala [OSCURATO:SOCIETA]. e B.N.L. s .p. a . oggetto di causa. 1.26. L’accesso al sito internet indicato sulla [OSCURATO:PERSONA], del resto, ha resovisibili solo una serie di numeri che non hanno trovato riscontro in atti. 1.27. In definitiva , ha osservato la corte, l ’ elenco identificativo dei rapporti ceduti (c/sofferenza 53370718001;Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 53370718002), pur menzionato nella dichiarazionede qua, ove la si ritenesse validamente proveniente dalla parte cedente,non risulta, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, agevolmente ricollegabile alla posizione debitoria per cui si procede in questa sede, così come non risulta altrimenti accertato che il codice COPE indicato(n. 53370718) corrisponda effettivamente al codice identificativo dei rapporti bancari intercorsi tra la banca cedente e la reclamante. 1.28. Deve, infine, escludersi, ha aggiunto la corte, qualsivoglia efficacia della proposta transattiva, pur fatta pervenire dalla reclamante in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, ai fini di ritenere avverato un implicito riconoscimento della legittimazione attiva della creditrice istante. Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, infatti, al pari delle proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, non avendo come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentano in alcun modo il riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell ’ art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l’effetto desiderato. 1.29. A tal riguardo, “il giudice di merito nel procedere all’interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato riconoscimento del diritto, agli effetti di cui all’art. 2944 c.c., deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme all ’ effettiva intenzio ne delle parti e, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie sui cui si è svolta la trattativa e con la relativa argomentazione giuridica”. 1.30. In particolare, a negare tale efficacia in relazione alla proposta transattiva inoggetto rilevano: - il senso letterale delle Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 parole utilizzate e la volontà in esse esplicitata volta all ’ unico dichiarato fine di tentare la definizione bonaria dellacontroversia ed in via meramente subordinata; -la ribadita conferma di tutte le eccezioni già sollevate (“senza pregiudizio per la superiore eccezione di difettodi legittimazione attiva della ricorrente […] e fermo l’onere della prova incombente sulla stessa in merito alla titolarità del credito apparentemente vantato”). 1.31. In conclusione,ha affermato la corte, l ’ assenza di un effettivo creditore che dia impulso all’istanza di fallimento ai sensi dell’art. 6 l.fall., preclude la possibilità di procedere a valutare nel merito la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi prodromici alla dichiarazione dello stato d ’ insolvenza con la conseguenza che, in accoglimento del reclamo, il fallimento dev ’ essere revocato , con integrale riforma della sentenza reclamata. 1.32. Quanto, poi,alle spese della procedura fallimentare, la corted’ appello, dopo aver rilevato che: - l ’ art. 147 d .P.R. n. 115/2002, così come modificato dal primo comma dell’art. 366 del d.lgs. n. 14/2019, dispone che, i n caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; - sono a carico d el debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di aperturadella liquidazione giudiziale; - l a corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della proceduraè imputabile al creditore o al debitore”; -il secondo comma di tale articolo dispone che “ l e disposizioni dell ’ articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 … si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provv edimento emesso a Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 norma dell’articolo 18 del regio decreto 1942, n. 267 ”; ha ritenuto che, nel caso in esame , “ l ’ apertura della procedura è imputabile alla creditrice istante [OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto il fallimento della reclamante senza avernela legittimazione, sì da giustificare la revoca della dichiarazione di fallimentoeffettuata dietro sua istanza” per cui “ vanno poste a carico della parte istante le spese della procedura fallimentare e il compenso del Curatore, da liquidarsi dal Tribunale”. 1.33. Le spese del giudizio direclamo, infine, ha concluso la corte, con esclusione della fase istruttoria, vanno poste a caricodei soccombenti, e cioè il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r . l ., in via solidale. 2.1. Con ricorso notificato in data 6/1/2023, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello. 2.2. Con ricorso notificato lunedì 9/1/2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso notificato in data 14/2/2023 e depositato il 27/2/2023 con il quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] per carenza di legittimazione attiva ovvero d’interesse. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente hanno depositato memorie. 2.5. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del controricorso in quanto depositato in data 27/2/2023 e, quindi, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica delricorso previsto dall’art. 370 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 3.1. Il controricorsoè inammissibileal pari della memoria depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA].. L’art. 370, comma 1°, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023 (art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149/2022), prevede, infatti, che “la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso” e che “in mancanza, essa non può presentare memorie …”. 3.2. Nel caso in esame, invece, pur a fronte di un ricorso notificato il 6/1/2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso depositato solo in data 27/2/2023, vale a dire ben oltre il termine di quaranta giorni. 4.1. Con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 6 l.fall., 58 TUB, 4 e 7 della l. n. 130/1999, 2697 c.c. e 111, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il creditore istante per la dichiarazione di fallimento fosse privo di legittimazione attiva imputandoallo stesso di non aver fornito la prova della titolarità del diritto in contestazione senza, tuttavia, considerare che, al contrario, tale legittimazione eraagevolmente desumibile dai riscontri documentali offerti dal medesimo creditore nella fase prefallimentare e dalla curatela nel successivo giudizio di reclamo. 4.2. Nel ricorso per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, ha osservato il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, l’istante [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affermato: - di essere “creditrice della [OSCURATO:SOCIETA] (ndg n.7764559) in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 4 della L.130/1999 del 30/04/1999, con la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].”; -che“dell’avvenuta cessione ̀ stata data notizia dalla suddetta cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana n. 85 del 24/07/2018 del foglio Inserzioni ai sensi dell’art. 58 D. Lgs. n.385/93”; - che “le proprie pretese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]”avevano origine nello “scoperto di conto corrente ordinario n. 23672 per la somma di € 247.356,17 intrattenuto dalla predetta societ̀ presso l ’ Agenzia con sede in Pescara della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, iscritto al n. 1812/2013 presso il Tribunale di Pescara e regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013”. 4.3. Nell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 85 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in effetti, ha proseguito il [OSCURATO:PERSONA], si legge,a pag. 3 (“annunzi commerciali”), che “(...) La societ̀ [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV) (la “Societ̀ ”), comunica che, n ell ’ ambito di un ’ operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (la “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensidegli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 18 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. … tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti). I Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione (i “Crediti”)...)”. 4.4. Vi è stata, dunque, ha osservato il [OSCURATO:PERSONA], una precisa enunciazione della categoria dei rapporti oggetto di trasferimento dalla B.N.L. alla [OSCURATO:SOCIETA], identificabili in quelli discendenti dai “contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d ’ Italia n. 272/2008”, categoria nella quale il debitore ceduto [OSCURATO:SOCIETA]. ben sapeva di rientrare avendo pendente con B.N.L. un c/c oggetto di sconfinamento nel 2013 classificato “a sofferenza”. 4.5. Gli atti dell’istruttoria prefallimentare, ha proseguito il [OSCURATO:PERSONA], dimostrano, del resto,per tabulas: - la stipula nel 1994 del contratto di conto corrente (ordinario di corrispondenza) n. 23672 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la B.N.L.; - il saldo debitore di tale conto corrente (ordinario di corrispondenza) n. 23672 intrattenuto dalla societàfallita presso l’Agenzia B.N.L.con sede in Pescara, pari ad € . 247.356,17 alla data del 12/4/2013. 4.6. Il ricorso per decreto ingiuntivo, inoltre, chiariva espressamente che “con lettera raccomandata a.r. di revoca e costituzione in mora del 13 marzo 2013 (...) la banca ha comunicato alla societ̀ debitrice principale, nonch ́ ai fideiussori garanti, la revoca delle linee di credito precedentemente concesse, invitando tutti i soggetti coobbligati, ad ogni effetto di legge e di contratto, al pagamento di quanto dovuto; nonostante l’intervenuta revoca delle linee di credito, i ripetuti solleciti e la formale costituzione in mora, ad oggi i debitori non hanno provveduto al pagamento delle somme dovute; (...) peraltro, Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 dalle verifiche patrimoniali eseguite dalla banca in seguito alla citata revoca delle linee di credito, sono risultati numerosi gravami e formalit̀ pregiudizievoli in danno delle debitrice principale e dei garanti, e segnatamente: I) a carico della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]., ipoteca giudiziale per la somma di € 1.200.000,00 iscritta in data 14 agosto 2012 alla formalit̀ n. 1314 presso l ’ Agenzia del Territorio di Pescara in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; (...) dalla interrogazione della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, la debitrice principale risulta segnalata a sofferenza per € 7.942.000,00”. 4.7. Lo sconfinamento del contratto di conto corrente n. 23672 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la B.N.L. (aperto nel 1994), computato alla data del 12/4/2013, e cioè esattamente 30 gg. dopo l’intimazione di pagamento con decadenza dal beneficio del termine e l’intervenuta revoca delle linee di credito, ha, quindi, senza dubbio determinato, unitamente alla rilevazione delle iscrizioni ipotecarie in danno della [OSCURATO:SOCIETA], una classificazione della posizione “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), per la quale sono definite sofferenze “il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca”. 4.8. Nell’avviso pubblicato in Gazzetta, ha proseguito il [OSCURATO:PERSONA],erano, infatti, ben rilevabili: - l ’ acquisto pro - soluto di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese) di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro s .p. a . derivanti da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 1982 e 2016, i cui debitori fossero , come nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], classificati “ a sofferenza ” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008. 4.9. Le contestazioni sollevate dalla fallita nel reclamo ex art. 18 l.fall. attenevano, del resto, non tanto alla legittimazione ad agire ex art. 6 l.fall. della [OSCURATO:SOCIETA], quanto piuttosto alla titolarità del rapporto sostanziale controverso (se il credito derivante dallo sconfinamento del c/c fosse in capo a B.N.L. o [OSCURATO:SOCIETA]), vale a dire ad una questione che attiene al merito di una controversia e che, pertanto, in sede concorsuale non pù essere affrontata in istruttoria prefallimentare, appunto perché questa non ̀ volta all ’ accertamento della pretesa del ricorr ente. 4.10. D’altra parte, la prova della cessione di crediti in blocco pù essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in [OSCURATO:PERSONA], come poteva evincersi da una pluralità di elementi convergenti ai fini dell’individuazione, senza alcuna incertezza, dell’oggetto della cessione da B.N.L. a [OSCURATO:SOCIETA] come comprensivo dello sconfinamento del c/c n. 23672, quali, in particolare, il ricorso per d.i. e la sentenza resa nel giudizio di opposizione a d.i.,che sono stati, invece, totalmente obliterati nella pronuncia appellata. 4.11. La fallace percezione/delibazione di tutti i dati e le informazioni dianzi elencate, evincibili dai documenti prodotti, invalida, peraltro, con giudizio di certezza , il ragionamento seguito dalla corte d’appello poiché, al contrario, “la lineare identificazione dell’oggetto dei rapporti trasferiti da BNL a [OSCURATO:SOCIETA] nel luglio 2018, comprensivo del credito derivante dallo scoperto del rapporto di c/c n. 23672 intestato alla [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe condotto ad una differente decisione in punto di Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 legittimazione attiva della stessa [OSCURATO:SOCIETA] a richiedere il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]”. 4.12. [OSCURATO:PERSONA] 1, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, ha prodotto nel giudizio di reclamo “lo stralcio del contratto di cessione con i dovuti omissis per ragioni di privacy del 18 luglio 2018”, che riporta l’identificazione del rapporto di c/c n. 23672 intrattenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] con B.N.L.. 4.13. La visura camerale storica della [OSCURATO:SOCIETA]., infine, dimostra “l’iscrizione, relativamente all’operazione di cessione tra la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. del 20.7.2018, protocollo 71518/2018, nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 58, 2° comma, D. Lgs. n. 385/1993”. 4.14. Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., 1965 c.c. e 6 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito ha escluso che la proposta transattiva, formulata dalla debitrice nel corso dell ’ istruttoria prefallimentare, di pagamento di una somma a saldo e stralcio in favore del creditore istante, con effetto liberatorio e collegata desistenza dall’istanza di fallimento, costituisse riconoscimento della titolarità del diritto controverso e della legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], senza, tuttavia, considerare che, in realtà, in tale sede, la società debitrice non aveva contestato la titolarit à della posizione creditoria in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], nella misura accertata dalla sentenza n. 898/2018 del tribunale di Pescara, che statuiva l’ammontare di quel credito in favore della dante causa [OSCURATO:SOCIETA].. 4.15. Nel verbale della prima udienza prefallimentare (19/11/2020), infatti, si legge: “si ribadisce la disponibilit̀ ad Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 offrire banco judicis la somma di Euro 50.000,00 a tacitazione integrale del credito in origine vantato dalla B.N.L. (oggi apparentemente nella titolarit̀ della [OSCURATO:SOCIETA].) a fronte della rinuncia alla presente azione”. Nel verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi, il procuratore costituito della [OSCURATO:SOCIETA] ha affermato: “(...) Ribadisce che la legittimazione ad agire della societ̀ debitrice ̀ provata: a) dalla [OSCURATO:PERSONA] depositata in atti; b) dalla dichiarazione di cessione sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA]; c) dalla volont̀ manifestata da parte debitrice, con la comparsa di costituzione nel presente procedimento, tramite la proposta transattiva, non accolta, di pagare banco judicis la somma di € 50.000,00 al fine di ottenere la desistenza dell’odierno creditore”. 4.16. Il concreto com portamento processuale della [OSCURATO:SOCIETA], documentato dai verbali delle udienze prefallimentari e anche dagli atti difensivi depositati dalla [OSCURATO:SOCIETA], dimostra, quindi, ha osservato il [OSCURATO:PERSONA], che l’intento della resistente era quello di evitare la dichiarazione di fallimento attraverso il pagamento di una somma di € 50.000,00 a saldo e stralcio del maggior credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA], parte istante ex art. 6 l.fall.. 4.17. La corte d’appello, per contro, da tale comportamento ha tratto una deduzione errata, e cioè l’insussistenza di una ricognizione dell’altrui legittimazione e titolarità del diritto, per mancata conclusione dell ’ accordo transattivo, essendo palesemente contraddetta dai verbali delle udienze prefallimentari e dagli atti processuali depositati dalle parti nel fascicolo prefallimentare, tanto più che il riconoscimento del diritto pù anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontàdi disconoscere la pretesa del creditore.Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 4.18. In definitiva, ha concluso il [OSCURATO:PERSONA], l’offerta banco judicis avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] in sede prefallimentare era finalizzata ad eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell’effettivo creditore [OSCURATO:SOCIETA], con connessa desistenza di quest’ultima dall’istanza ex art. 6 l.fall., e costituisce, pertanto, il riconoscimento sia della titolaritàdel credito in capo alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], sia della sua legittimazione attiva. 4.19. Con il terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 5, 6 e 7 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d’appello, in ragione del difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto assorbito l’accertamento del presupposto, autonomo e decisivo, relativo allo stato d’insolvenza in cui versava la società reclamante, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, se l’insolvenza ̀ rilevata da un giudice nel corso di un processo civile, dev’essere oggetto di segnalazione al pubblico ministero per presentare la richiesta ex art. 6 l.fall., e che il ricorso di fallimento presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] era volta quanto meno ad ottenere l’accertamento della insolvenza della società per la possibile segnalazione al pubblico ministero ai sensi dell’art. 7 l.fall.. 5.1. Con il primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1264 c.c., 58 TUB, 4 della l. n. 130/1999, 2697 c.c., 2721, 2729 c.c., 6 l.fall. e 147 del d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, nonché, a norma dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 violazione dell’art. 115 c.p.c. e, a norma dell’art. 360 n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d’appello ha ritenuto di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., senza, tuttavia, considerare che:- la [OSCURATO:SOCIETA]. ̀ creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della l.n. 130/1999 del 30/4/1999, con la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; -dell’avvenuta cessione ̀ stata data no tizia dalla suddetta cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana n. 85 del 24/7/2018 del foglio Inserzioni ai sensi dell’art.58 TUB affinch é si producessero, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 l. n. 130/ 19 99 e dell ’ art. 58 TUB gli effetti nei confronti del debitore ceduto come previsto dall’art. 1264 c.c.; - la società ricorrente ha fondato, in particolare, le proprie pretese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza dello scoperto di conto corrente ordinario n. 23672 per la somma di €. 247.356,17, intrattenuto dalla predetta societàpresso l’Agenzia con sede in Pescara della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, iscritto al n. 1812/2013 presso il tribunale di Pescara e regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25/10.11/11/2013; - il tribunale di Pescara, con sentenza n. 898/2018 pubblicata il 19/6/2018, definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice e dai suoi fideiussori, ha cos ̀ disposto: in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il D.I. opposto e accerta un diverso saldo negativo in favore della Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 banca pari ad €. 159.826,94#; per effetto condanna gli opponenti a pagare tale somma in favore della parte opposta; condanna gli opponenti a rifondere le spese di lite in favore della parte opposta nella misura di due terzi, liquida per l’intero, quali spese di lite del giudizio euro 13.430,00# per compensi di avvocato, somma che dovrà essere pagata dagli opponenti in favore dell’opposta nella misura di due terzi, oltre spese generali, iva e cap, pone il costo definitivo della CTU come da decreto del 18.08.2015, a carico della parte opponente per due terzi e a carico della parte opposta per un terzo ”; - la [OSCURATO:SOCIETA]. ̀ , dunque, debitrice per la somma di €. 159.826,94, oltre interessi convenzionali e spese di lite; - i n tema di cessione di crediti in blocco da parte di una banca, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, qualora esso rechi l’indicazione dei rapporti ceduti in blocco, per categorie, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempreché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione; - nel caso in esame, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva depositato in giudizio l’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 85/2008, che fa espresso riferimento al titolo, indicando i crediti per capitale, interessi e spese, alla pendenza a una certa data, indicando i crediti derivanti da contratti di finanziamento, chirografari e ipotecari, e sconfinamenti di corrente sorti nel periodo compreso tra il 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 272/2008(Matrice dei conti); - sarebbe stato, quindi, onere del debitore verificare e provare che, in base alla Matrice dei Conti, il proprio rapporto non avesse le caratteristiche per Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 essere definito, in forza dell’indicata circolare della Banca d’Italia,“a sofferenza”. 5.2. Del resto, ha aggiunto la società ricorrente, la qualità della parte istante, la produzione di tutti i documenti giustificativi del credito, del titolo esecutivo e nonché della dichiarazione del cedente,costituivano elementi gravi, precisi e concordanti per presumere, a norma degli artt. 2721 e 2729 c.c., che il rapporto tra B.N.L.e l’[OSCURATO:SOCIETA] fosse incluso nella cessione di cui alla [OSCURATO:PERSONA] n. 85/2018. 5.3. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito la società ricorrente, ha omesso di procedere alla corretta ricognizione del contenuto dei documenti prodotti dalla s ocietà creditrice , travisando il contenuto oggettivo sia dell’istanza di fallimento (dove ̀ scritto che “ l ’ odierna ricorrente fonda, in particolare, le proprie pretese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in forza dello scoperto di conto corrente ordinario n.23672 per la somma di €.247.356,17# intrattenuto dalla predetta societ̀ presso l’Agenzia con sede in Pescara della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. …” e contiene, quindi, l’espresso riferimento al numero di conto corrente intrattenuto tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e la B.N.L., in relazione al quale si era verificato lo sconfinamento che aveva generato il credito ceduto), sia del ricorso perdecreto ingiuntivo prodotto dall ’ istante (dove è testualmente affermato che “la …. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro era creditrice nei confronti della societ̀ [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Pescara ...... della somma di € 247.356,17, oltre interessi maturati e maturandi come contrattualmente previsti a far data dal 1° aprile 2013 e sino al d̀ del soddisfo, quale saldo debitore del conto corrente ordinario di corrispondenza n. 23672, intrattenuto dalla predetta Societ̀ presso l ’ Agenzia in Sede di Pescara (5300) della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].”, con Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 l’espressa menzione del conto corrente n. 23672 e dell’agenzia di Pescara presso la quale era intrattenuto). 5.4. La ricorrente, del resto, per dimostrare la propria legittimazione, aveva prodotto in giudizio la sentenza, ottenuta da B.N.L. prima della cessione, che aveva revocato il suddetto decreto ingiuntivo soltanto in relazione al quantum dovuto, confermandolo parzialmente, per cuiil titolo esecutivo ottenuto dal cedente, prodotto in giudizio dal cessionario (unitamente alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]), costituisce prova documentale decisiva della titolarità del credito. 5.5. Lo stato di posizione a sofferenza del rapporto della [OSCURATO:SOCIETA]., infine, come dedotto nel corso del giudizio, è evincibile dal ricorso per ingiunzione di pagamento spiegato dalla società cedente e dal l ’ atto di i ntervento della cessionaria nell’esecuzione immobiliare iscritta ai danni della debitrice al n. 312/2017 R.E. del tribunale di Pescara. 5.6. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando, a norma dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d’appelloha ritenuto che “l’apertura della procedura è imputabile alla creditrice istante [OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto il fallimento della reclamante senza averne la legittimazione, sì da giustificare la revoca della dichiarazione di fallimento effettuata dietro sua istanza”ed ha, quindi, posto “a carico della parte istante le spese della procedura fallimentare e il compenso del Curatore, da liquidarsi dal Tribunale”, senza, tuttavia, considerare che l’art. 147 del d.P.R. n. 115/2002 intende addebitare al creditore istante le spese della procedura fallimentare, tra l’altro,quando lo stesso abbia tenuto un comportamento processuale o extraprocessuale tale da indurre in erroneo convincimento il g iudice della Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 esistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento, non essendo, invece, a tal fine sufficiente il fatto che lo stesso sia risultato soccombente nel giudizio di reclamo, che può giustificare l ’ addebito delle spese di reclamo ma non quelle dell’intera procedura fallimentare. 5.7. [OSCURATO:PERSONA] 1, viceversa, non ha alcuna responsabilita né colpa perché non ha indotto il tribunale di Pescara in errore nel valutare la propria legittimazione o i presupposti del fallimento, essendosi limitata a esporre l’esistenza della cessione da B.N.L. e a produrre la documentazione giustificativa del credito oggetto della medesima cessione. 5.8. Con il terzo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. nonché, a norma dell’art. 360 n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art.91 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d’appello l ’ ha condannata al pagamento delle spese del giudizio senza, tuttavia, procedere , a fronte degli argomenti addotti a sostegno della propria legittimazione ad agire, alla relativa compensazione. 6.1. Il primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (che, quale parte necessaria del giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa del fallimento e destinatario della relativa notificazione, ha senz’altro la legittimazione e l’interesse, a tutela della massa dei creditori, ad impugnarne la revoca decisa dalla corte d’appello: Cass. n. 1098 del 2010, in motiv.; Cass.n. 4632 del 2009; Cass. n. 4707 del 2011; Cass. n. 6649 del 2013) e il primo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento di tutti gli altri.Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 6.2. L’art. 6, comma 1°, l.fall. prevede che “il fallimento ̀ dichiarato … su ricorso di uno o più creditori …”. La legittimazione alla proposizione della domanda di fallimento spetta, quindi, al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione(anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita. La legittimazione spetta al creditore pur se la sua pretesa sia di importo inferiore ad €. 30.000,00, il quale, a norma dell’art. 15, ult. comma, l.fall., costituisce solo la misura minima dell’insolvenza (anche aliunde accertata) necessaria per la dichiarazione di fallimento. 6.3. Non è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titoloesecutivo (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass.n. 21022 del 2013): anche un credito contestato(Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012)attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere il fallimento del debitore. 6.4. La legittimazione alla proposizione del ricorso di fallimento spetta, dunque, al “creditore”, e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo. Se, però, il soggetto contro il quale l’istanza di fallimento è proposta contesti l’ane/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l’esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente. Il giudic e del procedimento prefallimentare, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese ed ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d’ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass.n. 8238 del 2012), l’effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del 2022; Cass. n. 23494del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda di fallimento, ed il resistente, che l’ha subita. 6.5. In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, infatti, l’art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento ̀ dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante: in particolare, la dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, peraltro,il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Cass.n. 24153 del 2022, in motiv.; conf., Cass. n. 16853 del 2022, Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 per cui, in tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione; ne deriva che l’eccezione di nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso, anche se è sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata dal giudice, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente). 6.6. Solo in caso di accertamento pienamente positivo del credito vantato,il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l’istanza di fallimento nei confronti del suo debitore. Non è, dunque, sufficiente, per proporre l’istanza di fallimento, che non ha natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus), la mera possibilità o probabilità dell ’ esistenza del credito né, a fortiori, che il ricorrente si dichiari creditore(Cass.n. 24309 del 2011). 6.7. Né, d’altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto.Occorre, piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale e sommaria, il tribunale (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014) , che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente, con la conseguenza che: - in caso positivo, il ricorrente è senz ’ altro legittimato a proporre l’istanza di fallimento nei confronti del suo debitore; - in caso negativo, il ricorrente è privo della Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 legittimazione a proporre la domanda di fallimento, pur in presenza dei residui presupposti soggettivi ed oggettivi, sicché, a meno che non vi sia l’iniziativa di altri legittimati, il tribunale (o, in sede di accoglimento del reclamo, la corte d’appello) è tenuto ad adottare una pronuncia in rito d’inammissibilità del relativo ricorso(Cass. n. 5312 del 2020). 6.8. Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello, procedendo al doveroso accertamento in ordine all’effettiva sussistenza del credito azionato in capo alla società ricorrente, ha ritenuto di adottare la soluzione negativa per non avere la [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrato in giudizio cheil credito originariamente vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco operata in suo favore dalla predetta banca con atto del 18/7/2018. 6.9. La sentenza impugnata, in particolare, ha, sul punto, evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA] “non ha mai prodotto -ń nel presente giudizio fallimentare, ń in quello di merito - l ’ asserito contratto di cessione, ń tantomeno l ’ elenco dei crediti ivi asseritament e ceduti, tra i quali dovrebbe rientrare anche quello in origine vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’odierna reclamante” e che nulla la stessa aveva “ obiettato … alla contestazione della [OSCURATO:SOCIETA] … circa l ’ assenza in atti della effettiva classificazione “a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008” da parte della cedente della propria posizione”, in difetto di produzione della citata “raccomandata a/r di revoca e costituzione in mora del 13.03.2013”. 6.10. Rileva, tuttavia, la Corte che, come emerge dalla incontestata riproduzione in ricorso della domanda di fallimento proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , la società istante aveva Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 espressamente dedotto: -di essere “creditrice della [OSCURATO:SOCIETA] … in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della L.130/1999 del 30/04/1999, con la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].”; - che “dell ’ avvenuta cessione ̀ stata data no tizia dalla suddetta cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana n. 85 del 24/07/2018 del foglio Inserzioni ai sensi dell’art. 58 D. Lgs. n. 385/93”; - che “le proprie pretese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]” avevano origine nello “scoperto di conto corrente ordinario n. 23672 per la somma di € 247.356,17 intrattenuto dalla predetta societ̀ presso l’Agenzia con sede in Pescara della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, iscritto al n. 1812/2013 presso il Tribunale di Pescara e regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013”. 6.11. Nell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 85 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come riprodotto in ricorso, si legge, in effetti, che “(...) La societ̀ [OSCURATO:SOCIETA]. … comunica che, nell ’ ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (la “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 18 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. … tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”. 6.12. Iricorrenti, d ’ altra parte, hanno evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prodotto in giudizio tanto il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 23672, stipulato nel 1994tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la B.N.L., quanto il saldo debitore di tale conto corrente, intrattenuto dalla societ à fallita presso l’Agenzia B.N.L. con sede in Pescara, pari, alla data de l 12/4/2013, alla somma complessiva di €. 247.356,17. 6.13. Ora, non v’è dubbio che, in linea di principio,la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virt̀ di un ’ operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cos̀ Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798del 2020; più di recente, Cass.n. 4277 del 2023). 6.14. In effetti, l’art. 58 cit., lì dove consente “la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l’efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella [OSCURATO:PERSONA]; b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione previsti dall’art. 1264 c.c.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l’adempimento sia dal cedente che dal cessionario; d) Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario; e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine; f) escludendo la necessità di qualsiasi formalit à o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore delcedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. 6.15. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: ̀ per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. 6.16. A tal fine, ̀ prevista anche l ’ emanazione d ’ istruzioni da parte della Banca d’Italia, la quale, nell’esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “ i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “pù rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti”(cfr. circolare n. 229 del 21/4/1999). 6.17. La possibilitàdi fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l’individuazione dell’oggetto del contratto, non rappresenta d’altronde Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 un’anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall’art.1346 c.c., il quale, prescrivendo che l’oggetto del contratto dev’essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possaessere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. n. 31188del 2017, in motiv.). 6.18. In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31188 del 2017, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione, recante l’indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad unadelle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dello avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente … di rilevare che i crediti ceduti erano individuati,oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilit̀ di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, … “, ha, di c onseguenza, ritenuto che “ non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest’ultima trasferite all’attrice, per effetto dell’incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; conf., pì di recente, Cass. n. 4277 del 2023, la quale, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva “ritenuto l’idoneit̀ asseverativa dell ’ avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] … in ordine a plurime circostanze: l’esistenza di una cessione di crediti «in blocco» …, la chiara determinazione dell’oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l’inclusione nell’̀ mbito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestatoprecetto”). 6.19. In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze(vale a dire “… tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”), la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti(e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonerava la corte d’appello dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente(come il contratto di conto correnten. 23672, stipulato nel 1994 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la B.N.L., il saldo debitore di tale conto corrente, pari, Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 alla data del 12/4/2013, all’importo complessivo di €. 247.356,17, e la deduzione di tale credito in sede monitoria sin dal 2013 e il suo riconoscimento in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo “regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013”), se, afronte delle relative emergenzedi fatto, il credito azionato dalla Juno era, in ragione del titolo e del tempo della sua origine (“tutti i crediti… derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016” nonché (specie a fronte dell ’ insolvenza della debitrice ceduta accertata dal tribunale) della sua idoneità ad essere identificato “ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008”come “a sofferenza ” ( a prescindere, dunque, in fatto, da un’esplicita classificazione come tale ad opera della banca cedente e della mancata replica dell’istante alla contestazione sollevata sul punto dalla società resistente), compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse , al contrario, annoverabile, sotto l’uno e/o l’altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice). 6.20. In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d ’ individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa Ric. 2023n.1642 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 data ed alla possibilità di qualificare i re lativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se,
Sentenza Cassazione n. 21821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris