CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30422/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
82 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 24ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 2 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari relativamente al reato del capo 15), art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e ha annullato l’ordinanza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il reato del capo 22). 2. I ricorrenti presentano due separati ricorsi in relazione al reato del capo 15) per vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti rinunciato al motivo relativo al capo 20) per difetto di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi, relativi solo ai gravi indizi di colpevolezza,sono manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato le intercettazioni a suo carico precisando che aveva altre due sorelle e che aiutava la madre nel negozio di fiori. Il marito [OSCURATO:PERSONA] ha del pari contestato le intercettazioni a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il cospicuo compendio captativo ha consentito di accertare l’intensa attività di gestione di una piazza di spaccio da parte di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre e suocero degli odierni ricorrenti. Il Tribunale del riesame ha fatto puntuale riferimento alle intercettazioni telefoniche a carico dei prevenuti, dimostrando come il [OSCURATO:PERSONA] era costantemente a disposizione del suocero, lavorando in un’officina a fianco del negozio dei fiori dove stavano la suocera e la moglie. Anche a voler prescindere dall’episodio del capo 20) per il quale vi è stata la rinuncia al motivo, si sottolineano le conversazioni n. 363 e 364 del 10 aprile 2021 in cui l’ignoto interlocutore si era rammaricato con [OSCURATO:PERSONA] perché non l’aveva trovato in negozio e questi aveva risposto di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA], per qualsiasi cosa c’è miogenero affianco, e di seguito, ma dobbiamo mangiare qualcosa insieme o vogliamo organizzare qualche mangiata? con chiaro riferimento a un affare di droga (l’espressione era presente in numerose altre conversazioni aventi il medesimo oggetto); l’episodio del 17 aprile in cui il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver escluso di potere effettuare la cessione perché impegnato nell’officina, comunque aveva comunicato l’interesse dell’interlocutore al suocero per agevolare la conclusione della cessione; la conversazione n. 659 del 2 maggio 2021 in cui aveva utilizzato l’utenza del suocero per avvertire [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco del sodalizio, dell’assenza del suocero, e alla risposta di voler acquistare cinquanta rose, aveva risposto che avrebbe riferito tale intenzione al suocero. Per quanto riguarda la posizione della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha in particolare valorizzato le conversazioni n. 576 e 579 del 24 aprile 2021 e la n. 1023 del 17 maggio 2021 significative del suo stabile supporto alle attività illecite del sodalizio. In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra le più recenti, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno allegato elementi decisivi per disarticolare la lettura delle intercettazioni da parte del Tribunale del riesame. La circostanza che vi erano altre due sorelle è stata logicamente disattesa dai Giudici della cautela che hanno constatato che nelle intercettazioni si era parlato di [OSCURATO:PERSONA] e del genero e che non erano stati mai fatti i nomi delle altre due e dei rispettivi mariti. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della