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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 2022

Cassazione n. 02923/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONEavviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 27/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni di reclusione e 20mila euro di multa in ordine ai ascritti in rubrica.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (per essere il reato di cui all'art. 648 cod. pen. assorbito nell'ipotesi di cui all'art. 23,

I. 18 aprile 1975, n. 110).

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.1.

Riscontrato, peraltro, che il concorso tra l'art. 648 cod. pen. e l'art. 23,

I. n. 110 del 1975 risulta ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo qui da ribadire (per tutte, Sez. 1, n. 37016 del 28/5/2019, Spina, Rv. 276868).

4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 liere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONEavviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 27/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni di reclusione e 20mila euro di multa in ordine ai ascritti in rubrica. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (per essere il reato di cui all'art. 648 cod. pen. assorbito nell'ipotesi di cui all'art. 23, I. 18 aprile 1975, n. 110). 3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.1. Riscontrato, peraltro, che il concorso tra l'art. 648 cod. pen. e l'art. 23, I. n. 110 del 1975 risulta ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo qui da ribadire (per tutte, Sez. 1, n. 37016 del 28/5/2019, Spina, Rv. 276868). 4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 liere esten
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