CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 34878/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13991-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 934/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 125/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato –differenze retributive R.G.N.13991/2022 Cron. Rep. Ud11/11/2025 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2.1.2007 con mansioni di piazzista, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di pagamento del lavoro straordinario. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con tre motivi. La società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi e mancata considerazione delle difese; inoltre, violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. La difesa del ricorrente assume che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, aveva già nella prima udienza del giudizio di primo grado contestato la documentazione prodotta da controparte e compendiata nei documenti n. 10 e 11, rilevandone la provenienza unilaterale e la mancanza di data. Sostiene che i calcoli dell’orario di lavoro prestato, come eseguiti dalla società e riportati nei doc. 10 e 11, contengono errate valutazioni dei tempi di viaggio del lavoratore, della sua attività di carico e scarico del mezzo e del tempo per la compilazione della documentazione richiesta. Denuncia la violazione dell’art.116 c.p.c. per l’utilizzo a fini probatori dei documenti contestati e, comunque, provenienti da controparte e non riconosciuti dal lavoratore. 1.1 Il motivo non è fondato. La sentenza d’appello dà atto della produzione, ad opera della società, di “tutti i documenti di trasporto riferiti alle merci vendute da [OSCURATO:PERSONA] che recano, oltre alla indicazione dei singoli cespiti compravenduti, precisa indicazione del giorno e dell’orario”; rileva che da tale documentazione “si ottiene un immediato spaccato giornaliero delle attività e degli orari in cui la prestazione lavorativa del Valmaggi si è svolta in tutto il periodo di interesse”; i documenti sono “sottoscritti dallo stesso appellato (rectius: appellante) e formati all’epoca dei fatti”; tale documentazione “non (è) contestata” ed è “compendiata nei documenti 10 e 11 di parte appellata anch’essi non contestati” (sentenza appello, p. 3, ultimo cpv. e p. 4). La documentazione prodotta dalla società e consistente nei fogli, sottoscritti dal lavoratore, recanti indicazione della merce venduta, dei giorni e dell’orario di lavoro, non è stata contestata dal lavoratore; quest’ultimo, secondo quanto dal medesimo riportato a p. 11 del ricorso, ha contestato unicamente la valenza dei documenti n. 10 e 11, prospetti redatti dalla società per riassumere il contenuto della documentazione prodotta. Ove anche si riconoscesse l’avvenuta contestazione in ordine ai doc. 10 e 11, peraltro genericamente formulata, ciò non toglierebbe valore probatorio alla documentazione principale che la Corte territoriale ha giudicato idonea per negare l’avvenuto superamento del limite orario settimanale. Per il resto, le censure si rivelano inammissibili in quanto investono, nella sostanza, la valutazione delle risultanze istruttorie al di fuori del perimetro dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in una ipotesi, peraltro, di cd. doppia conforme. Non è fondata la censura di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass.n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.324 c.p.c., degli artt. 2094 e 2099 c.c., dell’art. 36 Cost., degli artt. 136, 137 e 100 c.c.n.l. Commercio e dell’art. 115 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, ex art. 360 n. 4 c.p.c. La difesa del ricorrente critica la sentenza d’appello per avere dato per acquisita la qualifica del Valmaggi come piazzista, circostanza smentita dall’ordinanza, pronunciata dal Tribunale di Forlì nel separato procedimento di impugnativa del licenziamento, che ha ritenuto applicabile al rapporto tra le parti non la specifica regolamentazione contrattuale collettiva per i piazzisti bensì il c.c.n.l. Commercio; contratto, quest’ultimo, espressamente richiamato nella lettera di assunzione e nelle buste paga e che prevede il limite orario di 40 ore settimanali. 2.1. Il motivo è inammissibile, anzitutto, per la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali, in particolare, quello della violazione di norme didiritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e delvizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti i suddetti plurimi profili mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singolecensure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art.360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle critichedel ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (v. Cass. n. 26874 del 2018). 2.2. Il motivo è inammissibile anche perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che si basa sul presupposto, oggetto di allegazione dello stesso Valmaggi nel ricorso introduttivo di primo grado, come riassunto a p. 1 del ricorso per cassazione, di “avere prestato attività lavorativa (per la [OSCURATO:SOCIETA].) dal 2.1.2007 al 26.11.2014 con la mansione di piazzista e qualifica di impiegato con inquadramento economico di IV livello del c.c.n.l. Commercio”. La decisione d’appello riconosce la qualifica di piazzista allegata dallo stesso lavoratore e il limite orario di 40 ore settimanali previsto dal c.c.n.l. Commercio pacificamente applicato al rapporto ed accerta, tenendo conto del contenuto e delle modalità della prestazione resa, il mancato svolgimento di lavoro straordinario. Gli argomenti spesi nel motivo in esame non intercettano tale percorso motivazionale ma oppongono che, applicandosi il c.c.n.l. Commercio e non il Protocollo per i piazzisti, le mansioni del lavoratore non potessero identificarsi con quelle di piazzista, dotato di discrezionalità nei tempi di lavoro, con conseguente necessità di un diverso computo dell’orario di lavoro, non epurato dalle pause, e avvenuto superamento del limite di 40 ore settimanali; in tal modo facendo illogicamente derivare dalla mancata applicazione del Protocollo per i piazzisti la negazione del fatto, pacifico, che il lavoratore svolgesse mansioni di piazzista. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 115, 116, 177, 187, 188 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste; inoltre, nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, ex art. 360 n. 4 c.p.c. Il ricorrente critica la mancata ammissione delle prove testimoniali e di una c.t.u. tecnico contabile e la valutazione fatta dai giudici di appello sulle dichiarazioni rese dagli informatori nell’ambito dell’indagine effettuata dall’Ispettorato del lavoro. 3.1. Il motivo non è fondato. Questa Corte ha precisato (Cass. n. 11457 del 2007; n. 5654 del 2017; n. 27415 del 2018) che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Tali requisiti certamente difettano nel caso in esame, non essendo neanche allegato che le prove non ammesse potessero con certezza invalidare le risultanze documentali su cui poggia la decisione d’appello. Deve, al riguardo, ribadirsi che è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, talché, la parte, con il ricorso per cassazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione delle fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 2017). 4. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso. 5. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente de