CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 17755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19041/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( avvocatod.forlano@certmail - cnf.it ; [OSCURATO:EMAIL]). -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4408/2022 depositata il 25/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 4408/2022 del 25/06/2022 con cui la Corte d’Appello di Roma ha definito il giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Suprema Corte n. 19185/2020. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 392, 393, 332, 335, 274, 101, 102, 161 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e/o all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.”. Lamenta che la corte territoriale ha errato nel non rilevare che il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in seguito alla ordinanza n. 19185/2020 della Suprema Corte di Cassazione è stato incardinato e si è svolto senza la evocazione del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA], parte del giudizio di cassazione a quo e dei precedenti gradi di merito. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2951, 2943, 1219, 1324, 1362, 1363 cod. civ., 115, 132 n. 4) cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3) cod. proc. civ.” Lamenta che la corte territoriale ha considerato la missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale valido atto interruttivo del corso della prescrizione, omettendo di indicare gli elementi fattuali in concreto valorizzati al fine di operare la corretta sussunzione della fattispecie nell’alveo dell’art. 2943 c.c., norma che per tale ragione risulta falsamente applicata. 3. Rileva il Collegio in via preliminare che pende avanti alle Sezioni Unite di questa Corte la questione se il consigliere che ha a suo tempo redatto la proposta di definizione accelerata, che vengo successivamente opposta con richiesta di decisione, possa o meno essere nominato relatore o comunque possa o meno far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. ex art. 380-bis1. cod. proc. civ. 4. Pertanto, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M