CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 48410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELLA CORTE LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti ricorsi proposti con un unico atto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte Luigi; letta /a memoria di parte civile; rilevato che è pervenuta remissione di querela con relativa accettazione; considerato che, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004,Chiasserini, Rv. 227681 - 01). Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art.129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art.152 cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 7 novembre 2023