CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 15246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; I difensori presenti informano la Corte che la ricorrente nei giorni scorsi (10 febbraio 2022) ha ottenuto la revoca della misura cautelare sostituita dal divieto di dimora in tutta la Sicilia L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, Sezione riesame, con ordinanza del 21 luglio 2021 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 30 luglio 2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagata per i reati di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3 T.U. stup. - capo 41 dal novembre del 2018 e in permanenza; esclusa l'aggravante dell'art. 416 bis 1, cod. pen. e il ruolo di organizzatore -; ai capi 42, 45, 46, 50, 52 e 53 art. 81, 110 cod. pen. e 73, T. U. stup. 2. Ricorre in cassazione l'indagata, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 74 T.U. stup. e 273 cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione della ricorrente all'associazione. L'ordinanza impugnata sui gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo dell'art. 74, T.U. stup. è affetta da grave carenza della motivazione, con l'applicazione erronea e parziale dei principi giurisprudenziali in materia. La ricorrente aveva solo singoli affari illeciti di acquisto di stupefacente con [OSCURATO:PERSONA]; i canali di rifornimento erano noti solo a [OSCURATO:PERSONA] e non alla ricorrente. Le intercettazioni richiamate non risultano sufficienti per affermare il quadro dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione della ricorrente all'associazione. I rapporti commerciali illeciti erano del tutto scollegati dal contesto associativo; l'intercettazione del 20 dicembre 2018 e quella n. prog. 370, sulla raccolta di denaro per conto del fratello Gioacchino, non risultano sufficienti per ritenere la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti della ricorrente per il reato ex art. 74 T.U. stup. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mancano gli elementi costitutivi della sua partecipazione all'associazione, l'affectio societatis, la stabilità e permanenza del vincolo associativo. La ricorrente, infatti, non ha mai detenuto droga per conto dell'associazione. 2. 2. Violazione di legge (art. 274, 275, 299 cod. proc. pen.); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla mancata applicazione dei domiciliari anche con il braccialetto elettronico. La ricorrente risulta incensurata e le eventuali esigenze cautelari possono garantirsi anche con i domiciliari con il braccialetto elettronico. Per il Tribunale del riesame, invece, ci sarebbero esigenze cautelari di reiterazione dei reati tali da non poter essere garantite se non con la grave misura della custodia in carcere. La motivazione sul punto risulta carente, contraddittoria e illogica. Non è stata valutata la personalità della ricorrente, ma solo sulla ritenuta gravità dei reati si è disposta la misura. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (sulla partecipazione all'associazione in posizione di vertice ex art. 74, T.U. stup., non contestando la ricorrente sia la sussistenza dell'associazione e sia i gravi indizi di colpevolezza dei reati ex art. 73 T.U. stup. a lei contestati nell'imputazione), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestata, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per t /( 2 ej4 etia la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale con la configurabilità del reato associativo ex art, 74 T.U. stup.; la ricorrente unitamente al marito gestiva la cassa dell'associazione. L'ordinanza analizza in maniera esaustiva le numerose intercettazioni che evidenziano indiscutibilmente le attività della ricorrente in favore del sodalizio criminale. Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. Il contenuto delle intercettazioni, come analizzato nell'ordinanza impugnata, non viene minimamente contestato. 4. 1. Comunque, poiché la ricorrente contesta solo ed esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo la custodia cautelare sarebbe comunque prevista per i reati di cui all'art. 73, T.U. stup., non contestati sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza nel ricorso in cassazione; peraltro, si discute di una quantità di stupefacente di tutto rilievo. 4. 2. Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le compete e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata. 5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, e l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro. 5. 1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali I e la tesi prospettata dalla ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 6. Anche il motivo sulle esigenze cautelari risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto. Il Tribunale del riesame adeguatamente motiva sul punto, rilevando senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come sussiste l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera C, cod. proc. pen. ovvero il pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati. Inoltre, la difesa ha dichiarato in udienza la scarcerazione della ricorrente con applicazione, comunque, del divieto di dimora. Sul concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati il Tribunale evidenzia con motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni la gravità dei fatti per i quali si procede, nella sussistenza della presunzione ex art. 275, terzo comma cod. proc. pen., i legami personali e la vasta rete dell'associazione, ormai stabilizzata nel mercato. Il Tribunale, poi, analizza in sintesi anche la non idoneità di altre misure ed in particolare gli arresti domíciliari (anche con il controllo del braccialetto elettronico) e con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, rileva come le esigenze cautelari non potrebbero garantirsi con misure meno afflittive, soprattutto se rimesse, almeno in parte, allo spontaneo adempimento dell'indagata, che non consentirebbero un adeguato controllo e finirebbero con il frustare le esigenze sottese all'applicazione della misura. In particolare, sarebbe frustata l'esigenza di recidere i contatti dell'indagata (tenuto conto della sua posizione di vertice e della gestione della cassa della società) con il vasto contesto criminale nell'ambito del quale ha operato. Con la scarcerazione della ricorrente il motivo perde di interesse. Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente ed adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale della ricorrente in relazione alle modalità del fatto e dalla personalità f dell'indagata; dalla modalità del fatto emergeva con chiarezza l'inclinazione a delinquere della ricorrente e la sua familiarità con i reati in materia di stupefacenti, oltre che con riguardo al più grave reato di cui all'art. 74, T.U. stup.; la ricorrente aveva una posizione di vertice nell'associazione. Essendo disposta misura non custodiale, non rileva la presenza dei figli della ricorrente che hanno un'età superiore ai 6 anni, come evidenziato nell'ordinanza impugnata. Del resto, la gravità dei fatti consente di ritenere l'irrogazione di una pena al di sopra del limite per la sospensione condizionale. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor