CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 1976
Cassazione n. 44783/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/07/1976 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 02/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 19/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricorrenza del sospetto di un utilizzo illecito degli arnesi rinvenuti nella vettura condotta dall'imputato; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta consapevolezza dell'imputato in relazione alla presenza sull'auto degli arnesi di causa - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inconferente. L'art. 707 CP sanziona la condotta di colui che , essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio (....) , è colto in possesso di (...) di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione . Ciò è quanto accertato nella specie; resta irrilevante, al fine della integrazione della contravvenzione in parola, la verifica di un potenziale attuale utilizzo degli arnesi. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato la circostanza che l'imputato avesse la disponibilità piena del mezzo e che gli arnesi fossero ben visibili al suo interno. Quanto alle generiche, la Corte al fine di negarle valorizza i precedenti penali e l'assenza di profili di meritevolezza. Dunque, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021