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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 00468/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18453/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Piave (VE), alla Via A quileia n. 9/A , [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 102, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 191/2024,depositata il giorno 30/04/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Roma,8 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18453/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Piave (VE), alla Via A quileia n. 9/A , [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 102, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 191/2024,depositata il giorno 30/04/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,8 genna
Decreto Cassazione n. 00468/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris