CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41375/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità del motivato provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previste dall'art. 18-ter, comma 5, Ord. pen., non è indispensabile la notifica integrale dell'atto, essendo invece sufficiente che all'interessato sia c:omunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiederne il rilascio di copia in funzione del suo eventuale reclamo (da ultimo, Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638-01); Considerato, inoltre, che il trattenimento della corrispondenza può essere giustificato da esigenze investigative, di prevenzione dei reati o di ordine e sicurezza pubblica, che, rispetto a detenuti aventi posizione giuridica "mista", sono suscettibili di diverso e peculiare apprezzamento nelle competenti sedi (giudice di cognizione e magistrato di sorveglianza), senza ché ciò necessariamente si traduca nell'irragionevolezza dell'una decisione rispetto all'altra; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis