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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33627/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1983 avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato, riducendo le pene inflitte, la sentenza del Tribunale di Catania con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 61 bis cod. pen., 73, commi 4 e 6 ed 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si è proceduto separatamente, nonché con [OSCURATO:PERSONA], illecitamente trasportato per mare e detenuto, ai fini di spaccio, kg. 10.366 di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenuta in n. 299 sacchi di iuta, trasportati a bordo della motonave 'Quest', battente bandiera olandese, con l'aggravante dell'avere contribuito alla commissione del reato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali commesse in diversi Stati, fra i quali Malta, Algeria ed Egitto.

2. Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi i difensori di fiducia degli imputati, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. L'avv.

G. Cavallaro nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., carenza di giurisdizione ai sensi dell'art. 20 cod.proc.pen.

Secondo il ricorrente la corte territoriale, in risposta al motivo di appello, avrebbe fatto mal governo delle regole che sovraintendono il radicamento della giurisdizione dello Stato italiano, in violazione dell'art. 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti, stipulata a Vienna e ratificata con legge n. 328 del 1990, art. 99 del d.P.R. 309 del 1990.

In particolare, premesso che il controllo era avvenuto in acque internazionali nei confronti di una nave battente bandiera diversa da quello dello Stato del controllo, l'ispezione era stata autorizzata dallo Stato di bandiera dell'imbarcazione (Regno dei [OSCURATO:PERSONA]), ma non era seguito un atto autorizzatorio al compimento degli atti conseguenti.

In assenza di tale atto autorizzatorio, come richiesto dalla normativa della Convenzione, non potrebbe dirsi radicata la giurisdizione italiana, giurisdizione che sarebbe appartenuta ai [OSCURATO:PERSONA].

E ciò in linea con una pronuncia di Questa corte di legittimità nel 2019, che in un caso simile, aveva negato la giurisdizione italiana sul rilievo che in base alle norme della Convenzione, i controlli e i poteri da parte dello Stato interveniente destinati ad interferire con la navigazione in alto mare di navi private sono inderogabilmente vincolati al consenso discrezionale dello Stato della bandiera e vanno necessariamente modulati nella falsariga dello specifico contenuto dell'autorizzazione preventiva da esso rilasciata.

Quanto al caso in esame, difetterebbe tale autorizzazione, essendo intervenuta una mera autorizzazione all'abbordaggio e una volta trovato lo stupefacente si sarebbe dovuto richiedere una successiva autorizzazione all'emissione del provvedimento cautelare direttamente allo Stato della bandiera, non potendo questa essere ritenuta implicitamente concessa con la prima autorizzazione all'ispezione.

Da cui l'illegittima conduzione dell'imbarcazione nel porto di Catania ove si sarebbe radicata la giurisdizione dello Stato italiano, operando una forzatura delle disposizioni internazionali, senza che poi venisse comunicato ai [OSCURATO:PERSONA] alcuna indicazione onde consentire di esercitare la propria giurisdizione nei successivi 14 giorni.

Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.c) cod.proc.pen., art. 179 cod.proc.pen.

Nullità della sentenza per assenza del difensore di fiducia all'udienza di discussione del 19/05/2020, incompatibilità del nominato avv. [OSCURATO:PERSONA] a ricoprire l'incarico di difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen.

La difesa aveva avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento stante l'emergenza pandennica e la difficoltà di raggiungere Catania da Roma, il Tribunale avrebbe respinto l'istanza difensiva ed avrebbe nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio, nonostante questi avesse rinunciato al mandato difensivo nell'interesse dell'imputato e fosse incompatibile ad assumere l'incarico difensivo.

L'assenza del difensore di fiducia legittimamente impedito e sostituito con un difensore incompatibile determinerebbe una nullità assoluta della sentenza di primo grado che dovrebbe essere annullata.

Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., omessa notificazione al difensore del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stato disposto il rinvio del procedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'affermazione della responsabilità e all'assenza di prova dell'elemento psicologico del reato.

La corte territoriale avrebbe mal interpretato gli elementi costitutivi del reato per avere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo sulla scorta delle sole dichiarazioni di altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto nel procedimento separato, capitano della motonave e in assenza di riscontri alle sue dichiarazioni.

La corte territoriale, e prima il Tribunale, avrebbero contraddittoriamente ritenuto veridica la versione resa dal [OSCURATO:PERSONA] e inattendibile quella del ricorrente in modo poco convincente in un contesto nel quale le dichiarazioni di questi, quantomeno sotto il profilo della genuinità, sarebbero poco convincenti sulle ragioni addotte sulla circostanza che aveva scattato delle fotografie per documentare le operazioni di carico dello stupefacente e per precostituirsi una prova utile per denunciare i fatti all'arrivo sulla terraferma.

Sarebbe piuttosto credibile l'alternativa versione secondo cui il capitano [OSCURATO:PERSONA] fotografasse il momento del carico per informare chi di dovere.

A fronte di alternative ipotesi ricostruttive, la corte territoriale avrebbe confermato quella del Tribunale con motivazione meramente adesiva, dunque non sarebbe stata raggiunta la prova piena dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente.

Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. L'Avv.

A. D'Amico, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza di gravi precisi e concordanti indizi di colpevolezza del ricorrente quale concorrente nella detenzione e trasporto della sostanza stupefacente.

I giudici territoriali avrebbero ritenuto integrato il concorso dell'imputato nel reato contestato valorizzando unicamente le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] prive di riscontri estrinseci sulla colpevolezza del ricorrente.

La responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso richiede un sufficiente apporto consapevole e la volontà di contribuire anche solo agevolando la commissione del delitto.

Nel caso di specie la Corte d'appello avrebbe desunto la sussistenza del dolo nel reato concorsuale dal solo apporto materiale ovvero dalla mera presenza a bordo del ricorrente e cioè sovrapponendo erroneamente l'accertamento in ordine all'aspetto psicologico a quello inerente all'elemento oggettivo.

La motivazione sarebbe così apparente, illogica e fondata su sospetti congetture e non su indizi gravi precisi e concordanti.

Il giudice avrebbe, inoltre, errato nel procedimento di valutazione della portata degli indizi e nella corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei dati probatori, violando altresì il dettato di cui all'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., avendo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità un unico indizio: le dichiarazioni del coimputato in assenza di ulteriori elementi indiziari gravi precisi e concordanti.

Col secondo motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 lettera b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato sulla base delle seguenti ragioni.

5. Il primo motivo del ricorrente con cui deduce il difetto della giurisdizione italiana non è fondato.

Premesso che la questione sollevata è già stata affrontata con la sentenza di Questa Corte di legittimità Sez. 4, n. 30228/2021, emessa nel procedimento separato nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte ritiene che la questione di difetto di giurisdizione non sia fondata sulla base di ragioni parzialmente diverse da quelle indicate nella sentenza citata.

Per un corretto inquadramento normativo della questione sottoposta a scrutinio, occorre muovere dall'art. 99 comma 2, del d.P.R. 309/1990, con cui si stabilisce che le modalità di esercizio dei poteri di polizia sulle navi estere in acque non territoriali, di cui si sospetti il coinvolgimento in attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti - fermi restando gli ampi poteri (controllo, visita, ispezione, fermo e dirottamento), ovunque esercitati (acque interne, mare territoriale ed acque internazionali), nei confronti delle navi nazionali — sono regolate dalle norme dell'ordinamento internazionale e segnatamente, dall'art. 87 della Convenzione sul Diritto del Mare firmata a [OSCURATO:PERSONA] nel 1982 -recepita in Italia con la legge n. 689 del 2 dicembre 1994 che, stabilisce il principio generale della libertà di navigazione in acque internazionali e, dall'art. 92, secondo cui lo Stato della bandiera è il solo soggetto legittimato ad esercitare poteri coercitivi nei confronti delle navi iscritte nei propri registri; con gli artt. 110 e 111 della Convezione, vengono regolamentati il diritto di visita in acque internazionali e quello di abbordaggio, consentiti nelle limitate ipotesi espressamente richiamate dalle norme.

Nello specifico e per quanto qui di interesse, vengono in rilievo le norme della Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, avente ad oggetto la promozione della cooperazione fra gli Stati in materia di repressione del traffico illecito di stupefacenti, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 328 del 5 novembre 1990, art. 17, paragrafo 1 secondo cui "[OSCURATO:PERSONA] cooperano, in tutta la misura del possibile, in vista di porre fine al traffico illecito via mare, in conformità con il diritto internazionale del mare".

Le modalità di collaborazione rivolte a reprimere l'attività illecita sono disciplinate dai successivi commi 2 e 3, e quanto al caso di nave sospetta che batte bandiera diversa da quello dello Stato che intende intervenire, la norma prevede una disciplina di intervento che impone la conferma dell'immatricolazione dell'imbarcazione da parte dello Stato di cui essa batte bandiera e la richiesta di consenso all'intervento nei limiti di cui al comma 4 della medesima disposizione.

In particolare, testualmente il terzo paragrafo dell'art. 17 prevede che «[OSCURATO:PERSONA] che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che esercita la libertà di navigazione conformemente al diritto internazionale e che inalbera la bandiera o porta l'immatricolazione di un'altra Parte, pratichi un traffico illecito può notificarlo allo Stato di bandiera, domandare conferma dell'immatricolazione e, se questa è 2A1 confermata, chiedere a questo Stato l'autorizzazione di prendere misure appropriate nei confronti di questa nave».

Il quarto paragrafo, invece, dispone che: «Conformemente con le disposizioni del paragrafo 3, con i trattati in vigore tra di loro o con ogni altro accordo o intesa stipulati tra queste Parti, lo Stato di bandiera può in particolare autorizzare lo Stato richiedente a: a) fermare la nave in alto mare per ispezionarla; b) visitare la nave; c) se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico».

6. Come osservato dal Procuratore generale, vige, dunque, un vincolo non derogabile al consenso discrezionale dello Stato di bandiera sull'esercizio di controlli e di poteri di interferenza da parte dello Stato interveniente.

Siffatto consenso deve esprimersi, come già sottolineato da questa Corte di legittimità "sulla falsariga dello specifico contenuto della autorizzazione preventiva da esso rilasciata", sicché "allo stato attuale ogni forma di intervento unilaterale finalizzato alla repressione del narcotraffico in alto mare non può prescindere da un rapporto collaborazione con lo Stato di bandiera della nave sospetta se questa è di nazionalità diversa da quella della nave inquirente" (Sez. 4, n. 13596 del 20/02/2019, Rv. 276578 - 01).

7. Così delineata la complessiva disciplina regolante i rapporti fra gli Stati sottoscrittori delle convenzioni, la questione si incentra sulla valutazione, nel caso concreto e sulla base degli atti di causa, se vi sia stata o meno, come sostenuto dalla Corte territoriale e contestato dai ricorrenti, la rinuncia del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] alla giurisdizione preferenziale sull'imbarcazione battente bandiera olandese, legittimante l'operato delle Forze dell'ordine italiane che a seguito di abbordaggio dell'imbarcazione M/Y Quest, cui seguirono il controllo, la perquisizione, effettuarono il sequestro dello stupefacente e l'arresto di tutti i nove membri dell'equipaggio.

8. Ora, la corte territoriale, sulla scorta dei dati documentali ha così ricostruito la scansione temporale degli atti intervenuti tra le due A.G.

Dapprima è intervenuta un'autorizzazione anticipata in via d'urgenza del 31 maggio 2018, contenuta in una e-mail datata 31 maggio 2018, inviata da un referente del Procuratore (sig. [OSCURATO:PERSONA]) cui aveva fatto seguito il documento autorizzativo formale datato 4 giugno 2018.

Nel lasso temporale si pone un ulteriore momento di interlocuzione fra le due autorità giudiziarie, costituito da un'altra e-mail, inviata il 2 giugno 2018, dal Procuratore Generale presso l'Ufficio nazionale dei Procuratori dei [OSCURATO:PERSONA] ed al Procuratore investito dell'affare presso la D.D.A. della Procura di Catania, in cui il primo rassicura il secondo di avere ricevuto la sua richiesta in data 31 maggio 2018 e di avere provveduto a concedere l'autorizzazione alle operazioni sulla nave Quest, precisando che l'autorizzazione 'formale' sarebbe pervenuta all'autorità richiedente il lunedì successivo, 4 giugno 2018.

L'atto di consenso pervenuto il 4 giugno 2018 assente a che le autorità di controllo italiane possano 'fermare, salire a bordo e perquisire la nave olandese Quest mentre la nave rimane in alto mare precisando che 'se viene trovata prova del coinvolgimento del traffico illecito' le autorità italiane potranno 'adottare le misure appropriate in relazione alla nave, persone e merci a bordo'.

La validità temporale dell'atto autorizzativo è stabilita in otto giorni decorrenti dal 31 maggio 2018.

A ciò il medesimo atto aggiunge che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eventualmente esercitato la propria giurisdizione preferenziale al più tardi entro il quattordicesimo giorno dal ricevimento della sintesi delle prove e che l'assenza di comunicazione da parte dell'autorità olandese a quella italiana, entro quel termine, avrebbe dovuto intendersi come rinuncia alla giurisdizione preferenziale (cfr. pag. 4).

Tutto ciò premesso, ciò che rileva è la sussistenza o meno della rinuncia all'esercizio della giurisdizione del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] che, qualora ritenuta sussistente, in applicazione delle convenzioni internazionali radica la giurisdizione dello Stato italiano, non venendo in rilievo il contenuto dei precedenti atti autorizzatori, peraltro esistenti e validi nel caso in esame, come sostiene la difesa.

Consegue che, a fronte della mancata comunicazione dell'Autorità giudiziale del [OSCURATO:PERSONA] di voler esercitare la giurisdizione entro il termine di quattordici giorni, la corte territoriale ha ritenuto che lo Stato italiano avesse legittimamente esercitato la giurisdizione italiana in presenza di rinuncia alla propria giurisdizione non avendo esercitato la giurisdizione preferenziale lo Stato della bandiera.

In virtù degli artt. 5 e 7 cod.pen., a mente del quale è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un reato per il quale le convenzioni internazionali stabiliscono l'applicazione della legge italiana, la giurisdizione dello Stato italiano è stata correttamente ritenuta dai giudici del merito.

9. Anche il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati.

Risulta dagli atti che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato istanza di rinvio per legittimo impedimento a partecipare all'udienza del 21 aprile 2020 e che il Tribunale aveva respinto l'istanza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.l. n. 23 del 2020, perché si trattava di processo con detenuti con decorrenza termini di custodia cautelare nei sei mesi successivi all'il. maggio 2020, ma aveva comunque rinviato il processo per la discussione all'udienza del 19 maggio 2020.

In questa udienza, aveva nuovamente respinto l'istanza di legittimo impedimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva nominato, ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio presente in aula che rassegnava le conclusioni anche per il [OSCURATO:PERSONA].

Ciò premesso, la nullità della sentenza per assenza del difensore di fiducia all'udienza del 19 maggio 2020 non è fondata.

La corte territoriale ha correttamente rilevato che non costituiva legittimo impedimento quello rappresentato dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, per l'udienza del 19 maggio 2020, posto che i movimenti sul territorio nazionale durante la pandemia da Covid 19 erano comunque consentiti per ragioni di lavoro, oltre tutto, in una fase successiva all'il maggio 2020; che correttamente il Tribunale aveva nominato un difensore d'ufficio, immediatamente reperibile, individuato nell'avv.

A. Borello che aveva rinunciato al mandato difensivo del ricorrente in data 16 aprile 2020, quattro giorni prima della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, ma che era a conoscenza degli atti si da garantire una adeguata difesa, e che, in modo altrettanto corretto, il Tribunale aveva ritenuto non sussistente una situazione di incompatibilità ad assumere la difesa da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod.proc.pen. in presenza di rinuncia al mandato difensivo e di nomina non fiduciaria ma d'ufficio.

Attesi i differenti presupposti della difesa di fiducia e di quella d'ufficio, non può dirsi illegittima la designazione, da parte del giudice, come difensore d'ufficio, del medesimo legale che, già investito di mandato fiduciario, vi aveva rinunciato, restando peraltro tenuto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., a continuare, "medio tempore", ad assicurare la difesa della parte (Sez. 1, n. 4036 del 27/03/1996, Dorigo, Rv. 204213 - 01) ed è legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato, rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del legale da lui designato, del medesimo professionista, salva l'ipotesi di incompatibilità idonea a pregiudicare l'utile esercizio della difesa medesima, che deve essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice, a nulla rilevando la mancata iscrizione del designato nell'apposito albo di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8152 del 29/01/2004, Troina, Rv. 227513 - 01).

Peraltro, osserva il Collegio, che il difensore d'ufficio nominato avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto un termine a difesa e che nessun "vulnus" può discendere dal fatto che la parte sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale.

Nessuna violazione del diritto di difesa è prospettabile.

Allo stesso modo non è fondata l'ulteriore censura di nullità per mancanza di notificazione del verbale di udienza di rinvio del 21 aprile 2020 tenuto conto, come ha correttamente evidenziato la corte territoriale, che la notificazione non era dovuta in presenza di rinvio a richiesta dei difensori e segnatamente dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] la cui istanza di rinvio per legittimo impedimento era stata respinta (il relativo provvedimento comunicato alle parti), sicchè non si trattava, come scrive la corte territoriale a pag. 5, di un rinvio d'ufficio, bensì di un rinvio a richiesta di parte a data fissa (quella del 19 maggio 2020).

10. Nel merito il ricorso non ha miglior sorte risultando anche in parte inammissibile poiché diretto a rimettere in discussione la valutazione delle prove con la prospettazione di un'alternativa ricostruzione.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, che in presenza di c.d. doppia conforme sì salda con quella impugnata divenendo un unico complesso argonnentativo, contrariamente all'assunto difensivo, non si basa sulle mere dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che hanno trovato formidabile riscontro, come si avrà modo di dire, nella documentazione realizzata dallo stesso che aveva ripreso le fasi del carico dello stupefacente in alto mare mediante trasbordo da un gommone, circostanza non contestata dal ricorrente che prospetta l'alternativa ricostruzione che poggia sulle dichiarazioni degli altri coimputati giudicati separatamente.

Orbene, secondo la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA], che aveva accettato l'imbarco quale comandante della motonave Quest per C 4.000 mensili, si era recato a Malta ove veniva raggiunto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e in quell'occasione gli veniva comunicato il cambio di bandiera dell'unità navale con relativa modifica dei segni identificativi esteriori e al sistema informatico A.I.S., e poi erano salpati senza attendere l'arrivo della documentazione che riportava le modifiche apportate.

Dopo la partenza avvenuta il 22 maggio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] veniva esautorato nei poteri di comandante che venivano esercitati dal Bonello spalleggiato dai due imputati egiziani e dall'olandese Groeneweg (tutti giudicati separatamente).

In data 23 maggio 2020, alle ore 4,00 veniva svegliato e minacciato dall'egiziano [OSCURATO:PERSONA] e dal Bonello che lo prendeva in ostaggio e gli intimava di modificare la rotta di destinazione verso Gaza (Algeria); giunti al largo dell'Algeria il Bonello gli intimava di ridurre la velocità mentre il Groeneweg era costantemente al telefono satellitare, indi girava la nave per consentire l'abbordaggio di due gommoni sopraggiunti a bordo dei quali salivano sia il Groeneweg che il Bonello. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva in plancia a governare la nave e riusciva ad effettuare la documentazione fotografica del carico dello stupefacente mediante trasbordo dei 'sacchi di juta che lo contenevano dai gommoni alla nave.

Indi il Bonello indicava la nuova rotta, cancellava le rotte effettuate sino a quando la marcia veniva interrotta per l'intervento della polizia giudiziaria che dopo l'abbordaggio, rinveniva e sequestrata lo stupefacente e arrestava tutti gli occupanti della nave.

11. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato riscontro, secondo la sentenza impugnata, nella documentazione fotografica che dimostra la partecipazione con un ruolo di primo piano del Bonello, nell'importazione dello stupefacente essendo egli direttamente coinvolto nelle operazioni di carico di questo, dopo che aveva dato indicazioni per condurre la nave sul luogo del trasbordo, ma anche nelle dichiarazioni, neppure contestate dalla difesa, degli altri coimputati giudicati separatamente e segnatamente in quelle di Ennirosnnanov che aveva dichiarato di aver ricevuto l'ordine di collaborare al trasbordo della merce proprio dal Bonello che aveva requisito telefoni cellulari di tutti per evitare comunicazione e dava indicazioni dove collocare la merce, come confermato anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta di tale compendio probatorio la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in relazione alla partecipazione del Bonello nell'importazione dei dieci chilogrammi di sostanza stupefacente tipo hashish.

12. Infine, la censura in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata ed anche perplessa dal momento che il ricorrente si limita ad osservare che alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. la corte d'appello avrebbe potuto concedere le menzionate attenuanti che, invece, sono state negate in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, neppure evidenziati nel ricorso per cassazione, non essendo sufficiente la mera incensuratezza.

Motivazione congrua e corretta in diritto.

13. Per tali ragioni si impone il rigetto del ricorso e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

14. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata e, in altra parte, a enunciare principi giurisprudenziali senza confronto con la decisione impugnata.

L'affermazione di responsabilità del Elbosaty per concorso nell'importazione del quantitativo di hashish, oggetto di doppio conforme accertamento, poggia su un coacervo di elementi probatori che i giudici del merito hanno ritenuto adeguati e congrui per configurare la partecipazione concorsuale del predetto nel reato.

Richiamata la ricostruzione dei fatti esposta al par. 10 e 11 con riguardo alla posizione del Bonello, deve osservarsi che, in relazione alla part. ecipazione dell'Elbosaty, la sentenza impugnata, a pag. 15, in un contesto pacifico di condotta materiale concorsuale avendo preso parte, l'imputato, nelle operazioni di trasbordo del carico di stupefacente sulla nave, mette in rilievo, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, le circostanze secondo cui l'imputato era rimasto indifferente alla direttive impartitegli (trasbordo in alto mare di colli da gommoni) in un contesto fattuale fortemente indicativo dello svolgimento di attività illecita, parimenti significativo, è stato ritenuto dai giudici territoriali, il luogo di occultamento dei colli portati a bordo (in una cella frigorifero occultati da confezioni di acqua e all'interno di un gavone di prua), i contatti diretti tra l'imputato a [OSCURATO:PERSONA] e con le medesime utenze telefoniche contattate dal Bonello nel giorni immediatamente antecedenti ai fatti, circostanze quest'ultime neppure censurate.

La motivazione è congrua, aderente al dato probatorio e per nulla manifestamente illogica e/o contraddittoria.

15. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come i. argomentato per la posizione del Bonello, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, che neppure sono evidenziati nel ricorso per cassazione, non essendo sufficiente la mera incensuratezza.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).

Motivazione congrua e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente enuncia, in via meramente generica, quali elementi positivi di valutazione, l'incensuratezza, le condizioni di vita antecedente al reato e i motivi a delinquere.

16. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1983 avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato, riducendo le pene inflitte, la sentenza del Tribunale di Catania con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 61 bis cod. pen., 73, commi 4 e 6 ed 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si è proceduto separatamente, nonché con [OSCURATO:PERSONA], illecitamente trasportato per mare e detenuto, ai fini di spaccio, kg. 10.366 di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenuta in n. 299 sacchi di iuta, trasportati a bordo della motonave 'Quest', battente bandiera olandese, con l'aggravante dell'avere contribuito alla commissione del reato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali commesse in diversi Stati, fra i quali Malta, Algeria ed Egitto. 2. Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi i difensori di fiducia degli imputati, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. L'avv. G. Cavallaro nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., carenza di giurisdizione ai sensi dell'art. 20 cod.proc.pen. Secondo il ricorrente la corte territoriale, in risposta al motivo di appello, avrebbe fatto mal governo delle regole che sovraintendono il radicamento della giurisdizione dello Stato italiano, in violazione dell'art. 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti, stipulata a Vienna e ratificata con legge n. 328 del 1990, art. 99 del d.P.R. 309 del 1990. In particolare, premesso che il controllo era avvenuto in acque internazionali nei confronti di una nave battente bandiera diversa da quello dello Stato del controllo, l'ispezione era stata autorizzata dallo Stato di bandiera dell'imbarcazione (Regno dei [OSCURATO:PERSONA]), ma non era seguito un atto autorizzatorio al compimento degli atti conseguenti. In assenza di tale atto autorizzatorio, come richiesto dalla normativa della Convenzione, non potrebbe dirsi radicata la giurisdizione italiana, giurisdizione che sarebbe appartenuta ai [OSCURATO:PERSONA]. E ciò in linea con una pronuncia di Questa corte di legittimità nel 2019, che in un caso simile, aveva negato la giurisdizione italiana sul rilievo che in base alle norme della Convenzione, i controlli e i poteri da parte dello Stato interveniente destinati ad interferire con la navigazione in alto mare di navi private sono inderogabilmente vincolati al consenso discrezionale dello Stato della bandiera e vanno necessariamente modulati nella falsariga dello specifico contenuto dell'autorizzazione preventiva da esso rilasciata. Quanto al caso in esame, difetterebbe tale autorizzazione, essendo intervenuta una mera autorizzazione all'abbordaggio e una volta trovato lo stupefacente si sarebbe dovuto richiedere una successiva autorizzazione all'emissione del provvedimento cautelare direttamente allo Stato della bandiera, non potendo questa essere ritenuta implicitamente concessa con la prima autorizzazione all'ispezione. Da cui l'illegittima conduzione dell'imbarcazione nel porto di Catania ove si sarebbe radicata la giurisdizione dello Stato italiano, operando una forzatura delle disposizioni internazionali, senza che poi venisse comunicato ai [OSCURATO:PERSONA] alcuna indicazione onde consentire di esercitare la propria giurisdizione nei successivi 14 giorni. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.c) cod.proc.pen., art. 179 cod.proc.pen. Nullità della sentenza per assenza del difensore di fiducia all'udienza di discussione del 19/05/2020, incompatibilità del nominato avv. [OSCURATO:PERSONA] a ricoprire l'incarico di difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen. La difesa aveva avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento stante l'emergenza pandennica e la difficoltà di raggiungere Catania da Roma, il Tribunale avrebbe respinto l'istanza difensiva ed avrebbe nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio, nonostante questi avesse rinunciato al mandato difensivo nell'interesse dell'imputato e fosse incompatibile ad assumere l'incarico difensivo. L'assenza del difensore di fiducia legittimamente impedito e sostituito con un difensore incompatibile determinerebbe una nullità assoluta della sentenza di primo grado che dovrebbe essere annullata. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., omessa notificazione al difensore del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stato disposto il rinvio del procedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'affermazione della responsabilità e all'assenza di prova dell'elemento psicologico del reato. La corte territoriale avrebbe mal interpretato gli elementi costitutivi del reato per avere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo sulla scorta delle sole dichiarazioni di altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto nel procedimento separato, capitano della motonave e in assenza di riscontri alle sue dichiarazioni. La corte territoriale, e prima il Tribunale, avrebbero contraddittoriamente ritenuto veridica la versione resa dal [OSCURATO:PERSONA] e inattendibile quella del ricorrente in modo poco convincente in un contesto nel quale le dichiarazioni di questi, quantomeno sotto il profilo della genuinità, sarebbero poco convincenti sulle ragioni addotte sulla circostanza che aveva scattato delle fotografie per documentare le operazioni di carico dello stupefacente e per precostituirsi una prova utile per denunciare i fatti all'arrivo sulla terraferma. Sarebbe piuttosto credibile l'alternativa versione secondo cui il capitano [OSCURATO:PERSONA] fotografasse il momento del carico per informare chi di dovere. A fronte di alternative ipotesi ricostruttive, la corte territoriale avrebbe confermato quella del Tribunale con motivazione meramente adesiva, dunque non sarebbe stata raggiunta la prova piena dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente. Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. L'Avv. A. D'Amico, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza di gravi precisi e concordanti indizi di colpevolezza del ricorrente quale concorrente nella detenzione e trasporto della sostanza stupefacente. I giudici territoriali avrebbero ritenuto integrato il concorso dell'imputato nel reato contestato valorizzando unicamente le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] prive di riscontri estrinseci sulla colpevolezza del ricorrente. La responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso richiede un sufficiente apporto consapevole e la volontà di contribuire anche solo agevolando la commissione del delitto. Nel caso di specie la Corte d'appello avrebbe desunto la sussistenza del dolo nel reato concorsuale dal solo apporto materiale ovvero dalla mera presenza a bordo del ricorrente e cioè sovrapponendo erroneamente l'accertamento in ordine all'aspetto psicologico a quello inerente all'elemento oggettivo. La motivazione sarebbe così apparente, illogica e fondata su sospetti congetture e non su indizi gravi precisi e concordanti. Il giudice avrebbe, inoltre, errato nel procedimento di valutazione della portata degli indizi e nella corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei dati probatori, violando altresì il dettato di cui all'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., avendo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità un unico indizio: le dichiarazioni del coimputato in assenza di ulteriori elementi indiziari gravi precisi e concordanti. Col secondo motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 lettera b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato sulla base delle seguenti ragioni. 5. Il primo motivo del ricorrente con cui deduce il difetto della giurisdizione italiana non è fondato. Premesso che la questione sollevata è già stata affrontata con la sentenza di Questa Corte di legittimità Sez. 4, n. 30228/2021, emessa nel procedimento separato nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ritiene che la questione di difetto di giurisdizione non sia fondata sulla base di ragioni parzialmente diverse da quelle indicate nella sentenza citata. Per un corretto inquadramento normativo della questione sottoposta a scrutinio, occorre muovere dall'art. 99 comma 2, del d.P.R. 309/1990, con cui si stabilisce che le modalità di esercizio dei poteri di polizia sulle navi estere in acque non territoriali, di cui si sospetti il coinvolgimento in attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti - fermi restando gli ampi poteri (controllo, visita, ispezione, fermo e dirottamento), ovunque esercitati (acque interne, mare territoriale ed acque internazionali), nei confronti delle navi nazionali — sono regolate dalle norme dell'ordinamento internazionale e segnatamente, dall'art. 87 della Convenzione sul Diritto del Mare firmata a [OSCURATO:PERSONA] nel 1982 -recepita in Italia con la legge n. 689 del 2 dicembre 1994 che, stabilisce il principio generale della libertà di navigazione in acque internazionali e, dall'art. 92, secondo cui lo Stato della bandiera è il solo soggetto legittimato ad esercitare poteri coercitivi nei confronti delle navi iscritte nei propri registri; con gli artt. 110 e 111 della Convezione, vengono regolamentati il diritto di visita in acque internazionali e quello di abbordaggio, consentiti nelle limitate ipotesi espressamente richiamate dalle norme. Nello specifico e per quanto qui di interesse, vengono in rilievo le norme della Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, avente ad oggetto la promozione della cooperazione fra gli Stati in materia di repressione del traffico illecito di stupefacenti, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 328 del 5 novembre 1990, art. 17, paragrafo 1 secondo cui "[OSCURATO:PERSONA] cooperano, in tutta la misura del possibile, in vista di porre fine al traffico illecito via mare, in conformità con il diritto internazionale del mare". Le modalità di collaborazione rivolte a reprimere l'attività illecita sono disciplinate dai successivi commi 2 e 3, e quanto al caso di nave sospetta che batte bandiera diversa da quello dello Stato che intende intervenire, la norma prevede una disciplina di intervento che impone la conferma dell'immatricolazione dell'imbarcazione da parte dello Stato di cui essa batte bandiera e la richiesta di consenso all'intervento nei limiti di cui al comma 4 della medesima disposizione. In particolare, testualmente il terzo paragrafo dell'art. 17 prevede che «[OSCURATO:PERSONA] che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che esercita la libertà di navigazione conformemente al diritto internazionale e che inalbera la bandiera o porta l'immatricolazione di un'altra Parte, pratichi un traffico illecito può notificarlo allo Stato di bandiera, domandare conferma dell'immatricolazione e, se questa è 2A1 confermata, chiedere a questo Stato l'autorizzazione di prendere misure appropriate nei confronti di questa nave». Il quarto paragrafo, invece, dispone che: «Conformemente con le disposizioni del paragrafo 3, con i trattati in vigore tra di loro o con ogni altro accordo o intesa stipulati tra queste Parti, lo Stato di bandiera può in particolare autorizzare lo Stato richiedente a: a) fermare la nave in alto mare per ispezionarla; b) visitare la nave; c) se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico». 6. Come osservato dal Procuratore generale, vige, dunque, un vincolo non derogabile al consenso discrezionale dello Stato di bandiera sull'esercizio di controlli e di poteri di interferenza da parte dello Stato interveniente. Siffatto consenso deve esprimersi, come già sottolineato da questa Corte di legittimità "sulla falsariga dello specifico contenuto della autorizzazione preventiva da esso rilasciata", sicché "allo stato attuale ogni forma di intervento unilaterale finalizzato alla repressione del narcotraffico in alto mare non può prescindere da un rapporto collaborazione con lo Stato di bandiera della nave sospetta se questa è di nazionalità diversa da quella della nave inquirente" (Sez. 4, n. 13596 del 20/02/2019, Rv. 276578 - 01). 7. Così delineata la complessiva disciplina regolante i rapporti fra gli Stati sottoscrittori delle convenzioni, la questione si incentra sulla valutazione, nel caso concreto e sulla base degli atti di causa, se vi sia stata o meno, come sostenuto dalla Corte territoriale e contestato dai ricorrenti, la rinuncia del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] alla giurisdizione preferenziale sull'imbarcazione battente bandiera olandese, legittimante l'operato delle Forze dell'ordine italiane che a seguito di abbordaggio dell'imbarcazione M/Y Quest, cui seguirono il controllo, la perquisizione, effettuarono il sequestro dello stupefacente e l'arresto di tutti i nove membri dell'equipaggio. 8. Ora, la corte territoriale, sulla scorta dei dati documentali ha così ricostruito la scansione temporale degli atti intervenuti tra le due A.G. Dapprima è intervenuta un'autorizzazione anticipata in via d'urgenza del 31 maggio 2018, contenuta in una e-mail datata 31 maggio 2018, inviata da un referente del Procuratore (sig. [OSCURATO:PERSONA]) cui aveva fatto seguito il documento autorizzativo formale datato 4 giugno 2018. Nel lasso temporale si pone un ulteriore momento di interlocuzione fra le due autorità giudiziarie, costituito da un'altra e-mail, inviata il 2 giugno 2018, dal Procuratore Generale presso l'Ufficio nazionale dei Procuratori dei [OSCURATO:PERSONA] ed al Procuratore investito dell'affare presso la D.D.A. della Procura di Catania, in cui il primo rassicura il secondo di avere ricevuto la sua richiesta in data 31 maggio 2018 e di avere provveduto a concedere l'autorizzazione alle operazioni sulla nave Quest, precisando che l'autorizzazione 'formale' sarebbe pervenuta all'autorità richiedente il lunedì successivo, 4 giugno 2018. L'atto di consenso pervenuto il 4 giugno 2018 assente a che le autorità di controllo italiane possano 'fermare, salire a bordo e perquisire la nave olandese Quest mentre la nave rimane in alto mare precisando che 'se viene trovata prova del coinvolgimento del traffico illecito' le autorità italiane potranno 'adottare le misure appropriate in relazione alla nave, persone e merci a bordo'. La validità temporale dell'atto autorizzativo è stabilita in otto giorni decorrenti dal 31 maggio 2018. A ciò il medesimo atto aggiunge che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eventualmente esercitato la propria giurisdizione preferenziale al più tardi entro il quattordicesimo giorno dal ricevimento della sintesi delle prove e che l'assenza di comunicazione da parte dell'autorità olandese a quella italiana, entro quel termine, avrebbe dovuto intendersi come rinuncia alla giurisdizione preferenziale (cfr. pag. 4). Tutto ciò premesso, ciò che rileva è la sussistenza o meno della rinuncia all'esercizio della giurisdizione del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] che, qualora ritenuta sussistente, in applicazione delle convenzioni internazionali radica la giurisdizione dello Stato italiano, non venendo in rilievo il contenuto dei precedenti atti autorizzatori, peraltro esistenti e validi nel caso in esame, come sostiene la difesa. Consegue che, a fronte della mancata comunicazione dell'Autorità giudiziale del [OSCURATO:PERSONA] di voler esercitare la giurisdizione entro il termine di quattordici giorni, la corte territoriale ha ritenuto che lo Stato italiano avesse legittimamente esercitato la giurisdizione italiana in presenza di rinuncia alla propria giurisdizione non avendo esercitato la giurisdizione preferenziale lo Stato della bandiera. In virtù degli artt. 5 e 7 cod.pen., a mente del quale è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un reato per il quale le convenzioni internazionali stabiliscono l'applicazione della legge italiana, la giurisdizione dello Stato italiano è stata correttamente ritenuta dai giudici del merito. 9. Anche il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati. Risulta dagli atti che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato istanza di rinvio per legittimo impedimento a partecipare all'udienza del 21 aprile 2020 e che il Tribunale aveva respinto l'istanza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.l. n. 23 del 2020, perché si trattava di processo con detenuti con decorrenza termini di custodia cautelare nei sei mesi successivi all'il. maggio 2020, ma aveva comunque rinviato il processo per la discussione all'udienza del 19 maggio 2020. In questa udienza, aveva nuovamente respinto l'istanza di legittimo impedimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva nominato, ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio presente in aula che rassegnava le conclusioni anche per il [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, la nullità della sentenza per assenza del difensore di fiducia all'udienza del 19 maggio 2020 non è fondata. La corte territoriale ha correttamente rilevato che non costituiva legittimo impedimento quello rappresentato dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, per l'udienza del 19 maggio 2020, posto che i movimenti sul territorio nazionale durante la pandemia da Covid 19 erano comunque consentiti per ragioni di lavoro, oltre tutto, in una fase successiva all'il maggio 2020; che correttamente il Tribunale aveva nominato un difensore d'ufficio, immediatamente reperibile, individuato nell'avv. A. Borello che aveva rinunciato al mandato difensivo del ricorrente in data 16 aprile 2020, quattro giorni prima della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, ma che era a conoscenza degli atti si da garantire una adeguata difesa, e che, in modo altrettanto corretto, il Tribunale aveva ritenuto non sussistente una situazione di incompatibilità ad assumere la difesa da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod.proc.pen. in presenza di rinuncia al mandato difensivo e di nomina non fiduciaria ma d'ufficio. Attesi i differenti presupposti della difesa di fiducia e di quella d'ufficio, non può dirsi illegittima la designazione, da parte del giudice, come difensore d'ufficio, del medesimo legale che, già investito di mandato fiduciario, vi aveva rinunciato, restando peraltro tenuto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., a continuare, "medio tempore", ad assicurare la difesa della parte (Sez. 1, n. 4036 del 27/03/1996, Dorigo, Rv. 204213 - 01) ed è legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato, rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del legale da lui designato, del medesimo professionista, salva l'ipotesi di incompatibilità idonea a pregiudicare l'utile esercizio della difesa medesima, che deve essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice, a nulla rilevando la mancata iscrizione del designato nell'apposito albo di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8152 del 29/01/2004, Troina, Rv. 227513 - 01). Peraltro, osserva il Collegio, che il difensore d'ufficio nominato avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto un termine a difesa e che nessun "vulnus" può discendere dal fatto che la parte sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale. Nessuna violazione del diritto di difesa è prospettabile. Allo stesso modo non è fondata l'ulteriore censura di nullità per mancanza di notificazione del verbale di udienza di rinvio del 21 aprile 2020 tenuto conto, come ha correttamente evidenziato la corte territoriale, che la notificazione non era dovuta in presenza di rinvio a richiesta dei difensori e segnatamente dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] la cui istanza di rinvio per legittimo impedimento era stata respinta (il relativo provvedimento comunicato alle parti), sicchè non si trattava, come scrive la corte territoriale a pag. 5, di un rinvio d'ufficio, bensì di un rinvio a richiesta di parte a data fissa (quella del 19 maggio 2020). 10. Nel merito il ricorso non ha miglior sorte risultando anche in parte inammissibile poiché diretto a rimettere in discussione la valutazione delle prove con la prospettazione di un'alternativa ricostruzione. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, che in presenza di c.d. doppia conforme sì salda con quella impugnata divenendo un unico complesso argonnentativo, contrariamente all'assunto difensivo, non si basa sulle mere dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che hanno trovato formidabile riscontro, come si avrà modo di dire, nella documentazione realizzata dallo stesso che aveva ripreso le fasi del carico dello stupefacente in alto mare mediante trasbordo da un gommone, circostanza non contestata dal ricorrente che prospetta l'alternativa ricostruzione che poggia sulle dichiarazioni degli altri coimputati giudicati separatamente. Orbene, secondo la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA], che aveva accettato l'imbarco quale comandante della motonave Quest per C 4.000 mensili, si era recato a Malta ove veniva raggiunto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e in quell'occasione gli veniva comunicato il cambio di bandiera dell'unità navale con relativa modifica dei segni identificativi esteriori e al sistema informatico A.I.S., e poi erano salpati senza attendere l'arrivo della documentazione che riportava le modifiche apportate. Dopo la partenza avvenuta il 22 maggio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] veniva esautorato nei poteri di comandante che venivano esercitati dal Bonello spalleggiato dai due imputati egiziani e dall'olandese Groeneweg (tutti giudicati separatamente). In data 23 maggio 2020, alle ore 4,00 veniva svegliato e minacciato dall'egiziano [OSCURATO:PERSONA] e dal Bonello che lo prendeva in ostaggio e gli intimava di modificare la rotta di destinazione verso Gaza (Algeria); giunti al largo dell'Algeria il Bonello gli intimava di ridurre la velocità mentre il Groeneweg era costantemente al telefono satellitare, indi girava la nave per consentire l'abbordaggio di due gommoni sopraggiunti a bordo dei quali salivano sia il Groeneweg che il Bonello. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva in plancia a governare la nave e riusciva ad effettuare la documentazione fotografica del carico dello stupefacente mediante trasbordo dei 'sacchi di juta che lo contenevano dai gommoni alla nave. Indi il Bonello indicava la nuova rotta, cancellava le rotte effettuate sino a quando la marcia veniva interrotta per l'intervento della polizia giudiziaria che dopo l'abbordaggio, rinveniva e sequestrata lo stupefacente e arrestava tutti gli occupanti della nave. 11. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato riscontro, secondo la sentenza impugnata, nella documentazione fotografica che dimostra la partecipazione con un ruolo di primo piano del Bonello, nell'importazione dello stupefacente essendo egli direttamente coinvolto nelle operazioni di carico di questo, dopo che aveva dato indicazioni per condurre la nave sul luogo del trasbordo, ma anche nelle dichiarazioni, neppure contestate dalla difesa, degli altri coimputati giudicati separatamente e segnatamente in quelle di Ennirosnnanov che aveva dichiarato di aver ricevuto l'ordine di collaborare al trasbordo della merce proprio dal Bonello che aveva requisito telefoni cellulari di tutti per evitare comunicazione e dava indicazioni dove collocare la merce, come confermato anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta di tale compendio probatorio la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in relazione alla partecipazione del Bonello nell'importazione dei dieci chilogrammi di sostanza stupefacente tipo hashish. 12. Infine, la censura in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata ed anche perplessa dal momento che il ricorrente si limita ad osservare che alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. la corte d'appello avrebbe potuto concedere le menzionate attenuanti che, invece, sono state negate in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, neppure evidenziati nel ricorso per cassazione, non essendo sufficiente la mera incensuratezza. Motivazione congrua e corretta in diritto. 13. Per tali ragioni si impone il rigetto del ricorso e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. 14. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata e, in altra parte, a enunciare principi giurisprudenziali senza confronto con la decisione impugnata. L'affermazione di responsabilità del Elbosaty per concorso nell'importazione del quantitativo di hashish, oggetto di doppio conforme accertamento, poggia su un coacervo di elementi probatori che i giudici del merito hanno ritenuto adeguati e congrui per configurare la partecipazione concorsuale del predetto nel reato. Richiamata la ricostruzione dei fatti esposta al par. 10 e 11 con riguardo alla posizione del Bonello, deve osservarsi che, in relazione alla part. ecipazione dell'Elbosaty, la sentenza impugnata, a pag. 15, in un contesto pacifico di condotta materiale concorsuale avendo preso parte, l'imputato, nelle operazioni di trasbordo del carico di stupefacente sulla nave, mette in rilievo, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, le circostanze secondo cui l'imputato era rimasto indifferente alla direttive impartitegli (trasbordo in alto mare di colli da gommoni) in un contesto fattuale fortemente indicativo dello svolgimento di attività illecita, parimenti significativo, è stato ritenuto dai giudici territoriali, il luogo di occultamento dei colli portati a bordo (in una cella frigorifero occultati da confezioni di acqua e all'interno di un gavone di prua), i contatti diretti tra l'imputato a [OSCURATO:PERSONA] e con le medesime utenze telefoniche contattate dal Bonello nel giorni immediatamente antecedenti ai fatti, circostanze quest'ultime neppure censurate. La motivazione è congrua, aderente al dato probatorio e per nulla manifestamente illogica e/o contraddittoria. 15. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come i. argomentato per la posizione del Bonello, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, che neppure sono evidenziati nel ricorso per cassazione, non essendo sufficiente la mera incensuratezza. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Motivazione congrua e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente enuncia, in via meramente generica, quali elementi positivi di valutazione, l'incensuratezza, le condizioni di vita antecedente al reato e i motivi a delinquere. 16. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
Sentenza Cassazione n. 33627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris