CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 01360/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] d'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria e la certificazione di morte inviata dal difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 20 ottobre 2021, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza pronunciata in data 8 giugno 2018 dal Tribunale di Udine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stato condannato a seguito di rito abbreviato alla pena di due mesi di reclusione per essersi attributo un falso nome al fine di conseguire un ingiusto profitto (art. 494 cod. pen.). 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta contestata. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.In data 14 ottobre 2022 è pervenuta ad opera del difensore di fiducia una memoria con l'allegazione della certificazione dalla quale risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 1° settembre 2022. CONSIDERATO in DIRITTO 1.La certificazione pervenuta in data 14 ottobre 2022 attesta l'intervenuto decesso in data 1° settembre 2022, successivamente alla proposizione del ricorso, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La intervenuta morte è causa di estinzione del reato con la conseguenza che ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e 609 comma 2 cod. proc. pen., la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma in data 27 ottobre 2022 Il ConsicilLe.re estensore [OSCURATO:PERSONA]