CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08568/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Dario, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale ed impropria. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, 223, commi 1 e 2, n. 2, e vizio di motivazione in punto di attribuzione del ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. all'imputato. Con l'appello si era censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto il ricorrente responsabile di tutti i reati ascrittigli, sia quale amministratore unico in carica dalla data di costituzione della società, 28 novembre 2011, alla data di cessazione dell'incarico del 12 gennaio 2016, sia come amministratore di fatto da tale data a quella della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta il 27 luglio 2016. Si era evidenziato che non poteva condividersi il ragionamento operato dal primo giudice nella parte in cui aveva ricostruito la qualifica di amministratore di fatto sulla base dell'assenza di prove positive attestanti l'effettiva realizzazione di atti gestori in capo ai due successivi amministratori della società, [OSCURATO:PERSONA] e Urbani. Si era, altresì, sottolineato che nello stesso periodo in cui il ricorrente aveva rivestito l'incarico di amministratore formale della società, nei fatti, la stessa era stata gestita dal padre del predetto, Fausto, che aveva voluto insegnare il mestiere al figlio. Si era precisato, infine, che, contrariamente agli assunti dei primi giudici, l'istruttoria dibattimentale aveva confermato la ricostruzione difensiva sostenuta sin dalle prime fasi del procedimento, atteso che la decisione del ricorrente di cedere l'azienda al nonno materno, [OSCURATO:PERSONA], non era mossa in alcun modo da intenti frodatori o di depauperamento della società, bensì era collegata ai forti contrasti sorti medio tempore con il proprio genitore Fausto, che avevano indotto il nonno ad accollarsi l'azienda al fine di portarla in liquidazione. Ebbene, a fronte di tali censure, innanzitutto, la Corte di appello sminuisce il rilievo della questione relativa all'amministrazione di fatto, osservando che il periodo in questione, di appena mesi sei, non può ritenersi dirimenti ai fini che occupano, tuttavia, essa, non considera che la bancarotta fraudolenta documentale è delitto proprio dell'amministratore di diritto che non può in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della casca, a meno che non venga provato, appunto, che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero quale extraneus abbia in qualche modo preso parte alle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore. L'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto appare dirimente anche con riferimento al reato di cui al capo B, ed infatti il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso di specie attiene a presunte distrazioni o dissipazioni di immobilizzazioni materiali, rimanenze e disponibilità liquide appostate all'ultimo bilancio della gestione del ricorrente, bilancio chiuso al 31/12/2014 e depositato il 30/09/2015; sicché allo stesso non potrebbe essere mosso alcun rimprovero senza l'attribuzione al medesimo, per l'appunto, di una gestione di fatto dell'azienda in epoca successiva alle sue dimissioni, non avendo egli l'obbligo di tenuta di alcuna contabilità idonea a giustificare quelle voci. Inoltre, la Corte di merito, invece di indicare puntualmente quali atti gestori - così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità - inseriti nella sequenza produttiva, amministrativa, contrattuale o disciplinare dell'azienda, il ricorrente avrebbe realizzato nel periodo successivo alla dismissione del proprio incarico formale, ha tratto elementi di valutazione dell'amministrazione di fatto attraverso indebita inversione della prova ovvero sulla base della circostanza che i dipendenti escussi nulla avessero riferito sul ruolo degli ultimi due amministratori succedutisi dopo le dimissioni del [OSCURATO:PERSONA], laddove, peraltro, ai testi non era stata posta alcuna domanda relativa ai successori del predetto. D'altra parte, proprio la circostanza valorizzata - contra reum - che la società fosse inattiva nei suoi ultimi mesi di vita appare indice, al contrario, dell'inesistenza di atti gestori attribuibili, per quanto qui di interesse, al ricorrente in quel periodo, non essendo stati gli stessi neppure individuati dai giudici di merito, sicché l'apparato argomentativo sotto questo profilo appare del tutto illogico. Né potrebbe assumere rilievo il fatto che l'amministrazione del nonno [OSCURATO:PERSONA] sia durata appena un mese, dal momento che al termine dell'incarico la gestione veniva in ogni caso formalmente assegnata ad un terzo soggetto, Urbini. Del tutto apodittica appare poi l'affermazione secondo cui il conferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] alla società di un immobile di circa 60 mq, non denoti il suo ruolo gestorio quanto piuttosto quello di socio che aveva acquistato tutte le quote sociali e che anche in virtù del legame parentale con l'imputato (rimasto dominus della società) intendeva portare un suo contributo per evitare o almeno procrastinare il fallimento. Quanto, infine, al fatto, pure affermato in sentenza, che l'imputato, mentre ancora amministrava la società fallita, ne costituiva e gestiva un'altra avente lo stesso oggetto sociale, presso la quale diversi dipendenti venivano trasferiti, trattasi di affermazione frutto di evidente travisamento probatorio dal momento che la società fallita e l'altra non condividevano il medesimo oggetto sociale e comunque, come ebbe poi a spiegare il ricorrente, le ragioni per cui aveva deciso di dismettere il proprio incarico erano legate ai forti contrasti insorti con il padre Fausto, non ad altro (circostanza confermata da questi e dai dipendenti escussi). Difettano, dunque, gli atti gestori, non individuati dai giudici di merito che hanno valorizzato argomenti che non sono in alcun modo sufficienti a restituire quegli indici sintomatici della diretta partecipazione alla vita sociale da parte dell'imputato. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ricorrenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale a carico del ricorrente. Nonostante l'imputato non fosse stato formalmente convocato dal curatore, lo stesso si era premurato di consegnare alla curatela un documento sottoscritto dal successivo amministratore recante la data del 11 dicembre 2015, nel quale si dava atto che questi aveva ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] la documentazione contabile societaria. D'altra parte, il commercialista della società confermava che detta documentazione era esistita ed era stata regolarmente tenuta quantomeno fino al dicembre 2015, circostanza ulteriormente avvalorata dal contenuto della visura camerale della fallita. La Corte di appello ingiustamente ha ritenuto che la produzione di tale documento, definito laconico, non potesse escludere la responsabilità dell'imputato in relazione alla contabilità della società, da lui pacificamente amministrata sino a quel momento, evidenziando la genericità ed incompletezza di siffatta dichiarazione, nella quale sono del tutto omessi alcuni libri contabili mentre rispetto a quelli menzionati non sono neppure specificate le annualità cui si riferiscono. Tuttavia, essendo stato il ricorrente l'unico amministratore fino al momento di cessazione della carica, si assume che colui che gli era subentrato non poteva che avere ricevuto tutto ciò che era in possesso dello stesso a quella data. D'altronde, la documentazione consegnata al [OSCURATO:PERSONA] non poteva che essere quella ritirata, in data 9 dicembre 2015, presso lo studio del commercialista che fino a quel momento aveva tenuto la documentazione contabile ed amministrativa della società, come da dichiarazione sottoscritta dal ricorrente. Né vengono indicate nel provvedimento impugnato le ragioni per le quali l'odierno ricorrente avrebbe dovuto occultare o distruggere la contabilità della società fallita, che quantomeno fino alla data del 9 dicembre 2015 certamente poteva considerarsi regolarmente tenuta. L'affermazione dell'esistenza del dolo specifico in capo al ricorrente è stata, dunque, effettuata in maniera del tutto apodittìca, facendosi riferimento alle condotte distrattive e dissipative allo stesso contestate, ritenute chiarì indici di fraudolenza. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione dì legge e vizio di motivazione in punto di ricorrenza del delitto dì bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Non si comprendeva e non si comprende quale attivo fallimentare avrebbe dovuto dissipare il ricorrente nel periodo della sua gestione a fronte di una situazione aziendale ìn cui il bilancio del 2014 registrava crediti esigibili per 470.000 C, debiti ammontanti a circa 1.021.813 ed attivo pari ad euro 583.000, rispetto ad un passivo fallimentare ammontante a soli 250.000 C. In sede di istruttoria dibattimentale era stato depositato il registro ìva fattura emesse nei mesì gennaio/ottobre 2015, da cui risultavano vendite in quell'anno per almeno 423.986 C, dato che non poteva che neutralizzare l'ipotesi accusatoria e che il Tribunale non aveva debitamente valutato nella propria decisione. Il ricorrente aveva poi ricondotto la destinazione delle disponibilità liquide per euro 97.519 al mutuo erogato dalla banca BCC di Roma per ripianare i debiti societari, offrendo la prova della corresponsione da parte dello stesso della quota residua di euro 60.000, circostanza non opportunamente considerata dai primi giudici. Ebbene, la sentenza impugnata nel rigettare tutte le doglianze difensive muove ancora una volta dall'errato presupposto che fosse il ricorrente il soggetto onerato di fornire la prova della mancata consegna dei beni di cui alle voci appostate nell'ultimo bilancio nella gestione Sa ntellocco. In ogni caso il provvedimento non pare seriamente, neppure, confrontarsi con i motivi di doglianza proposti con l'appello perché la motivazione non può ritenersi in linea con il dettato normativa di cui all'art. 125 del codice di diritto. Intanto l'indicazione del passivo fallimentare in euro 250.000 è stato ritenuto ingiustamente un dato non certo dal momento che altri creditori avrebbero potuto operare la scelta di non insinuarsi, laddove, in assenza di elementi probatori a suffragio dell'esistenza di debiti maggiori al momento del fallimento, i giudici del merito avrebbero dovuto confrontare quel dato con le voci 'debiti', 'attivo circolante' e 'crediti esigibili' e dare puntuale conto delle ragioni per cui era escluso, oltre ogni ragionevole dubbio, che le poste attive fossero state utilizzate per ripianare le passività, piuttosto che essere distratte, tanto più se si considera che a partire dall'anno 2015 la società era in liquidazione. Ma anche l'affermazione secondo cui non sarebbe stata fornita alcuna prova documentale in ordine alla destinazione dei pagamenti dei debitori/fornitori, (pretesamente avvenute in nero), e della restituzione del mutuo BCC da parte del ricorrente, è del tutto contraddittoria. Indi vengono indicate le emergenze istruttorie costituite da circostanze che il provvedimento impugnato avrebbe scelto di ripudiare, prediligendo una lettura delle vicende societarie fondata su presunzioni e contrastante con le risultanze dibattimentali; né la sentenza spiega come la decisione del ricorrente di farsi gerente personale del prestito della società con la banca e la successiva estinzione integrale del mutuo con i propri fondi personali si ponga in relazione al carattere dì fraudolenza che caratterizza la condotta distrattiva della fattispecie in esame. Sicché, in definitiva, la motivazione resa in punto di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è del tutto carente ed apparente e in quanto tale meritevole di annullamento 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ricorrenza del delitto di bancarotta fraudolenta per omesso versamento delle imposte. Con l'atto dì appello si era evidenziato come la condotta di inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali non può essere generica bensì sistematica, tale per cui il soggetto agente deve prevedere il dissesto nel medio periodo in ragione della crescita esponenziale del debito, che deve essere, quindi, accertato nel suo ammontare anche rispetto a quello complessivo eventualmente versato; laddove, nel caso di specie, non si è neppure appurato se nel corso del periodo contestato al [OSCURATO:PERSONA] (annualità 2012-2015) le imposte fossero state pagate e se fossero state avanzate istanze di rateazione per la quota residua; istanze che, da un lato, manifestano l'intenzione dell'amministratore di voler pagare i propri debiti erariali e, dall'altro, neutralizzano la portata offensiva della condotta. D'altra parte, come rappresentato dall'imputato, sin dalla fase delle indagini, al momento delle sue dimissioni, la società era già in stato di liquidazione e vi era un piano di risanamento della posizione debitoria dallo stesso avviato e che avrebbe dovuto concludere il nonno [OSCURATO:PERSONA]. Se, poi, si considera che è onere dell'accusa trovare la sistematicità dell'inadempimento, appare evidente che la motivazione con cui la Corte di appello ha disatteso la richiesta di integrazione probatoria in ordine all'accertamento - che il curatore fallimentare ammetteva di non avere effettuato - in merito al pagamento o alle modalità dei pagamenti dei debiti fiscali della società, è illegittima. La motivazione resa sul punto dalla Corte di appello è, invero, del tutto errata in quanto afferma che l'asserita rateizzazione del debito tributario è rimasta circostanza del tutto indimostrata anche alla luce del fatto che il credito Equitalia è portato dagli estratti di ruolo presenti agli atti dello stato passivo fallimentare, laddove il ruolo è il vero atto impositivo, rispetto al quale possono essere effettuate impugnazioni o richieste di rateazione dei debiti, e non l'estratto di ruolo. Sicché in definitiva la motivazione resa al riguardo è del tutto apodittica ed illogica perché basata su risultanze probatorie inconferenti rispetto all'accertamento richiesto con riferimento al reato in argomento. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 - su richiesta della difesa, in pubblica udienza in cui le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1,11 ricorso è nel suo complesso infondato e merita il rigetto. 1.1.Infondate sono innanzitutto le doglíanze che lamentano la mancanza di prova degli atti gestori, non individuati dai giudici di merito, che avrebbero quindi valorizzato argomenti che non sarebbero in alcun modo sufficienti a restituire quegli indici sintomatici della diretta partecipazione alla vita sociale da parte dell'imputato anche successivamente alla sua cessazione dalla carica di amministratore di diritto (e, dunque, dal 12.1.2016 e sino alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 27.7.2016). Pacifico il fatto che il ricorrente sia stato amministratore unico della società fallita dal momento della sua costituzione (28.11.2011) e sino al subentro del nuovo amministratore (il 12.1.2016) a seguito delle dimissioni rassegnate il 10.12.2015, la Corte d'appello ha affermato che egli continuò, di fatto, ad essere il dominus della società anche dopo la cessazione dalla carica nel limitato periodo di circa sei mesi, sino al fallimento. In particolare, sulla base di una pluralità di elementi, complessivamente considerati, i giudici di merito hanno delineato le vicende societarie in cui si è inserito a pieno titolo il ruolo rivestito dal ricorrente, ritenuto, in buona sostanza, l'artefice di quanto ebbe a verificarsi - anche - a ridosso del fallimento allorquando era oramai delineata la situazione di insolvenza e la società era stata abbandonata a se stessa. Ha evidenziato la sentenza impugnata che il 12.1.2016 al [OSCURATO:PERSONA] era subentrato, "in una situazione di liquidazione" (come dallo stesso dichiarato, pag. 4 della sentenza impugnata), il nonno ottantenne [OSCURATO:PERSONA] per circa un mese, che non aveva compiuto alcun atto gestorio e che, di là del tentativo di dare un contributo, più o meno apparente in quanto non determinante, alla soluzione della crisi in cui ormai versava la società, si era immediatamente dimesso; che subito dopo, e per ulteriori cinque mesi (vale a dire, sino alla dichiarazione di fallimento), la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. era stata assunta da [OSCURATO:PERSONA], resosi irreperibile, e del quale nessuna notizia specifica veniva fornita al curatore. Circostanze queste che hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la società, a seguito delle dimissioni del [OSCURATO:PERSONA], fosse stata definitivamente abbandonata a se stessa, dopo essere stata, durante l'amministrazione formale del ricorrente, avviata a quella che lo stesso imputato aveva definito una sorta di messa in liquidazione di fatto che si era tuttavia tradotta nello svuotamento di una società già gravata da molti debiti (non essendovi traccia, come si dirà infra, dell'asserito utilizzo dei beni societari per il soddisfacimento dei debiti della società). Ricostruzione, questa dell'abbandono della società al suo destino ovvero al fallimento, per di più confortata, secondo quanto pure si evidenzia nella sentenza impugnata, dal fatto che contestualmente l'imputato aveva costituito, e poi gestito, un'altra società, la DA.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con oggetto sociale analogo a quello della [OSCURATO:SOCIETA]. e presso la quale erano transitati diversi dipendenti di tale società. Tale circostanza, opportunamente inserita nel complessivo contesto probatorio delineato dalle conformi pronunce di merito, è stata giustamente valorizzata a prescindere dalle ragioni sottostantì indicate dall'imputato - che assume di aver creato la nuova società per distaccarsi dal padre - trattandosi di ragioni che non fanno venire meno la ricostruzione secondo cui rispetto alla società PLA.TECH. egli abbia intenzionalmente assunto i comportamenti illeciti ascrittigli, non essendovi incompatibilità tra tali circostanze.Non potrebbe, quindi, costituire una ragione giustificativa idonea a suffragare una diversa lettura di quanto accaduto, la circostanza che i rapporti tra il ricorrente e il padre, secondo quanto riferisce l'imputato, sì sarebbero incrinati, dal momento che l'eventuale insorgere di problematiche sottostanti ai rapporti societari non legittima minimamente l'abbandono della società a se stessa con creazione peraltro di un'altra società con oggetto analogo e trasferimento di parte dei dipendenti dalla vecchia alla nuova società. Trattasi piuttosto di elementi che, come ragionevolmente argomentato nella sentenza impugnata, considerati insieme agli altri, depongono per la mera investitura formale dei due amministratori designati dopo le dimissioni del ricorrente e di conseguenza per la riconducibilità a questi di quanto verificatosi anche successivamente alle sua dimissioni e delle oramai segnate sorti della società, con tutto quanto ne consegue in ordine alla riferibilità quanto meno anche - a lui dei reati di bancarotta ascrittigli, sia di quella documentale e distrattiva, che di quella impropria cd. tributaria. La fase successiva alle dimissioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] più che da una gestione di fatto è caratterizzata dalla sostanziale inattività della società. Sicché la responsabilità del ricorrente si fonda non tanto sul compimento di atti gestori - comunque non riscontrati neppure in capo a coloro che gli succedettero nella carica formale di amministratore nel periodo immediatamente antecedente al fallimento quando oramai la crisi era consolidata ed aveva di fatto reso inattiva la società - quanto piuttosto, appunto, sulla complessiva ricostruzione delle vicende e dinamiche societarie, non essendo pretendibile, né tanto meno necessaria, la dimostrazione di attività gestoria nel caso in cui la società non sia oramai più attiva per decisione dello stesso amministratore uscente - cui sono imputabili le illecite condotte. Erra quindi il ricorso nell'affermare che, pur ammettendo che la dismissione della carica di amministratore era tesa a "coprire" le condotte distrattive e dissipative precedentemente poste in essere, non può, da ciò, inferirsi la continuazione di un'attività gestoria di una società che, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, era stata sostanzialmente "abbandonata a se stessa". Il punto è infatti proprio questo, poiché la società era oramai inattiva, la valutazione, come nella sostanza correttamente effettuata dai giudici di merito, in ordine al ruolo del ricorrente post dimissioni doveva essere effettuata non sul piano ordinario del compimento degli atti gestori ma su quello della concludenza del quadro complessivo che non vede atti successivi compiuti né da parte degli amministratori succedutisi né da parte di quello precedente, ossia del ricorrente. Ciò che rileva è che questi - dopo aver ricoperto la carica di amministratore non come mera testa dì legno - non avendo neppure il ricorso escluso il suo coinvolgimento sia pure rapportato a quello paterno - , ebbe a dare le dimissioni allorquando la società, oramai in procinto di fallire, era di fatto inattiva, dopo una gestione che aveva comportato l'insorgenza di una forte esposizione anche per omesso adempimento degli obblighi tributari e previdenzialì; dimissioni che avevano pertanto registrato il subentro solo formale dei due amministratori succedutisi fino alla dichiarazione di fallimento, intervenuta solo dopo sei mesi. L'investitura dei nuovi amministratori fu solo formale e fu finalizzata ad accompagnare la società verso l'atto finale del fallimento, che intervenne dopo soli sei mesi, del quale evidentemente ricorrevano, quindi, già tutti i presupposti al momento della cessazione della carica del [OSCURATO:PERSONA]. Sicché si deve concludere affermando che quando la cessazione della carica di amministratore intervenga in una fase in cui la società è oramai inattiva, in quanto avviata al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto di tale società dopo le dimissioni si traduce in quella del ruolo di dominus mantenuto anche successivamente all'investitura formale del nuovo amministratore, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) in un ente abbandonato a se stesso, ormai esistente solo formalmente, da un punto di vista giuridico. Né si potrebbe, nel caso di specie, avvalorare l'ipotesi di una sorta di fase liquidatoria finale, assistita dall'intenzione di un risanamento della debitoria, dal momento che, secondo quanto si afferma, sul punto, nella sentenza impugnata, e si dirà infra nel trattare della bancarotta distrattiva, non sono stati riscontrati elementi concreti ai fini del tracciamento della destinazione dei beni societari al soddisfacimento di esigenze societarie. E rispetto a tale argomento il ricorso nulla di specifico controdeduce, limitandosi a ribadire - senza aver giammai prodotto nulla di concreto al riguardo se non delle fatture il cui ricavato non è tracciabile - che le risorse societarie erano state impiegate nel soddisfacimento dei debiti della società e che ben poteva esservi stato anche un piano di risanamento dei debiti tributari con relativa rateizzazione (su tale ultimo punto si ritornerà infra allorquando si tratterà della bancarotta impropria cd. tributaria). 1.2. Il secondo motivo è anch'esso infondato, e le ragioni della sua infondatezza si agganciano a quelle suindicate, essendo stati gli accadimenti congruamente ricostruiti dai giudici di merito secondo una complessiva valutazione della vicenda, ed avendo, di contro, il ricorso posto a base delle doglianze di cui al motivo ìn scrutinio considerazioni analoghe a quelle sviluppate col primo motivo. Ed invero, la Corte d'appello, una volta ritenuto provato che il coinvolgimento dell'imputato non fosse stato arrestato dal subentro degli amministratori che gli succedettero nella carica formale di amministratore, dettato proprio dalla necessità di creare una apparente cesura rispetto all'amministrazione pregressa nei confronti di una società oramai in procinto di fallire, ha, quindi, altresì rìtenuto provato - come ammesso dallo stesso ricorrente - che la contabilità "pacificamente esisteva" per tutto il periodo in cui l'imputato mantenne la carica dì amministratore di diritto della società e che i libri e le scritture contabili, nonostante il "verbale di consegna" sottoscritto dall'amministratore "prestanome" subentrante [OSCURATO:PERSONA] - attestante peraltro genericamente solo la consegna di alcuni registri/libri senza neppure indicarsi l'annualità - erano rimasti nella disponibilità dell'amministratore cessato (odierno imputato), e che quindi a quest'ultimo dovesse imputarsi la mancata consegna delle scritture contabili mancanti. Sintomatica della lacunosità di tale documentazione è stata ritenuta la risposta che il curatore ha immediatamente inviato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], riportata testualmente nella sentenza impugnata:" Buongiorno dottor [OSCURATO:PERSONA], la ringrazio della documentazione inviata. Sulla base della dichiarazione sottoscritta dal signor [OSCURATO:PERSONA], le chiedo di consegnarmi le fatture attive e passive della società fallita, la corrispondenza, i mastri contabili e gli estratti conto. Le chiedo infine di rendere conto di tutte le attività indicate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e approvato il 29 9 2016 e in particolare la cassa e i crediti verso clienti nonché di riferire in merito alle scelte gestionali operate durante il periodo in cui lei era amministratore della società e in particolare le modalità con cui si è accumulato il debito che ha condotto al dissesto la società, in particolare quello con l'erario per imposte dirette e indirette, contributi e premi assicurativi, nonostante la presenza di rilevanti importi per cassa e crediti verso clienti alla fine del 2014, e comunque il motivo per cui a fronte dell'accumularsi di debiti non abbia provveduto a porre tempestivamente la società in liquidazione". La sentenza impugnata dà atto dell'errore materiale relativo all'esercizio dell'ultimo bilancio depositato che risale al 2014 e non al 2015, come scritto dal curatore per mero errore, e alla data della sua approvazione che è il 29/09/2015 e non il 29/09/2016, in tal modo evidenziando come il curatore si sia quindi riferito a dati risalenti alla fase di amministrazione formale del ricorrente ed abbia correttamente ricondotto alla sua persona la responsabilità di fornire la contabilità e di dare spiegazioni sulle vicende societarie, considerato che l'ultimo bilancio depositato, con la relativa nota integrativa, era stato approvato sotto la sua gestione, e ciononostante egli non vi aveva ottemperato. Ha, in buona sostanza, la Corte di appello, osservato che il subentro del [OSCURATO:PERSONA] (e, a questi, di tale Urbini) al [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto pochi mesi prima del fallimento, quando la società era ormai più che "in liquidazione" (sì precisa nella sentenza impugnata che non risulta alcuna messa in liquidazione formale), abbandonata a se stessa, ed era stato in buona sostanza finalizzato a mandare indenne l'amministratore uscente (odierno imputato) da responsabilità (in sostanza, a coprire attività distrattive); e che in quest'ottica, si doveva ritenere che la contabilità fosse stata scientemente sottratta/occultata alla curatela. Come congruamente conclude il Procuratore Generale nella requisitoria svolta anche per iscritto, essendo assodato che [OSCURATO:PERSONA] e poi Urbíni non avevano mai gestito la società e la contabilità avendo assunto il ruolo, meramente formale, di amministratore, in pratica come testa di legno, sì deve di conseguenza ritenere che la contabilità in realtà non fu mai consegnata dall'imputato al nonno ottantenne, che, neppure nelle intenzioni, avrebbe dovuto compiere attività gestoria (tanto che dopo un mese cessò anch'egli dalla carica). Peraltro. non vi è coincidenza tra i libri ritirati dal commercialista, di cui alla dichiarazione fìrmata dal ricorrente e quelli di cui alla dichiarazione sottoscritta dalli amministratore [OSCURATO:PERSONA], che secondo quanto indicato nella sentenza impugnata riporta unicamente registri iva, libro giornale, libro verbale assemblea dei soci - circostanza, questa, non oggetto di contestazione in ricorso. L'affermazione di responsabilità dell'imputato per la contestata bancarotta fraudolenta documentale specifica appare, pertanto, sorretta da motivazione non inficiata da manifesta illogicità dando essa in definitiva conto anche della sussistenza del dolo specifico necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie in argomento, attraverso l'evidente collegamento, evidenziato dai giudici di merito, sussistente tra le condotte distrattive/dissipative ravvisate e la mancata consegna al curatore - sottrazione - della contabilità. 1.3. Il terzo motivo è proprio aspecifico. Nel caso di specie, la Corte territoriale (condividendo il percorso argomentativo del primo giudice) ha evidenziato come dall'espletata istruttoria fosse emerso che dall'ultimo bilancio della fallita (risalente al periodo in cui l'imputato era amministratore di diritto) risultavano immobilizzazioni materiali per euro 88.960,00, rimanenze per euro 15.300,00 e disponibilità liquide per oltre 97,000,00 euro. Dati questi messi in discussione attraverso argomenti ritenuti, già nella sentenza impugnata, non dirimenti, in particolare attraverso la circostanza secondo cui in primo grado si sarebbe dimostrato, col deposito del registro iva, che nel 2015 vi erano state vendite per almeno 423.986 (il che neutralizzerebbe i valori attivi appostati in bilancio). Tuttavia, la Corte di appello ha già spiegato al riguardo che, pure a voler considerare il dato delle vendite, non essendovi traccia della destinazione del loro ricavato a fini aziendali - di cui la difesa fornisce mera allegazione labiale per presunti pagamenti di debiti societari - la distrazione rimane comunque integrata e la responsabilità del ricorrente confermata. Né avrebbe potuto assumere rilievo - si precisa nella sentenza impugnata - la circostanza che a fronte di una debitoria per circa 1.021. 813,00 risultassero ammessi al passivo debiti per soli euro 250.000,00, non potendosi certamente desumere da tale dato, come giustamente osservato dai giudici di merito, alcunché di utile ai fini della giustificazione della destinazione dei beni aziendali o del loro ricavato, dal momento che il minor importo della debitoria accertata in sede fallimentare ben potrebbe essere dipesa da fattori diversi dall'avvenuto adempimento (quali la scelta, da parte dello stesso debitore, di non insinuarsi al passivo in considerazione, ad esempio, dell'assenza di attivo, o anche la mancata ammissione del debito al passivo fallimentare per ragioni formali inerenti al titolo). Né tanto meno avrebbe potuto assumere rilievo - osserva la pronuncia impugnata - la circostanza pure addotta in ricorso secondo cui il ricorrente avrebbe garantito personalmente un mutuo assunto dalla società, a dire dell'imputato, per assolvere al pagamento dei debiti, e quindi provveduto a sborsare la somma dì euro 60.000 nel marzo del 2017 - ossia allorquando la dichiarazione dì fallimento era già intervenuta. Ed invero, come osservano i giudici di merito, non si comprende in che modo tale evenienza - di là della sua dimostrazione - possa incidere sulla prova della fattispecie di bancarotta patrimoniale ascritta all'imputato, che peraltro è a dolo generico e non specifico, non incidendo essa sul dato della mancata acquisizione all'attivo di beni o valori societari. Tale impostazione è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto che non possa valere a superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l'esatta individuazione). E, nel caso di specie, gli argomenti assertivamente addotti dalla difesa, non solo non risulta siano stati tempestivamente indicati al curatore ma neppure rivestono quel carattere di specifica allegazione idonea a consentire l'individuazione della effettiva destinazione dei beni sottratti. 1.4. Il quarto motivo è infondato. Innanzitutto, quanto alla censura che lamenta la mancata rinnovazione del dibattimento tesa all'accertamento - se del caso tramite accesso al cassetto fiscale della società - della circostanza di una prevista rateizzazione del debito con l'Erario, si evidenzia che è lo stesso atto di appello a definire l'oggetto dell'accertamento sollecitato mere iniziative di dilazione col fisco. In ogni caso la Corte di appello ha, giustamente, rigettato la richiesta istruttoria ritenendola tardiva in quanto da sollevare la relativa questione nella più appropriata sede fallimentare in cui devono emergere tutte le circostanze utili per il curatore, e ciò, peraltro, di là del fatto che ben avrebbe potuto lo stesso ricorrente produrre documentazione al riguardo - e considerando non necessario l'accertamento richiesto. E' evidente, infatti, che eventuali iniziative da intraprendere o già avviate con il fisco di dilazione del debito accumulatosi nel tempo a causa del sistematico inadempimento nel pagamento di imposte, tasse e contributi vari, a nulla potrebbero rilevare ai fini dell'accertamento del reato dì bancarotta fraudolenta impropria cd. tributaria, non potendo certamente l'avvio di iniziative in tal senso far venire meno la sistematicità dell'inadempimento, né tanto meno il dolo.Ed invero, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 - 01). La Corte d'appello, nel confermare le valutazioni del primo giudice, ha fatto buon governo del principio, secondo il quale, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fai!. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337), ritenendo che eventuali iniziative di rateizzazione - che ben possono, peraltro, rimanere poi senza esito - non sono di per sè idonee ad incidere sulla configurazione del reato. E' dunque sufficiente che le operazioni dolose, nel caso di specie consistite nel sistematico inadempimento dei debiti erariali riferibile alla gestione societaria dell'imputato, abbiano aggravato l'esposizione debitoria, la quale, peraltro, ad ulteriore conforto della riconducibilità del sistematico inadempimento del debito erariale ad una ben precisa scelta consapevole del ricorrente, in sede di accertamento del passivo è risultata costituita in via preponderante proprio dalla debitoria col fisco e con Equitalia (laddove la contestazione che fa leva sull'ammissione al passivo di determinati debiti sulla base di estratto di ruolo invece che del ruolo, non potrebbe assumere alcun rilievo ai fini che occupano nella presente sede, trattandosi di questioni endo-fallimentari. D'altra parte, l'obbligazione tributaria non sorge a seguito dell'attività accertativa dell'amministrazione finanziaria, ma col verificarsi del presupposto al quale è collegata l'emersione del tributo). Non si deve trascurare che, per altro verso, lo stesso ricorso assume che la gran parte dei debiti societari sarebbero stati estinti prima del fallimento - come si evincerebbe dal contenuto importo di circa 250.000 euro dei debiti ammessi al passivo rispetto a quello indicato in bilancio per circa un milione di euro - ammettendo in tal modo implicitamente che sia stato proprio, prevalentemente, il debito con l'Erario - costituente la