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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32042/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, e, con un unico motivo di ricorso, deduce che la Corte di appello di Messina ha omesso di valutare la richiesta, svolta con motivo aggiunto, di concessione della sospensione condizionale della pena; rilevato che dagli atti - il cui accesso è consentito attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U., n. 42792 del 32/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - emerge che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena è stata effettivamente svolta con motivi aggiunti e, tuttavia, emerge altresì che detto beneficio era già stato concesso due volte, sebbene cxon riferimento ad una delle sentenze fosse intervenuta la riabilitazione del condannato; ricordato, sul punto il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide e ribadisce, per il quale non può essere concessa la sospensione condizionale della pena in violazione ai limiti posti dalla legge, pur in presenza dell'estinzione di un reato per cui sia intervenuta condanna ai sensi dell'art. 167 cod. pen., in quanto quest'ultima non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla predetta norma (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685); rilevato, pertanto che il ricorso si appa lesa inammissibile in primo luogo perché aspecifico, non avendo il ricorrente allegato alcun argomento in punto di esistenza dei requisiti di ammissibilità del beneficio che è stato, dunque, genericamente invocato; ritenuta altresì la carenza di interesse, non potendosi ravvisare infatti alcun interesse a ricorrere per omessa considerazione da parte del giudice d'appello della richiesta del menzionato beneficio di legge, qualora risulti che egli abbia goduto più volte della sospensione condizionale della pena, sicché, non potendo godere ulteriormente di detto beneficio, non è ipotizzabile la violazione delle norme sostanziali di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; 2 F P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore / [OSCURATO:PERSONA] re I rwhi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, e, con un unico motivo di ricorso, deduce che la Corte di appello di Messina ha omesso di valutare la richiesta, svolta con motivo aggiunto, di concessione della sospensione condizionale della pena; rilevato che dagli atti - il cui accesso è consentito attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U., n. 42792 del 32/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - emerge che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena è stata effettivamente svolta con motivi aggiunti e, tuttavia, emerge altresì che detto beneficio era già stato concesso due volte, sebbene cxon riferimento ad una delle sentenze fosse intervenuta la riabilitazione del condannato; ricordato, sul punto il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide e ribadisce, per il quale non può essere concessa la sospensione condizionale della pena in violazione ai limiti posti dalla legge, pur in presenza dell'estinzione di un reato per cui sia intervenuta condanna ai sensi dell'art. 167 cod. pen., in quanto quest'ultima non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla predetta norma (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685); rilevato, pertanto che il ricorso si appa lesa inammissibile in primo luogo perché aspecifico, non avendo il ricorrente allegato alcun argomento in punto di esistenza dei requisiti di ammissibilità del beneficio che è stato, dunque, genericamente invocato; ritenuta altresì la carenza di interesse, non potendosi ravvisare infatti alcun interesse a ricorrere per omessa considerazione da parte del giudice d'appello della richiesta del menzionato beneficio di legge, qualora risulti che egli abbia goduto più volte della sospensione condizionale della pena, sicché, non potendo godere ulteriormente di detto beneficio, non è ipotizzabile la violazione delle norme sostanziali di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; 2 F P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore / [OSCURATO:PERSONA] re I rwhi
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