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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 22672/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] CoJ OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso afferenti al reato di cui all'art.385 c.p. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che provvede alla puntuale indicazione dei tempi e delle modalità di violazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] CoJ OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso afferenti al reato di cui all'art.385 c.p. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che provvede alla puntuale indicazione dei tempi e delle modalità di violazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris