CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] di Gottovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto, in composizione monocratica, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di cui all’art. 660 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e –riconosciute le circostanze attenuanti generiche – lo ha condannato alla pena di200,00 euro ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore nei suoi riguardi,siccome costituitosi della parte civile, condizione cui ha subordinato il beneficiodella sospensione condizionale della pena.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e denuncia due motivi.2.1. Con il primo denuncia la violazione dell’articolo 660 cod. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento dellapetulanza, richiesto dalla norma penale incriminatrice per la sua configurabilità.Secondo il ricorrente, nel caso in esame non potrebbe ravvisarsi quell’agirepressante, ripetitivo e insistente, essendosi in presenza di un isolato atto discherno, del tutto estemporaneo.2.3.Con il secondo lamenta la violazione dell’articolo 131-bis cod. pen. e ilvizio di motivazione.Il Tribunale avrebbe negato la sussistenza della causa di esclusione dellapunibilità sulla mera base di una motivazione extra giuridica, richiamando la«riprovevolezza morale e sociale della condotta», laddove invece avrebbe dovutovalutare l’eventuale obiettività esiguità dell’offesa.La motivazione del diniego della scriminante sarebbe contraddittoria, inquanto lo stesso Tribunale ha applicato una pena vicina al minimo edittale edeterminato in soli 350,00 euro la somma dovuta a titolo di risarcimento deldanno, tuttavia trascurando di considerare la giovane età dell’imputato e le scuseformali che questi ha porto prima dell’inizio del processo.3.[OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 25 maggio 2026, ha chiesto l’annullamentosenza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela,medio tempore intervenuta, accettata dalla persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza dev’essere annullata senza rinvio perché la contravvenzione si èestinta per intervenuta remissione di querelaDalla documentazione in atti emerge che, in data 12 febbraio 2026, lapersona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ha validamente rimesso la querela proposta neiconfronti del ricorrente e che tale remissione è stata espressamente da questiaccettata, con conseguente perfezionamento della causa estintiva dellacontravvenzione per cui è condanna, procedibile a querela.Non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su diessa ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve pertanto disporsil’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché la contravvenzioneè estinta per remissione di querela.Vanno eliminate le statuizioni civili, in quanto, come già condivisibilmentechiarito da questa Corte, la remissione di querela, intervenuta nel corso delgiudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche inpresenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo lestatuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025,Criscenti, Rv. 288997 – 01; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv.282301 – 01; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 2, n.18680 del 28/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088).In difetto di diversa pattuizione, le spese processuali, ai sensi dell’art. 340,comma 4, cod. proc. pen., vanno poste a carico del querelato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto perintervenuta remissione di querela ed elimina le statuizioni civili. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]