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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 26531/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17439-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], TORNAMBE’ FILIPPO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 182/2016 depositata il 21/04/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risoluzione rapporto consiglieri parlamentari - raggiungimento massima anzianità contributiva R.G.N.17439/2016 Cron.

Rep.

Ud.15/06/2022 CC Rilevato che:

1. con distinti ricorsi al Tribunale di Palermo (successivamente riuniti) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (consiglieri parlamentari) avevano chiesto che fosse accertata l’illegittimità del recesso intimato dall’[OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17439/2016 Pag.Siciliana in forza delle delibere del Consiglio di presidenza n. 6 del 22 dicembre 2008 e del decreto del presidente dell’Assemblea n. 309/2008; nel frattempo i tre consiglieri avevano impugnato i provvedimenti suddetti in uno con il decreto del Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 9 del 27 gennaio 2009, con il quale era stato approvato il «[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’A.R.S.» laddove all’art. 105, rubricato «Risoluzione rapporti di lavoro», prevedeva, in deroga alla normativa interna vigente nel caso di compimento dell’anzianità contributiva di quaranta anni maturata in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA], la possibilità per il Consiglio di Presidenza di risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente con un preavviso di almeno tre mesi; definitivamente pronunciando il CGA con sentenza n. 515 del 4 giugno 2012, ritenuta la propria giurisdizione, aveva annullato gli indicati provvedimenti per eccesso di potere e sviamento dalla causa tipica (l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, non rientrava nel novero dei principi vincolanti per la Regione siciliana; la regolamentazione dell’Ars, in assenza di un vincolo di matrice statale, avrebbe dovuto rispettare unicamente i principi di ragionevolezza immanenti ad ogni manifestazione, anche normativa, di discrezionalità amministrativa; era illegittima ed irragionevole la scelta dell’Ars di limitare la previsione, almeno in via di prima applicazione, soltanto ai consiglieri parlamentari); i tre consiglieri avevano instaurato davanti allo stesso CGA giudizio di ottemperanza chiedendo la riammissione in servizio; il Consiglio di presidenza aveva dato ottemperanza alla decisione n. 515/2012 e tuttavia mantenuto in quiescenza i tre parlamentari in applicazione dell’art. 105 delle [OSCURATO:PERSONA] riguardanti il personale della stessa ARS secondo la modifica apportata nella seduta del 22.12 2008 e, a tale data, immediatamente vigente; anche tale nuova delibera del 2012 era stata impugnata dinanzi al TAR;era stato, quindi, instaurato giudizio ordinario al fine di ottenere la declaratoria di nullità degli atti di recesso; il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte territoriale confermava tale decisione ritenendo che essendo stati annullati gli atti costituenti il presupposto dell’atto di recesso anticipato anche quest’ultimo era travolto, irrilevante essendo il nuovo provvedimento del 2012 atteso che quest’ultimo non poteva avere efficacia ex tunc (solo riformava la pronuncia di prime cure quanto agli accessori riconosciuti di favore del Ciangalosi); R.G.N.17439/2016 Pag.4. avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva;

5. i controricorrenti hanno depositato memorie.

Consideratoche:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 del TU delle norme regolamentari dell’amministrazione riguardanti il personale dell’ARS (d.P.R. del Presidente dell’ARS n. 9 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e della deliberazione n. 43 del 25/7/2012; sostiene l’erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso che il provvedimento di collocamento in quiescenza del 2008 potesse essere stato “sanato” dalla delibera 43/2012 ratificandone gli effetti ex tunc;

2. il motivo è inammissibile per plurime concorrenti ragioni; la violazione di legge non può riguardare un testo regolamentare; la delibera n. 43/2012 non è trascritta e non è denunciata la violazione dei canoni ermeneutici nell’interpretazione della stessa; né invero si discute del quantum risarcitorio che, con riguardo all’Augi e al Tornambè, è stato rapportato alle retribuzioni fino alla reintegra; tale reintegra era stata già disposta nel 2012, prima dell’adozione del nuovo provvedimento di recesso (v. pag. 3 del ricorso dell’Assessorato); peraltro, nella specie, l’oggetto del presente giudizio, ossia la domanda formulata con il ricorso al Tribunale di Palermo, consiste nell’accertamento dell’illegittimità del recesso intimato dall’amministrazione in forza delle delibere del 22 dicembre 2008 e del D.P.A. 309/2008 e conseguentemente la condanna alla reintegra dei (soli) dott.ri Augi e Tornambé nel posto di lavoro (il Ciangalosi era nel frattempo andato in pensione); a fronte dell’annullamento delle delibere del 2008 da parte del CGA Sicilia con la sentenza 515/2012 e della nullità consequenziale dei provvedimenti di recesso accertata dal Tribunale diPalermo, si è cristallizzato il fatto costitutivo del diritto alla reintegra e al risarcimento del danno ex art. 18 Stat.

Lav. degli odierni controricorrenti, diritto alla reintegra che è collegato, in sostanza, all’illegittimità del recesso del 2008; giammai un atto della PA potrebbe sanare retroattivamente gli effetti di un recesso illegittimo;

3. con il secondo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 cod. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; R.G.N.17439/2016 Pag.censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l’eccezione di compensazione tra le somme dovute e quelle percepite a titolo di trattamento pensionistico;

4. con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. sempre in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tale eccezione comunque inammissibile in quanto priva della minima allegazione dei relativi presupposti;

5. i suddetti secondo e terzo motivo sono fondati; nello specifico l’eccezione di compensazione era stata ritualmente proposta dalla Assemblea regionale sul presupposto che i trattamenti pensionistici spettanti al personale in quiescenza di tale Assemblea sono erogati a carico dello stesso bilancio ARS e finanziati da apposito articolo del bilancio interno (per l’anno 2016 U.1.01.01.01.002.00 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato”, v. pag. 12 del ricorso per cassazione); quella formulata era dunque un’eccezione di compensazione giudiziale atecnica; per principio consolidato, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod. civ. ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Cass. 15 dicembre 2020, n. 28469; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3856; Cass. 19 febbraio 2019, n.4825; Cass.4 maggio 2018, n. 10798; Cass. 23 marzo 2017, n. 7474); tale principio è stato applicato anche nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo questa Corte affermato (Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 26 aprile 2018, n. 10132; Cass. 21 gennaio 2019, n. 1513; Cass. 21 maggio 2019, n. 13647) che l’istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica -ivi compreso l’art. 1246 cod. civ., sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato; il suddetto tipo di compensazione «impropria» (la cui ratio è chiaramente preservare l’economicità e la semplificazione nella regolazione dei rapporti negoziali),a differenza della compensazione legale, può avere ad oggetto un debito o un credito non liquido purché di pronta liquidazione; R.G.N.17439/2016 Pag.le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione «impropria» si sostanziano nell’esclusione dell’applicazione dell’intera disciplina della compensazione e così, ad esempio, del divieto previsto dal n. 3 dell’art.1246 cod. civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 novembre 2019, n. 30220; Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione); l’effetto di elisione dei crediti reciproci opera in via automatica e nell’ambito di regole esclusivamente civilistiche; esso non presuppone, pertanto, l’esercizio di poteri autoritativi o l’adozione di provvedimenti amministrativi né richiede il previo accertamento del controcredito in via giudiziaria e tanto meno la acquisizione di un titolo esecutivo giudiziale; per la stessa ragione, l’operazione contabile di accertamento del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuta dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cosiddetta propria, che invece, per poter operare, postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3856; Cass. 18 maggio 2018, n. 12323, in motivazione; Cass. 15 giugno 2016, n. 12302); in sostanza, la compensazione «impropria» non è soggetta a tutti i limiti processuali e sostanziali dettati per la compensazione in senso tecnico, sottraendosi anche al disposto dell’art. 1248, comma 1, cod. civ., il quale preclude al debitore ceduto la possibilità di opporreal cessionario la compensazione di crediti vantati nei confronti del cedente, nel caso in cui abbia accettato la cessione puramente e semplicemente; si resta sul piano di una operazione contabile, consentita al Giudice purché le parti abbiano assolto all’onere di allegazione e prova delle voci di credito a carico di ciascuna di esse, nel rispetto del principio del contraddittorio; nella specie, l’eccezione di compensazione formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] siciliana, conteneva in sé tutti gli elementi per una delibazione in ordine alla stessa (nella memoria di costituzione dell’Assemblea in primo grado era stato così evidenziato: “Non v’è chi non veda, poi, come la reintegrazione in servizio, travolgendo tutti gli atti prodromici al collocamento in quiescenza, comporterebbe un obbligo di immediata restituzione dell’indennità di buonuscita già pagata al ricorrente, al pari del trattamento di quiescenza finora percepito dal medesimo.

Logica vuole, naturalmente, che tali crediti restitutori vendanoportati in compensazione di quanto eventualmente dovuto dall’ARS in esito alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, secondo il principio della compensatio lucri cum danno” -v. il controricorso pagg. 13 e 14 - e che a tale prospettazione a veva fatto seguito specifica richiesta dell’Assemblea regionale: “in subordine accogliere le domande di controparte nei limiti del provato, del giusto e del dovuto, tenuto conto di R.G.N.17439/2016 Pag.quanto finora liquidato al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita edi trattamento di quiescenza mediante compensazione di tali somme”: v. il ricorso pag. 13); né, invero, era necessario spiegare che i trattamenti pensionistici spettanti al personale in quiescenza dell’ARS sono erogati dall’ARS stessa (circostanza, questa, rilevabile dalle stesse disposizioni Regolamentari invocate, ad altri fini, dai controricorrenti e comunque, in sé, non contestata) perché tale situazione era già insita nel presupposto dell’avvenuta erogazione da parte dell’Assemblea dell’indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico; trattandosi di una eccezione di compensazione rilevante quale fatto parzialmente estintivodell’obbligazione e presupponente, nella prospettazione dell’[OSCURATO:PERSONA], la presenza di due soggetti obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, fatto rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte, sulla stessa il giudice doveva pronunciarsi tenendo conto del principio secondo cui grava sulla parte che invoca la compensazione l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcreditoma anche di quello della non contestazione per i fini di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ( ex multistra le più recenti Cass. 23 marzo 2022, n. 9439; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2223; Cass. 27 giugno 2018, n. 16970);

6. da tanto consegue che vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui sopra e va rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

7. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17439-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], TORNAMBE’ FILIPPO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 182/2016 depositata il 21/04/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risoluzione rapporto consiglieri parlamentari - raggiungimento massima anzianità contributiva R.G.N.17439/2016 Cron. Rep. Ud.15/06/2022 CC Rilevato che: 1. con distinti ricorsi al Tribunale di Palermo (successivamente riuniti) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (consiglieri parlamentari) avevano chiesto che fosse accertata l’illegittimità del recesso intimato dall’[OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17439/2016 Pag.Siciliana in forza delle delibere del Consiglio di presidenza n. 6 del 22 dicembre 2008 e del decreto del presidente dell’Assemblea n. 309/2008; nel frattempo i tre consiglieri avevano impugnato i provvedimenti suddetti in uno con il decreto del Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 9 del 27 gennaio 2009, con il quale era stato approvato il «[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’A.R.S.» laddove all’art. 105, rubricato «Risoluzione rapporti di lavoro», prevedeva, in deroga alla normativa interna vigente nel caso di compimento dell’anzianità contributiva di quaranta anni maturata in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA], la possibilità per il Consiglio di Presidenza di risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente con un preavviso di almeno tre mesi; definitivamente pronunciando il CGA con sentenza n. 515 del 4 giugno 2012, ritenuta la propria giurisdizione, aveva annullato gli indicati provvedimenti per eccesso di potere e sviamento dalla causa tipica (l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, non rientrava nel novero dei principi vincolanti per la Regione siciliana; la regolamentazione dell’Ars, in assenza di un vincolo di matrice statale, avrebbe dovuto rispettare unicamente i principi di ragionevolezza immanenti ad ogni manifestazione, anche normativa, di discrezionalità amministrativa; era illegittima ed irragionevole la scelta dell’Ars di limitare la previsione, almeno in via di prima applicazione, soltanto ai consiglieri parlamentari); i tre consiglieri avevano instaurato davanti allo stesso CGA giudizio di ottemperanza chiedendo la riammissione in servizio; il Consiglio di presidenza aveva dato ottemperanza alla decisione n. 515/2012 e tuttavia mantenuto in quiescenza i tre parlamentari in applicazione dell’art. 105 delle [OSCURATO:PERSONA] riguardanti il personale della stessa ARS secondo la modifica apportata nella seduta del 22.12 2008 e, a tale data, immediatamente vigente; anche tale nuova delibera del 2012 era stata impugnata dinanzi al TAR;era stato, quindi, instaurato giudizio ordinario al fine di ottenere la declaratoria di nullità degli atti di recesso; il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte territoriale confermava tale decisione ritenendo che essendo stati annullati gli atti costituenti il presupposto dell’atto di recesso anticipato anche quest’ultimo era travolto, irrilevante essendo il nuovo provvedimento del 2012 atteso che quest’ultimo non poteva avere efficacia ex tunc (solo riformava la pronuncia di prime cure quanto agli accessori riconosciuti di favore del Ciangalosi); R.G.N.17439/2016 Pag.4. avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva; 5. i controricorrenti hanno depositato memorie. Consideratoche: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 del TU delle norme regolamentari dell’amministrazione riguardanti il personale dell’ARS (d.P.R. del Presidente dell’ARS n. 9 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e della deliberazione n. 43 del 25/7/2012; sostiene l’erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso che il provvedimento di collocamento in quiescenza del 2008 potesse essere stato “sanato” dalla delibera 43/2012 ratificandone gli effetti ex tunc; 2. il motivo è inammissibile per plurime concorrenti ragioni; la violazione di legge non può riguardare un testo regolamentare; la delibera n. 43/2012 non è trascritta e non è denunciata la violazione dei canoni ermeneutici nell’interpretazione della stessa; né invero si discute del quantum risarcitorio che, con riguardo all’Augi e al Tornambè, è stato rapportato alle retribuzioni fino alla reintegra; tale reintegra era stata già disposta nel 2012, prima dell’adozione del nuovo provvedimento di recesso (v. pag. 3 del ricorso dell’Assessorato); peraltro, nella specie, l’oggetto del presente giudizio, ossia la domanda formulata con il ricorso al Tribunale di Palermo, consiste nell’accertamento dell’illegittimità del recesso intimato dall’amministrazione in forza delle delibere del 22 dicembre 2008 e del D.P.A. 309/2008 e conseguentemente la condanna alla reintegra dei (soli) dott.ri Augi e Tornambé nel posto di lavoro (il Ciangalosi era nel frattempo andato in pensione); a fronte dell’annullamento delle delibere del 2008 da parte del CGA Sicilia con la sentenza 515/2012 e della nullità consequenziale dei provvedimenti di recesso accertata dal Tribunale diPalermo, si è cristallizzato il fatto costitutivo del diritto alla reintegra e al risarcimento del danno ex art. 18 Stat. Lav. degli odierni controricorrenti, diritto alla reintegra che è collegato, in sostanza, all’illegittimità del recesso del 2008; giammai un atto della PA potrebbe sanare retroattivamente gli effetti di un recesso illegittimo; 3. con il secondo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 cod. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; R.G.N.17439/2016 Pag.censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l’eccezione di compensazione tra le somme dovute e quelle percepite a titolo di trattamento pensionistico; 4. con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. sempre in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tale eccezione comunque inammissibile in quanto priva della minima allegazione dei relativi presupposti; 5. i suddetti secondo e terzo motivo sono fondati; nello specifico l’eccezione di compensazione era stata ritualmente proposta dalla Assemblea regionale sul presupposto che i trattamenti pensionistici spettanti al personale in quiescenza di tale Assemblea sono erogati a carico dello stesso bilancio ARS e finanziati da apposito articolo del bilancio interno (per l’anno 2016 U.1.01.01.01.002.00 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato”, v. pag. 12 del ricorso per cassazione); quella formulata era dunque un’eccezione di compensazione giudiziale atecnica; per principio consolidato, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod. civ. ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Cass. 15 dicembre 2020, n. 28469; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3856; Cass. 19 febbraio 2019, n.4825; Cass.4 maggio 2018, n. 10798; Cass. 23 marzo 2017, n. 7474); tale principio è stato applicato anche nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo questa Corte affermato (Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 26 aprile 2018, n. 10132; Cass. 21 gennaio 2019, n. 1513; Cass. 21 maggio 2019, n. 13647) che l’istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica -ivi compreso l’art. 1246 cod. civ., sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato; il suddetto tipo di compensazione «impropria» (la cui ratio è chiaramente preservare l’economicità e la semplificazione nella regolazione dei rapporti negoziali),a differenza della compensazione legale, può avere ad oggetto un debito o un credito non liquido purché di pronta liquidazione; R.G.N.17439/2016 Pag.le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione «impropria» si sostanziano nell’esclusione dell’applicazione dell’intera disciplina della compensazione e così, ad esempio, del divieto previsto dal n. 3 dell’art.1246 cod. civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 novembre 2019, n. 30220; Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione); l’effetto di elisione dei crediti reciproci opera in via automatica e nell’ambito di regole esclusivamente civilistiche; esso non presuppone, pertanto, l’esercizio di poteri autoritativi o l’adozione di provvedimenti amministrativi né richiede il previo accertamento del controcredito in via giudiziaria e tanto meno la acquisizione di un titolo esecutivo giudiziale; per la stessa ragione, l’operazione contabile di accertamento del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuta dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cosiddetta propria, che invece, per poter operare, postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3856; Cass. 18 maggio 2018, n. 12323, in motivazione; Cass. 15 giugno 2016, n. 12302); in sostanza, la compensazione «impropria» non è soggetta a tutti i limiti processuali e sostanziali dettati per la compensazione in senso tecnico, sottraendosi anche al disposto dell’art. 1248, comma 1, cod. civ., il quale preclude al debitore ceduto la possibilità di opporreal cessionario la compensazione di crediti vantati nei confronti del cedente, nel caso in cui abbia accettato la cessione puramente e semplicemente; si resta sul piano di una operazione contabile, consentita al Giudice purché le parti abbiano assolto all’onere di allegazione e prova delle voci di credito a carico di ciascuna di esse, nel rispetto del principio del contraddittorio; nella specie, l’eccezione di compensazione formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] siciliana, conteneva in sé tutti gli elementi per una delibazione in ordine alla stessa (nella memoria di costituzione dell’Assemblea in primo grado era stato così evidenziato: “Non v’è chi non veda, poi, come la reintegrazione in servizio, travolgendo tutti gli atti prodromici al collocamento in quiescenza, comporterebbe un obbligo di immediata restituzione dell’indennità di buonuscita già pagata al ricorrente, al pari del trattamento di quiescenza finora percepito dal medesimo. Logica vuole, naturalmente, che tali crediti restitutori vendanoportati in compensazione di quanto eventualmente dovuto dall’ARS in esito alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, secondo il principio della compensatio lucri cum danno” -v. il controricorso pagg. 13 e 14 - e che a tale prospettazione a veva fatto seguito specifica richiesta dell’Assemblea regionale: “in subordine accogliere le domande di controparte nei limiti del provato, del giusto e del dovuto, tenuto conto di R.G.N.17439/2016 Pag.quanto finora liquidato al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita edi trattamento di quiescenza mediante compensazione di tali somme”: v. il ricorso pag. 13); né, invero, era necessario spiegare che i trattamenti pensionistici spettanti al personale in quiescenza dell’ARS sono erogati dall’ARS stessa (circostanza, questa, rilevabile dalle stesse disposizioni Regolamentari invocate, ad altri fini, dai controricorrenti e comunque, in sé, non contestata) perché tale situazione era già insita nel presupposto dell’avvenuta erogazione da parte dell’Assemblea dell’indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico; trattandosi di una eccezione di compensazione rilevante quale fatto parzialmente estintivodell’obbligazione e presupponente, nella prospettazione dell’[OSCURATO:PERSONA], la presenza di due soggetti obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, fatto rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte, sulla stessa il giudice doveva pronunciarsi tenendo conto del principio secondo cui grava sulla parte che invoca la compensazione l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcreditoma anche di quello della non contestazione per i fini di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ( ex multistra le più recenti Cass. 23 marzo 2022, n. 9439; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2223; Cass. 27 giugno 2018, n. 16970); 6. da tanto consegue che vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui sopra e va rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; 7. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il te
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