CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 13168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/0211993 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliiminari del Tribunale di Avellino, del 13 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.110, 56, 629 e 629 cod. pen. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, cori i quali si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di estorsione contestato al capo 5), la mancata riqualificazione giuridica nella fattispecie tentata ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. :114 cod. pen., sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con motivazione congrua e esente dalle lamentate criticità giustificative, dal giudice del merito; considerato che la Corte territoriale ha evidenziato, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie, come la prova della partecipazione dell'imputato alla consumazione del delitto di estorsione emerga dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa e dal contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle quali in cui l'imputato concordava con il correo CANTILIO le modalità per conseguire il massimo profitto dalle condotte poste in essere in danno dell'ASSANTE (pag. 12 della sentenza impugnata); considerato che i giudici di appello, con motivazione ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto che dal tenore delle conversazioni captate è, altresì, desumibile la piena compartecipazione dell'imputato all'attività delittuosa, in una posizione di assoluta parità rispetto al correo con conseguente non configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (pag. 14 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 18 gennaio 2023, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il