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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00336/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., anche per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai vizi dedotti, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità della ricorrente e della sussistenza del reato in parola (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie contestata all'imputata, che all'atto della perquisizione effettuata presso la sua abitazione non aveva saputo fornire alcuna indicazione in merito alla provenienza dei numerosi beni ivi rinvenuti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., anche per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai vizi dedotti, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità della ricorrente e della sussistenza del reato in parola (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie contestata all'imputata, che all'atto della perquisizione effettuata presso la sua abitazione non aveva saputo fornire alcuna indicazione in merito alla provenienza dei numerosi beni ivi rinvenuti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob
Sentenza Cassazione n. 00336/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris