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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 38847/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 18/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di .ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale la CORTE d'APPELLO di ROMA, il 18/7/2018, aveva confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VELLETRI in data 29/9/2016 relazione al reato di cui all'art.628 cod. pen. 1.

In data 30 marzo 2021 l'[OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, acquisito il certificato di morte dell'imputata, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare estinta la pena per morte del reo.

2. Il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, considerato che l'imputata è deceduta in data 28 novembre 2020, antecedente la pronuncia della Corte di Cassazione, ritenuta la propria incompetenza a provvedere, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte affinché provveda.

3. In data 23 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R.

Seccia, con le quali si chiede la ( revoca della sentenza pronunciata a l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

4. La sentenza pronunciata da questa Corte deve essere revocata e la sentenza della Corte di appello oggetto di ricorso deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputata.

Il fatto che l'imputata sia deceduta in data antecedente la pronuncia della sentenza di questa Corte e senza che ciò fosse stato comunicato determina l'inesistenza della sentenza pronunciata.

La tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, infatti, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato e deve essere revocata dal giudice che l'ha pronunciata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 25995 del 06/03/2019, Facone, Rv. 276013; Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330: Sez. 1, n. 14509 del 05/03/2009, Lancioni, Rv. 243147).

PQM - Revoca la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale il 18/02/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma in data 18/7/2018 per essere il reato estinto per morte dell'imputata.

Così deciso in Roma 14/7/2021 Il consiz 1 ,-re estensore Il Presidente /1 kiljEgre, 4 onaco [OSCURATO:PERSONA] DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 18/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di .ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale la CORTE d'APPELLO di ROMA, il 18/7/2018, aveva confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VELLETRI in data 29/9/2016 relazione al reato di cui all'art.628 cod. pen. 1. In data 30 marzo 2021 l'[OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, acquisito il certificato di morte dell'imputata, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare estinta la pena per morte del reo. 2. Il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, considerato che l'imputata è deceduta in data 28 novembre 2020, antecedente la pronuncia della Corte di Cassazione, ritenuta la propria incompetenza a provvedere, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte affinché provveda. 3. In data 23 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, con le quali si chiede la ( revoca della sentenza pronunciata a l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello perché il reato è estinto per morte dell'imputato. 4. La sentenza pronunciata da questa Corte deve essere revocata e la sentenza della Corte di appello oggetto di ricorso deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Il fatto che l'imputata sia deceduta in data antecedente la pronuncia della sentenza di questa Corte e senza che ciò fosse stato comunicato determina l'inesistenza della sentenza pronunciata. La tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, infatti, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato e deve essere revocata dal giudice che l'ha pronunciata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 25995 del 06/03/2019, Facone, Rv. 276013; Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330: Sez. 1, n. 14509 del 05/03/2009, Lancioni, Rv. 243147). PQM - Revoca la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale il 18/02/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma in data 18/7/2018 per essere il reato estinto per morte dell'imputata. Così deciso in Roma 14/7/2021 Il consiz 1 ,-re estensore Il Presidente /1 kiljEgre, 4 onaco [OSCURATO:PERSONA] DEPO
Sentenza Cassazione n. 38847/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris