CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CIA Gianluca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72D25 I138F)rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RVRLNZ 73L31 I138U)-ricorrente-nei confronti diLICASTRO Valeria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76R71 I138Y)rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DDLNZE 66S43 I138Y)-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genovan. 539/2023, pubblicata in data 11 maggio 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del4 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importodi € 59.000,00 nei confronti del coniuge divorziato GianlucaSciascia, quale residuo debito derivante da una promessa dipagamento contenuta in una scrittura privata dallo stesso sot-toscritta.Ric. n. 16062/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 8Numero registro generale 16062/2023Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 18596/2026L’opposizione dell’ingiunto è stata rigettata dal Tribunale di Im-Data pubblicazione 08/06/2026peria.La Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Erronea appli-cazione dell’art. 1988 c.c. sulla promessa di pagamento oggettodel contenzioso – Erronea applicazione dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».Il ricorrente deduce che «la ricognizione di debito è stata valu-tata anche ai fini sostanziali, riconoscendo la sussistenza deldebito solamente sulla scorta di tale scrittura privata, pur inassenza di alcuna allegazione relativa al rapporto sottostante.È stato inoltre applicato il principio dell’inversione dell’oneredella prova in favore del creditore benché non ne sussistesseroi presupposti».Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.1.1 In primo luogo, le questioni poste con il motivo in esamedevono ritenersi inammissibili, nella presente sede, in quantoestranee all’oggetto della decisione impugnata, come desumi-bile dalla stessa indicazione dei motivi di appello contenuta nelricorso.Il ricorrente riferisce di avere impugnato la decisione di primogrado, sulla base di due motivi: «1) Nullità degli accordi inter-corsi tra le parti, oggetto di scrittura privata del 13.05.2014»,avendo contestato «che il contenuto della scrittura fosse anti-tetico ed in aperto contrasto con quanto previsto e statuito dalleRic. n. 16062/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 8Numero registro generale 16062/2023Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 18596/2026parti medesime in sede divorzile il medesimo giorno»; «2) Ine-Data pubblicazione 08/06/2026sigibilità del credito – Omessa motivazione su un punto decisivodella controversia», avendo eccepito che «il Tribunale di Impe-ria avesse ritenuto esigibile il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] benché non si fossero avverate le condizioni previstenella scrittura privata del 13.05.2014».La questione della eventuale omessa o insufficiente allegazionedel rapporto sottostante da parte della creditrice e quelladell’eventuale rinuncia all’inversione dell’onere della prova inordine a tale rapporto, la cui soluzione comporta anche accer-tamenti di fatto, non risultano affatto poste con l’atto di appelloe, dunque, devono ritenersi inammissibilmente avanzate nellapresente sede.1.2 Le censure appaiono poi, per alcuni versi, logicamente con-traddittorie.Lo stesso ricorrente, pur contestando che non sarebbe statospecificato dall’attrice il rapporto obbligatorio sottostante allapromessa di pagamento, dà espressamente atto, nel ricorso(cfr. pag. 7), che questa avrebbe, in realtà, puntualmente indi-cato tale rapporto, facendo riferimento al prestito di unasomma pari ad € 60.000,00 in favore del futuro marito, affinchésostenesse le spese necessarie all’effettuazione della ristruttu-razione di un immobile che sarebbe divenuto la casa coniugale.Le contestazioni relative alla riconducibilità di tale rapporto ob-bligatorio alla dichiarazione posta a base del decreto ingiuntivoopposto, che risultano (per quanto emerge dall’esposizione deifatti contenuta nel ricorso) svolte per la prima volta nella pre-sente sede, oltre che nuove (e, come tali, di per sé inammissi-bili), sono irrilevanti, dal momento che sarebbe spettato, co-munque, al debitore l’onere di dimostrare l’eventuale insussi-stenza o nullità del suddetto rapporto obbligatorio.1.3 La decisione impugnata è, in definitiva, conforme ai conso-lidati principi di diritto affermati da questa Corte in tema diRic. n. 16062/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 8Numero registro generale 16062/2023Numero sezionale 1992/2026promessa di pagamento e ricognizione di debito, che il ricorsoNumero di raccolta generale 18596/2026non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, secondo i Data pubblicazione 08/06/2026quali non spetta affatto al creditore in favore del quale è effet-tuata la dichiarazione unilaterale allegare e provare il rapportoobbligatorio sottostante, in quanto «in tema di promesse unila-terali, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fontedi obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un pree-sistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forzadell’art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della“causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onereprobandi” per la quale il destinatario della promessa è dispen-sato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamen-tale, che si presume fino a prova contraria» ed «incombendosull’autore della ricognizione l’onere di allegare e provare chetale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto» (exmultis, cfr.: Cass., Sez. 2, n. 18259 del 22/08/2006; Sez. 3, n.27406 del 18/11/2008; Sez. 3, n. 7787 del 31/03/2010; Sez.1, n. 13506 del 13/06/2014; Sez. 1, n. 20689 del 13/10/2016;Sez. 3, n. 31818 del 10/12/2024; Sez. 1, n. 6065 del06/03/2025).D’altra parte, pur essendo rinunciabile il vantaggio dell’inver-sione dell’onere della prova del rapporto fondamentale, tale ri-nuncia non è ravvisabile qualora il promissario si limiti ad indi-care il rapporto fondamentale che è fonte dell’obbligazione dipagamento dichiarata nella promessa od anche ne offra laprova, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione dellaparte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggiche le derivano dal principio che regola la distribuzionedell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale fal-limento della prova dedotta od offerta (Cass., Sez. 3, n. 14066del 11/06/2010; Sez. 3, n. 11790 del 09/06/2016; Sez. 2, n.13039 del 23/06/2016; Sez. 6 - 3, n. 19994 del 10/08/2017),rinuncia nella specie non configurabile.Ric. n. 16062/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 8Numero registro generale 16062/2023Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 18596/20262. Con il secondo motivo si denunzia «Erronea applicazioneData pubblicazione 08/06/2026dell’art. 1355 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.- Nullità della promessa di pagamento in presenza di una con-dizione meramente potestativa. Erronea applicazione dell’art.769 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.».Il ricorrente deduce che «la promessa di pagamento azionatadalla creditrice è stata ritenuta valida ed efficace dalla Corte diAppello di Genova, così come ancor prima dal Tribunale di Im-peria, e non ne è stata dichiarata la sua nullità, rilevabile d’uf-ficio, per l’esistenza di una condizione meramente potestativae dipendente dalla mera volontà di soggetti terzi estranei allapredetta scrittura privata» e che «la promessa di donazione for-mulata come ipotesi alternativa nella promessa di pagamentoè stata ritenuta valida ed efficace e non è stata dichiarata lasua nullità, rilevabile d’ufficio».Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infon-dato.2.1 Sia la questione della nullità della promessa di pagamentoper l’esistenza di una condizione meramente potestativa, siaquella della validità della alternativa promessa di donazione,che richiedono anche accertamenti di fatto, devono ritenersiinammissibili, nella presente sede, in quanto estranee all’og-getto della decisione impugnata, come desumibile dalla stessaindicazione dei motivi di appello contenuta nel ricorso (i quali,come già chiarito, avevano ad oggetto esclusivamente il pre-teso contrasto tra la promessa e gli accordi intercorsi tra i co-niugi in sede di scioglimento del matrimonio, nonché l’inesigi-bilità del credito).2.2 In ogni caso, la questione della nullità della promessa dipagamento per l’esistenza di una condizione meramente pote-stativa è inammissibile anche perché la censura si risolve in unacontestazione di un accertamento di fatto in ordine allaRic. n. 16062/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 8Numero registro generale 16062/2023Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 18596/2026ricostruzione della volontà negoziale desumibile dalla dichiara-Data pubblicazione 08/06/2026zione, non consentita nella presente sede.La corte d’appello ha, infatti, implicitamente, ma inequivocabil-mente, escluso che l’obbligo di pagamento della somma di €60.000,00, oggetto della promessa fosse subordinato ad unacondizione meramente potestativa, avendo affermato che sitrattava di una obbligazione comunque soggetta ad un termine(nella decisione impugnata si legge quanto segue: «il terminedi cui al punto 3 e cioè quello di 5 anni dalla data della scritturaera comunque convenuto come termine ultimo, in quanto, seb-bene apparentemente riferito solo all’operazione di trasferi-mento della quota, in realtà comprendeva anche quello del pa-gamento, visto [che] la scelta delle due opzioni era rimessa aldebitore»).Si tratta di una interpretazione della volontà negoziale espressadal dichiarante che, in quanto fondata su motivazione ade-guata, non meramente apparente, né insanabilmente contrad-dittoria sul piano logico, non è sindacabile nella presente sede.D’altra parte, la corte d’appello ha anche ritenuto che il debitoreavesse scelto di pagare il debito a prescindere dalla vendita eche, in tal modo, avesse rinunciato alla condizione sospensivadi cui si discute. Tale ulteriore ratio decidendi non risulta spe-cificamente censurata, il che costituisce ulteriore profilo diinammissibilità della censura in esame.2.3 Una volta esclusa la nullità della promessa di pagamentodella somma di € 60.000,00 e chiarito che tale pagamento co-stituiva la prestazione scelta dallo stesso debitore, deve rite-nersi irrilevante, ai fini dell’esito della controversia, l’eventualenullità della promessa di donazione di una quota immobiliarecostituente obbligazione alternativa rispetto a quella del paga-mento della somma stessa.3. Con il terzo motivo si denunzia «Erronea e/o falsa applica-zione delle norme di diritto relative alla nullità dell’accordo cd.Ric. n. 16062/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 8Numero registro generale 16062/2023Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 18596/2026a latere per contrarietà delle sue statuizioni rispetto alle condi-Data pubblicazione 08/06/2026zioni di divorzio ratificate davanti al Tribunale, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».Secondo il ricorrente, la promessa di pagamento fatta valeredalla controricorrente avrebbe dovuto essere ritenuta nulla, inquanto aveva oggetto contrario agli accordi intervenuti tra i co-niugi in sede di scioglimento del matrimonio ed omologati daltribunale.Il motivo è infondato.Come correttamente rilevato dalla corte d’appello, la promessadi pagamento fatta valere nel presente giudizio ha ad oggettouna obbligazione del tutto autonoma rispetto a quelle derivantidal rapporto matrimoniale: di conseguenza, detta promessanon è affatto in contrasto con gli accordi tra i coniugi omologati,intervenuti in sede di scioglimento del suddetto rapporto matri-moniale.4. Il ricorso è rigettato.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore della controricorrente, liquidandole incomplessivi € 7.700,00 (settemila settecento/00), oltre €200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità oRic. n. 16062/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 8Numero registro generale 16062/2023Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 18596/2026improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13,Data pubblicazione 08/06/2026comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso siadovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteRic. n. 16062/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 8