CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 44196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dichiarazione a propria [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in data 17 marzo 2021 dalla Corte di appello di Roma. 2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, interposta dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo menzionato), che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt.571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 5 aprile 2022, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Deve inoltre rilevarsi che il ricorso è stato sottoscritto dal ricorrente e non dal difensore, che si è limitato ad autenticarne la firma. L'autenticazione della firma ad opera del difensore non legittima una diversa interpretazione. Invero, costituisce costante e condiviso indirizzo di legittimità quello per cui la nuova disciplina neghi ammissibilità anche ad un ricorso proposto e sottoscritto dall'interessato, recante la firma del legale per autentica (cfr. Sez. 6, n. 13862 del 2018 n.m., a mente della quale il ricorso risulta inammissibile anche sotto il diverso profilo della sottoscrizione personale da parte dell'imputato oggi preclusa dall'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., atteso che l'autentica della sottoscrizione (-- kf\ kívv\ da parte del difensore non è suscettibile di mutarne il carattere, non equivalendo essa al rilascio di regolare mandato difensivo; Sez. 4, n. 6199 del 2018, in forza della quale, innanzitutto, la nuova formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. "deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell'impugnazione, che la norma di cui all'art. 571, comma primo, stesso codice riconosce al solo imputato"; negli stessi termini Sez. 4, n. 3907 del 2018). 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa