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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 11641/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21737-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2092/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 1263/2017; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21737/2019 Cron.

Rep.

Ud.29/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.1.2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla retrodatazione della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.10.2007, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione, invece che con decorrenza dal primo giorno successivo alla domanda del 1°.8.2016, in cui ne aveva chiesto all’INPS la liquidazione con il computo dei contributi versati nell’A.G.O. e nella Gestione separata; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento da parte dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. nn. 15458 del 2024 e 2359 del 2025); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di retrodatazione della pensione già liquidata dall’INPS con decorrenza dal 1°.8.2016; che, essendo maturato l’orientamento cui qui s’è data continuità in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21737-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2092/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 1263/2017; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21737/2019 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.1.2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla retrodatazione della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.10.2007, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione, invece che con decorrenza dal primo giorno successivo alla domanda del 1°.8.2016, in cui ne aveva chiesto all’INPS la liquidazione con il computo dei contributi versati nell’A.G.O. e nella Gestione separata; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento da parte dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. nn. 15458 del 2024 e 2359 del 2025); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di retrodatazione della pensione già liquidata dall’INPS con decorrenza dal 1°.8.2016; che, essendo maturato l’orientamento cui qui s’è data continuità in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa
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