CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità non essendo state articolate specifiche deduzioni quanto alla sua posizione. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. 1.1. Il primo motivo, con cui i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono l'erronea applicazione dell'art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001 e l'omessa motivazione sul punto, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha esplicitamente indicato nei ricorrenti gli esecutori delle opere edilizie: il punto non risulta specificamente contestato con il ricorso. 1.2. Per il resto, la tesi difensiva è contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui la natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia (art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo, del decreto medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole (nella specie si trattava di operai, materiali esecutori dei lavori di allaccio della rete idrica ed elettrica di moduli abitativi prefabbricati che, in tal modo, concorrevano a rendere oggettivamente stabile l'opera in costruzione; Sez. 3, n. 6872 del 08/07/2016, dep. 2017, Petronelli, Rv. 269301 - 01). 2. Il secondo motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati quali esecutori materiali dei lavori. Di conseguenza trova applicazione il principio per cui, in tema di reati edilizi, il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore dei lavori per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva eliminazione delle opere abusive, in quanto solo il proprietario, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. cit., può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all'ordine di demolizione (Sez. 3, n. 41051 del 15/09/2015, Fantaccini, Rv. 264976 - 01). Deve però prendersi atto del decorso del termine massimo di prescrizione di 5 anni al 17 maggio 2021, con conseguente estinzione dei reati contravvenzionali contestati agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché estinti i reati per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0610512022. [OSCURATO:PERSONA] gli re estensore [OSCURATO:PERSONA] emeraro [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI